DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 28-4-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
                      Costituzione e finalita' 
  1. ((Gli  Organismi  collettivi))  di  difesa  sono  costituiti  da
imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva
e passiva delle produzioni e devono costituirsi  con  atto  pubblico,
adottando una delle seguenti forme giuridiche: 
    a) associazioni persone giuridiche di diritto privato; 
    b) societa' cooperative agricole e loro consorzi; 
    c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile
o societa' consortili  di  cui  all'articolo  2615-ter  del  medesimo
codice. 
  2. Il riconoscimento di idoneita' allo  svolgimento  dell'attivita'
((degli organismi collettivi)) e' concesso dalla rispettiva regione o
provincia autonoma ed e' limitato al  territorio  regionale  o  della
provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale. 
  3. Il riconoscimento di idoneita' puo' essere  attribuito  altresi'
alle   cooperative   agricole   di   raccolta,    trasformazione    e
commercializzazione di prodotti  agricoli  e  loro  consorzi  nonche'
altri soggetti giuridici, previa modifica  del  proprio  statuto,  al
fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi  di  cui  al
comma 1. Qualora le cooperative predette associno produttori  situati
in  regioni  o  province  autonome  diverse,  il  riconoscimento   di
idoneita' deve essere attribuito  da  ciascuna  regione  o  provincia
autonoma. 
  4. ((Gli Organismi  collettivi))  di  difesa  possono  accedere  al
credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle  attivita'
di difesa attiva e passiva delle colture. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32)).