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DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 120

Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2018
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Testo in vigore dal: 10-11-2018
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al  codice
penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario
e in particolare l'articolo1, comma 91; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150,  recante
disposizioni complementari al codice di procedura civile  in  materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 2018; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Armonizzazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente
  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione
  delle spese di intercettazione 
 
  1. Dopo l'articolo 168 del decreto del Presidente della  Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e' inserito il seguente: 
    «Art. 168-bis (L)  (Decreto  di  pagamento  delle  spese  di  cui
all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e  di
quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime). -  1.  La
liquidazione  delle  spese   relative   alle   prestazioni   di   cui
all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e  di
quelle  funzionali  all'utilizzo  delle   prestazioni   medesime   e'
effettuata senza  ritardo  con  decreto  di  pagamento  del  pubblico
ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre  le
operazioni di intercettazione. 
    2. Quando sussiste il segreto sugli  atti  di  indagine  o  sulla
iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento e'  titolo
provvisoriamente  esecutivo  ed  e'  comunicato  alle  parti   e   al
beneficiario in conformita' a quanto previsto dalla  disposizione  di
cui all'articolo 168, comma 3. 
    3. Avverso il decreto di  pagamento  e'  ammessa  opposizione  ai
sensi dell'articolo 170.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
           Note alle premesse: 
               L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce    che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
 
          Note all'art. 1: 
               - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          30 maggio 2002, n.  115  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia - Testo A)  ,  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          giugno 2002, n. 139, S.O. 
               Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259  (Codice
          delle  comunicazioni  elettroniche),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. 
               -  Si  riporta  il  testo  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115: 
               «Art. 168 (L) - (Decreto di pagamento delle  spettanze
          agli  ausiliari  del  magistrato   e   dell'indennita'   di
          custodia).  -  1.  La  liquidazione  delle  spettanze  agli
          ausiliari del magistrato e dell'indennita' di  custodia  e'
          effettuata  con  decreto  di   pagamento,   motivato,   del
          magistrato che procede. 
              2. Il decreto e'  comunicato  al  beneficiario  e  alle
          parti,  compreso  il  pubblico  ministero,  ed  e'   titolo
          provvisoriamente esecutivo. 
              3.  Nel  processo   penale   il   decreto   e'   titolo
          provvisoriamente esecutivo  solo  se  sussiste  il  segreto
          sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia  di
          reato ed e' comunicato al beneficiario; alla cessazione del
          segreto e' comunicato  alle  parti,  compreso  il  pubblico
          ministero,  nonche'  nuovamente  al  beneficiario  ai  fini
          dell'opposizione.».