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DECRETO-LEGGE 22 giugno 2018, n. 73

Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. (18G00104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2018, n. 93 (in G.U. 30/07/2018, n. 175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2018)
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Testo in vigore dal:  22-6-2018 al: 30-7-2018
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'ordinanza 2018/01172 del 31 maggio 2018, con la quale il Comune di Bari ha revocato l'agibilità dell'immobile in cui hanno sede gli uffici giudiziari del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale e dichiarato inagibile lo stesso immobile per la sussistenza di una generale condizione di attuale inadeguatezza strutturale accertata nell'ambito di consulenze tecniche acquisite al procedimento e richiamate nell'ordinanza di revoca;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, a seguito della dichiarata inagibilità dell'immobile che li ospita;
Rilevato che, prima del 30 settembre 2018, non è oggettivamente possibile individuare un immobile da adibire a sede del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale per l'ordinaria trattazione degli affari penali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale
1. Fino al 30 settembre 2018, nei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale sono sospesi i termini di durata della fase delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza, nonché per la presentazione di reclami o impugnazioni. Per il medesimo periodo sono inoltre sospesi i processi penali pendenti in qualunque fase e grado, dinanzi al Tribunale di Bari, salvo quanto previsto al comma 2 e ferma restando l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale.
2. La sospensione di cui al comma 1 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare, fatta salva, dal 1° al 31 agosto, l'applicazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742. La sospensione di cui al comma 1 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.