stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2018, n. 76

Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico. (18G00101)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/2018
nascondi
vigente al 08/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-8-2018
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  codice
dei contratti pubblici, come  modificato  ed  integrato  dal  decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto l'articolo 22, comma 2, del predetto  codice  che  stabilisce
che con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
il Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione
ai nuovi interventi avviati dopo la data di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto, sono fissati i criteri per  l'individuazione  delle
opere  di  cui  al  comma  1,  distinte  per   tipologia   e   soglie
dimensionali, per le quali e' obbligatorio il ricorso alla  procedura
di dibattito pubblico, e  sono  altresi'  definiti  le  modalita'  di
svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura; 
  Considerato che il richiamato articolo 22, comma 2, prevede che con
il  medesimo  decreto  sono,  altresi',  stabilite  le  modalita'  di
monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico e
che a tal fine e' istituita,  senza  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti,  con  il  compito   di   raccogliere   e   pubblicare
informazioni  sui  dibattiti  pubblici  in  corso  di  svolgimento  o
conclusi  e  di  proporre  raccomandazioni  per  lo  svolgimento  del
dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, ed in particolare l'articolo 23; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  228,  recante
attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d),  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  materia  di  valutazione  degli
investimenti  relativi  ad  opere  pubbliche,   ed   in   particolare
l'articolo 8; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nelle
sedute del 14 dicembre 2017 e del 21 dicembre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  Commissione
speciale, nell'adunanza del 7 febbraio 2018; 
  Acquisito il parere della competente commissione della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  la  competente  commissione  del   Senato   della
Repubblica non ha espresso parere nel termine prescritto; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. I progetti di fattibilita', ovvero i documenti  di  fattibilita'
delle alternative progettuali delle opere, di cui all'Allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto,  sono  sottoposti,
nei casi individuati dal presente decreto, a dibattito pubblico. 
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  codice
dei contratti pubblici, come  modificato  ed  integrato  dal  decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto l'articolo 22, comma 2, del predetto  codice  che  stabilisce
che con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
il Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione
ai nuovi interventi avviati dopo la data di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto, sono fissati i criteri per  l'individuazione  delle
opere  di  cui  al  comma  1,  distinte  per   tipologia   e   soglie
dimensionali, per le quali e' obbligatorio il ricorso alla  procedura
di dibattito pubblico, e  sono  altresi'  definiti  le  modalita'  di
svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura; 
  Considerato che il richiamato articolo 22, comma 2, prevede che con
il  medesimo  decreto  sono,  altresi',  stabilite  le  modalita'  di
monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico e
che a tal fine e' istituita,  senza  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti,  con  il  compito   di   raccogliere   e   pubblicare
informazioni  sui  dibattiti  pubblici  in  corso  di  svolgimento  o
conclusi  e  di  proporre  raccomandazioni  per  lo  svolgimento  del
dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, ed in particolare l'articolo 23; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  228,  recante
attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d),  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  materia  di  valutazione  degli
investimenti  relativi  ad  opere  pubbliche,   ed   in   particolare
l'articolo 8; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nelle
sedute del 14 dicembre 2017 e del 21 dicembre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  Commissione
speciale, nell'adunanza del 7 febbraio 2018; 
  Acquisito il parere della competente commissione della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  la  competente  commissione  del   Senato   della
Repubblica non ha espresso parere nel termine prescritto; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. I progetti di fattibilita', ovvero i documenti  di  fattibilita'
delle alternative progettuali delle opere, di cui all'Allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto,  sono  sottoposti,
nei casi individuati dal presente decreto, a dibattito pubblico.