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DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (18G00163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2018.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal: 15-12-2018
al: 12-2-2019
aggiornamenti all'articolo
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
di semplificazione in materia  di  impresa  e  lavoro,  per  superare
situazioni di grave  difficolta'  nelle  dinamiche  dei  rapporti  di
mercato e con la pubblica amministrazione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni indifferibili con impatto rilevante per  il  superamento
di  criticita'  riscontrate   nella   realta'   sociale,   quali   il
sovraffollamento delle strutture carcerarie, la carenza di medici  di
medicina generale e di dirigenti scolastici; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
adottare misure per imprimere ulteriore slancio alla  modernizzazione
dell'azione  pubblica  e  alla  informatizzazione  dei  rapporti  fra
cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 dicembre 2018; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle
politiche sociali, dell'economia e delle  finanze,  della  giustizia,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  della  salute,   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per la pubblica  amministrazione  e
per gli affari europei; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Sostegno alle piccole e  medie  imprese  creditrici  delle  pubbliche
                           amministrazioni 
 
  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di
euro 50.000.000, a valere sulle disponibilita'  del  medesimo  Fondo,
una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a  condizioni
di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI)  che,  sono
in difficolta' nella restituzione delle rate  di  finanziamenti  gia'
contratti con banche e intermediari finanziari  e  sono  titolari  di
crediti  nei  confronti  delle  pubbliche  Amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  certificati  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma   3-bis,   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2. La garanzia  della  sezione  speciale  di  cui  al  comma  1  e'
rilasciata su finanziamenti gia' concessi alla  PMI  beneficiaria  da
una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
non gia' coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti  da  ipoteca
sugli  immobili  aziendali,  classificati  dalla   stessa   banca   o
intermediario finanziario come «inadempienze probabili» alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  come  risultante  dalla
Centrale dei rischi della Banca d'Italia. 
  3. La garanzia della sezione speciale copre, nella misura  indicata
dal decreto di cui al comma 7,  comunque  non  superiore  all'80  per
cento e fino a un importo massimo garantito  di  euro  2.500.000,  il
minore tra: 
    a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato
dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta  di
garanzia,  maggiorato  degli  interessi,  contrattuali  e  di   mora,
maturati sino alla predetta data e 
    b)  l'ammontare  dei  crediti  certificati  vantati   dalla   PMI
beneficiaria verso  la  pubblica  amministrazione,  risultanti  dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64. 
  4.  La  garanzia  della  sezione  speciale  e'   subordinata   alla
sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario  e  la  PMI
beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20  anni,
per il rientro del finanziamento, di  cui  al  comma  2,  oggetto  di
garanzia. 
  5. La garanzia della sezione speciale  puo'  essere  escussa  dalla
banca o intermediario finanziario solo in caso di  mancato  rispetto,
da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano  di
rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia  comporta  in  ogni
caso un  rimborso  non  superiore  all'80  per  cento  della  perdita
registrata  dalla  banca  o  dall'intermediario.  La  garanzia  della
sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto
pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti di  cui
alla lettera b) del comma 3. 
  6. La garanzia della sezione speciale  e'  concessa  a  fronte  del
versamento  alla  medesima  sezione,   da   parte   della   banca   o
intermediario, di un premio in linea con  i  valori  di  mercato.  Il
predetto premio di garanzia puo' essere  posto  a  carico  della  PMI
beneficiaria in misura non superiore a un  quarto  del  suo  importo,
restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente. 
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di  ammissibilita'
e disposizioni di carattere generale del Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni  e  i
limiti per la concessione, escussione e liquidazione  della  garanzia
della sezione speciale, nonche' i casi di  revoca  della  stessa.  Lo
stesso decreto fissa le percentuali di accantonamento a valere  sulle
risorse della sezione speciale e i parametri per definire  il  premio
in linea con i valori di mercato della garanzia. 
  8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai  commi  da  1  a  7  e'
condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione  europea,
ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.