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DECRETO-LEGGE 22 giugno 2018, n. 73

Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. (18G00104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2018, n. 93 (in G.U. 30/07/2018, n. 175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2018)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 31-7-2018
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista l'ordinanza 2018/01172 del 31 maggio 2018, con  la  quale  il
Comune di Bari ha revocato l'agibilita' dell'immobile  in  cui  hanno
sede gli uffici giudiziari del Tribunale  di  Bari  e  della  Procura
della Repubblica presso il medesimo Tribunale e dichiarato  inagibile
lo stesso immobile per la sussistenza di una generale  condizione  di
attuale inadeguatezza strutturale accertata nell'ambito di consulenze
tecniche acquisite al procedimento  e  richiamate  nell'ordinanza  di
revoca; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  garantire  il
regolare e ordinato  svolgimento  dei  procedimenti  e  dei  processi
penali presso gli uffici giudiziari del Tribunale  di  Bari  e  della
Procura della Repubblica presso  il  medesimo  tribunale,  a  seguito
della dichiarata inagibilita' dell'immobile che li ospita; 
  Rilevato che, prima del 30 settembre 2018,  non  e'  oggettivamente
possibile individuare un immobile da adibire a sede del Tribunale  di
Bari e della Procura della Repubblica presso  il  medesimo  tribunale
per l'ordinaria trattazione degli affari penali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 giugno 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al
  Tribunale di  Bari  e  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il
  medesimo tribunale 
 
  1. Fino al 30 settembre  2018,  nei  procedimenti  penali  pendenti
dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della  Repubblica  presso
il medesimo Tribunale sono sospesi i termini  di  durata  della  fase
delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura  penale  a
pena di inammissibilita' o decadenza, nonche' per la presentazione di
reclami o impugnazioni. Per il medesimo periodo sono inoltre  sospesi
i processi penali pendenti in qualunque  fase  e  grado,  dinanzi  al
Tribunale di Bari, salvo quanto previsto al comma 2 e ferma  restando
l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale. 
  2. La sospensione di cui al comma 1  non  opera  per  l'udienza  di
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la convalida dei sequestri ((, nei processi con imputati in stato  di
custodia cautelare e, in presenza di profili di urgenza valutati  dal
giudice procedente, nei processi con  imputati  sottoposti  ad  altra
misura cautelare personale)), fatta  salva,  dal  1°  al  31  agosto,
l'applicazione dell'articolo 2, primo comma, della  legge  7  ottobre
1969, n. 742. La  sospensione  di  cui  al  comma  1  per  i  termini
stabiliti per la  fase  delle  indagini  preliminari  non  opera  nei
procedimenti per delitti di criminalita' organizzata e terrorismo.