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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2018, n. 48

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego. (18G00073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2018)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 29-5-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; 
  Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto
legislativo  n.  217  del  2005,  che  disciplinano  il  procedimento
negoziale  per  l'emanazione  di  un  decreto  del  Presidente  della
Repubblica relativo al personale  direttivo  e  dirigente  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  ivi  incluse  le  modalita'   di
costituzione della delegazione di parte pubblica e della  delegazione
sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale; 
  Visto il decreto del Ministro per  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione in data 3  agosto  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo  alla  individuazione
della delegazione sindacale che  partecipa  alle  trattative  per  la
definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio  2016 -  2018
riguardante il personale direttivo e dirigente  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre  2007,
recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale   per   il   personale
direttivo e dirigente del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e  al  biennio  economico
2006-2007»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  7  maggio  2008,
recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per   il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre  2010,
n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il  personale
direttivo e dirigente  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
(biennio economico 2008-2009)»; 
  Visto l'accordo sindacale per il personale  direttivo  e  dirigente
del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  relativo  al  triennio
economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato
dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018; 
  Visto il decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  97,  concernente
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo  2006,
n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.
217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione  delle  funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi  dell'articolo  8,
comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14
febbraio 2018, con il quale  sono  state  definite  le  modalita'  di
utilizzazione  dall'anno  2017  delle  risorse  del  Fondo   di   cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 al fine
di valorizzare, a livello retributivo,  le  peculiari  condizioni  di
impiego professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a  livello
retributivo delle peculiari condizioni di impiego,  sottoscritta,  ai
sensi delle richiamate disposizioni del decreto  legislativo  n.  217
del 2005, in  data  27  febbraio  2018  dalla  delegazione  di  parte
pubblica e dalle seguenti organizzazioni  sindacali,  rappresentative
sul piano nazionale: FNS  CISL,  DIRSTAT  VV.F.,  SI.N.  DIR.  VV.F.,
CONFSAL VV.F., UILPA VV.F., FP CGIL VV.F.; l'Organizzazione sindacale
AP  VV.F.  non  ha  sottoscritto  la  predetta  ipotesi  di   accordo
sindacale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 2018, con la quale e' stata approvata, ai sensi
del citato articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n.  217  del
2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in  assenza
delle osservazioni di cui  al  comma  3  del  medesimo  articolo  83,
l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco  per  la  valorizzazione  a  livello
retributivo, delle peculiari condizioni di impiego; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Ambito di applicazione e durata 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 80 del  decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217,  il  presente  decreto  disciplina  gli  interventi  di
valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni  di
impiego del personale direttivo del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco, previsti dall'articolo 15 del decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 97 e dal conseguente decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 14 febbraio 2018. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2  della  legge  30
          settembre 2004,  n.  252»  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. 
              - Si riporta il testo degli articoli 80, 81  e  83  del
          citato decreto legislativo n. 217 del 2005: 
              «Art. 80. (Ambito di applicazione). - 1. La definizione
          degli aspetti economici e di determinati aspetti  giuridici
          del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso
          un  apposito  procedimento   negoziale,   nell'ambito   del
          comparto autonomo di negoziazione  denominato  "vigili  del
          fuoco e soccorso pubblico". 
              2. Il procedimento negoziale  di  cui  al  comma  1  si
          conclude con l'emanazione  di  un  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, la cui  disciplina  ha  durata  triennale
          tanto per la parte economica che normativa. 
