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DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  28-4-2018
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Art. 11

Costituzione e finalità
1.
((Gli Organismi collettivi))
di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:
a) associazioni persone giuridiche di diritto privato;
b) società cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice.
2. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività
((degli organismi collettivi))
è concesso dalla rispettiva regione o provincia autonoma ed è limitato al territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale.
3. Il riconoscimento di idoneità può essere attribuito altresì alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi nonché altri soggetti giuridici, previa modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1. Qualora le cooperative predette associno produttori situati in regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneità deve essere attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma.
4.
((Gli Organismi collettivi))
di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32))
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