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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. 32

Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (18G00057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/2018
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal:  28-4-2018

Art. 8

Modifiche alla rubrica del Capo III ed all'articolo 11
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
1. Alla rubrica del Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la parola: «Consorzi» è sostituita dalle seguenti: «Organismi collettivi».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 4, le parole: «I consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli Organismi collettivi»;
b) al comma 2, le parole: «dei consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «degli organismi collettivi»;
c) il comma 5 è abrogato.
Note all'art. 8:
- Si riporta la rubrica del Capo III ed il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal presente decreto:
«Capo III (Organismi collettivi di difesa).
Art. 11 (Costituzione e finalità). - 1. Gli Organismi collettivi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:
a) associazioni persone giuridiche di diritto privato;
b) società cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi di cui all'art. 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'art. 2615-ter del medesimo codice.
2. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività degli Organismi collettivi è concesso dalla rispettiva regione o provincia autonoma ed è limitato al territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale.
3. Il riconoscimento di idoneità può essere attribuito altresì alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi nonché altri soggetti giuridici, previa modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1. Qualora le cooperative predette associno produttori situati in regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneità deve essere attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma.
4. Gli Organismi collettivi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.
5. (Abrogato).».