              3.  Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  generali  sul
          pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva  e
          si  verte   in   materie   diverse   da   quelle   indicate
          nell'articolo  82  e  non  disciplinate  per  il  personale
          direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco da particolari disposizioni di legge, per  lo  stesso
          personale si provvede, sentite le organizzazioni  sindacali
          rappresentative,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per  la
          funzione pubblica  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              Art. 81. (Delegazioni negoziali) - 1.  Il  procedimento
          negoziale intercorre tra una delegazione di parte  pubblica
          composta dal Ministro per  la  funzione  pubblica,  che  la
          presiede, e dai Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e
          delle   finanze,   o   dai    sottosegretari    di    Stato
          rispettivamente   delegati,   e   una   delegazione   delle
          organizzazioni   sindacali   rappresentative   sul    piano
          nazionale del personale direttivo  e  dirigente  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  secondo  i   criteri
          generali  in  materia   di   rappresentativita'   sindacale
          stabiliti per il pubblico impiego.» 
              «Art.  83.  (Procedura  di  negoziazione).  -   1.   La
          procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione
          pubblica almeno  quattro  mesi  prima  della  scadenza  dei
          termini di cui all'articolo 80, comma 2. Le  trattative  si
          svolgono tra  i  soggetti  di  cui  all'articolo  81  e  si
          concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. 
              2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
          sulla   base   della   rappresentativita'   accertata   per
          l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che
          le organizzazioni  sindacali  aderenti  all'ipotesi  stessa
          rappresentino  piu'  del  cinquanta  per  cento  del   dato
          associativo espresso dal  totale  delle  deleghe  sindacali
          rilasciate. 
              3. Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti  possono
          trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed  ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro osservazioni entro il termine di cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 
              4. L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti
          contenenti l'individuazione del  personale  interessato,  i
          costi  unitari  e  gli  oneri  riflessi   del   trattamento
          economico, nonche'  la  quantificazione  complessiva  della
          spesa,  diretta  e  indiretta,  con   l'indicazione   della
          copertura finanziaria complessiva per l'intero  periodo  di
          validita'. L'ipotesi di  accordo  non  puo'  in  ogni  caso
          comportare, direttamente o indirettamente, anche  a  carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria, nonche' nel bilancio. 
              5. Il Consiglio dei  Ministri,  entro  quindici  giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita'  finanziarie  ed  esaminate   le   eventuali
          osservazioni di  cui  al  comma  3,  approva  l'ipotesi  di
          accordo e il relativo  schema  di  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio  di
          Stato. Nel caso in cui l'accordo  non  sia  definito  entro
          novanta giorni  dall'inizio  delle  procedure,  il  Governo
          riferisce alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai  rispettivi
          regolamenti. 
              6. Nel caso in cui la  Corte  dei  conti,  in  sede  di
          esercizio del  controllo  preventivo  di  legittimita'  sul
          decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o  elementi
          integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20, le  controdeduzioni  devono  essere
          trasmesse entro quindici giorni.». 
              - Il decreto del  Ministro  per  semplificazione  e  la
          pubblica  amministrazione  del  3  agosto   2016,   recante
          «Individuazione della delegazione sindacale  che  partecipa
          al procedimento negoziale per la  definizione  dell'accordo
          per  il  triennio  2016-2018,  riguardante   il   personale
          direttivo e dirigente del Corpo nazionale  dei  Vigili  del
          fuoco» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7  settembre
          2016, n. 209. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo  sindacale
          per il personale direttivo e dirigente del Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco,  relativo  al  quadriennio  normativo
          2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008,   recante   «Recepimento    dell'accordo    sindacale
          integrativo per il  personale  direttivo  e  dirigente  del
          Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  19  luglio
          2008, n. 168. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          novembre 2010, n. 250,  recante  «Recepimento  dell'accordo
          sindacale per il personale direttivo e dirigente del  Corpo
          nazionale  dei  vigili   del   fuoco   -biennio   economico
          2008-2009» e' pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2011, n. 25. 
              - L'Accordo sindacale  per  il  personale  direttivo  e
          dirigente  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco,
          relativo al triennio economico 2016-2018,  sottoscritto  in
          data 8 febbraio 2018, recepito con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42,  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  2  maggio
          2018, n. 100. 
              - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          del 14  febbraio  2018,  recante  «Riparto  del  fondo  per
          l'operativita' del soccorso pubblico» e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2018, n.53. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  citato
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97: 
              «Art.  15.  (Fondo  per  l'operativita'  del   soccorso
          pubblico).  -  1.  Al  fine  di  valorizzare  le  peculiari
          condizioni di impiego professionale del personale del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla  revisione
          ordinamentale  di  cui   al   presente   provvedimento   e'
          istituito, a  decorrere  dall'anno  2017,  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dell'interno,  nell'ambito  del
          programma di spesa  «Prevenzione  dal  rischio  e  soccorso
          pubblico», un fondo per il finanziamento  degli  interventi
          indicati al comma 4. 
              2. Il fondo di cui al comma  1  e'  alimentato  con  le
          risorse previste  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  365,
          lettera  c),  primo  e  secondo  periodo,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, come di seguito indicato: 
                a) per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e  per  euro
          81,730 milioni dall'anno 2018, per  le  finalita'  previste
          dal comma 4, con decorrenza dal 1° ottobre 2017; 
                b) per importi da determinarsi con  apposito  decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, per  le  finalita'  previste
          dal comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2017. 
              3. Il contributo straordinario di cui  all'articolo  1,
          comma 972, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  come
          prorogato dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato ai sensi  dell'articolo  1,  comma  365,
          lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa  di
          essere corrisposto al personale  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco  alla  data  del  30  settembre  2017.  Al
          medesimo personale  in  servizio  al  1°  ottobre  2017  e'
          corrisposto una tantum un assegno di euro 350. 
              4. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono individuate, nel rispetto dei  principi  dell'articolo
          8, comma 1, lettera a), numero  4,  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  le  modalita'  di  utilizzazione,  con  le
          decorrenze indicate al comma 2,  lettere  a)  e  b),  delle
          risorse disponibili nel fondo di  cui  al  comma  1,  fatta
          salva l'eventuale quota da destinare  al  finanziamento  di
          ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli
          del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Il  predetto
          decreto puo' prevedere: 
                a)   l'incremento   del   valore   delle   componenti
          retributive, diverse dal trattamento  stipendiale,  erogate
          al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  con
          esclusione di quello appartenente ai ruoli  dei  dirigenti,
          da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli
          articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
          n. 217, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura
          operativa del Corpo medesimo, fatti salvi gli  effetti  dei
          procedimenti negoziali non ancora definiti; 
                b) la previsione di misure di esenzione  fiscale  del
          trattamento economico accessorio per il personale del Corpo
          percettore di un reddito annuo utile ai  fini  fiscali  non
          superiore a 28.000 euro e per una spesa  complessiva  annua
          non superiore a 1.000.000 di euro. 
              5. Lo schema di decreto di cui al comma 4 e'  trasmesso
          alle Camere  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri  delle
          commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari, che  sono  resi  entro  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi  i  quali
          il decreto puo' essere comunque adottato. 
              6. Agli oneri derivanti dai commi 2, lettera a),  e  3,
          pari a 56 milioni di euro per l'anno 2017 e 86,030  milioni
          di euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  365,  della  legge  11  dicembre
          2016, n. 232. 
              7. Gli oneri indiretti, inclusi negli importi  indicati
          al comma 5, definiti ai sensi dell'articolo  17,  comma  7,
          della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  ammontano  a  4,3
          milioni di euro. 
              8. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede
          alla  ripartizione  tra  i  bilanci  delle  amministrazioni
          interessate delle somme di cui al comma 1 previa  richiesta
          delle amministrazioni medesime.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per il testo  dell'articolo  80  del  citato  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note  alle
          premesse. 
              - Per il testo  dell'articolo  15  del  citato  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si vedano le  note  alle
          premesse. 
              - Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  del  14  febbraio  2018,  recante
          «Riparto  del  fondo  per   l'operativita'   del   soccorso
          pubblico» si vedano le note alle premesse.