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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (18G00055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2019)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 21-4-2018
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, e, in particolare, l'articolo 42; 
  Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 23  giugno  2014,  n.  89,
recante deleghe al Governo per il completamento della revisione della
struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della  disciplina
per la gestione del bilancio e il potenziamento  della  funzione  del
bilancio di cassa, nonche'  per  l'adozione  di  un  testo  unico  in
materia di contabilita' di Stato e di tesoreria; 
  Visto il comma 7 del citato articolo 1, della legge 23 giugno 2014,
n. 89, come modificato dall'articolo  1,  comma  4,  della  legge  27
febbraio 2017, n. 19; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e   il
potenziamento della funzione del  bilancio  di  cassa  in  attuazione
dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Considerati i risultati della sperimentazione del bilancio di cassa
per gli anni 2011-2012, svolta ai sensi dell'articolo  42,  comma  2,
della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'  le  informazioni
provenienti dalla sperimentazione in corso, ai  fini  dell'attuazione
dell'articolo  34  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,   come
sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.
93; 
  Visto il decreto-legge 16 ottobre  2017,  n. 148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,  n.   172,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia   finanziaria   e   per   esigenze
indifferibili, e, in particolare l'articolo 6, comma 2,  lettera  b),
che  ha  prolungato  la  sperimentazione   della   nuova   disciplina
dell'impegno  di  spesa  di  ulteriori  dodici  mesi  rispetto   alla
scadenza, precedentemente prevista, del 30 settembre 2017; 
  Considerato che i risultati definitivi della citata sperimentazione
saranno  oggetto  del  Rapporto  da  trasmettere   alle   Commissioni
parlamentari competenti  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  4,  del
decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017; 
  Sentita la Corte dei conti, ai sensi  dell'articolo  13,  comma  1,
della legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visti i  pareri  delle  Commissioni  parlamentari,  competenti  per
materia, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 2018; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Impegno e pagamento 
 
  1. All'articolo 34 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo del comma 2 le  parole:  «della  necessaria
copertura  finanziaria»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «delle
necessarie disponibilita' finanziarie, in termini di competenza e  di
cassa, di cui al terzo periodo» e il terzo periodo e' sostituito  dai
seguenti: «L'impegno puo' essere  assunto  solo  in  presenza,  sulle
pertinenti  unita'  elementari   di   bilancio,   di   disponibilita'
finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a  far  fronte  in
ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di  cassa,
a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto
del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche  mediante
l'utilizzo  degli  strumenti   di   flessibilita'   stabiliti   dalla
legislazione vigente in fase gestionale o in sede di  formazione  del
disegno di legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di  somme  ad
amministrazioni pubbliche, l'impegno di  spesa  puo'  essere  assunto
anche solamente in presenza della ragione del debito  e  dell'importo
complessivo da impegnare, qualora i  rimanenti  elementi  costitutivi
dell'impegno indicati al secondo periodo  del  presente  comma  siano
individuabili  all'esito  di  un  iter  procedurale  legislativamente
disciplinato.»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari  o  commissari
delegati, comunque denominati, l'amministrazione provvede ad assumere
impegni di spesa delegata, al  fine  di  mettere  a  disposizione  le
risorse ai predetti soggetti. Tali impegni sono  assunti  nei  limiti
dello  stanziamento,  con  imputazione  agli  esercizi  in   cui   le
obbligazioni assunte  o  programmate  dai  funzionari  delegati  sono
esigibili, sulla  base  di  un  programma  di  spesa,  opportunamente
documentato, comunicato all'amministrazione dai  medesimi  funzionari
delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini
dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi  ordini  di
accreditamento sono disposti nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 23, comma  1-ter,
e nel limite degli impegni assunti  per  l'esercizio  finanziario  di
riferimento.  L'assunzione  degli  impegni  di  spesa   delegata   e'
possibile solo in presenza  dei  seguenti  elementi  costitutivi:  la
ragione dell'impegno, l'importo  ovvero  gli  importi  da  impegnare,
l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui  gravano  le
scadenze di pagamento. A valere  sugli  impegni  di  spesa  delegata,
l'amministrazione dispone una o piu' aperture di credito in  funzione
dell'esigibilita'  delle  obbligazioni  assunte  o  programmate   dal
funzionario delegato. Qualora nel  corso  della  gestione,  a  fronte
delle aperture di credito ricevute non si  perfezionino  obbligazioni
esigibili entro il termine dell'esercizio, i funzionari  delegati  ne
danno  comunicazione  all'amministrazione   per   la   corrispondente
riduzione  degli  ordini  di  accreditamento.  L'importo  oggetto  di
riduzione rientra nella disponibilita'  dell'amministrazione  e  puo'
essere accreditato nel medesimo esercizio finanziario  in  favore  di
altri funzionari delegati, ovvero  nuovamente  impegnato  secondo  le
modalita' di cui al presente articolo. Gli importi degli  impegni  di
spesa  delegata,  a  fronte  dei  quali,  alla   data   di   chiusura
dell'esercizio,   non   corrispondono   ordini   di    accreditamento
costituiscono economie di bilancio. Gli  importi  delle  aperture  di
credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati  entro  il
termine di chiusura dell'esercizio  costituiscono  residui  di  spesa
delegata e possono essere accreditati agli stessi  in  conto  residui
negli esercizi successivi, prioritariamente in base  all'esigibilita'
delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati, fermi restando  i
termini di conservazione dei  residui  di  cui  all'articolo  34-bis.
Previa autorizzazione dell'amministrazione di riferimento, secondo le
norme   vigenti   nell'ordinamento   specifico   di   ogni    singola
amministrazione, i funzionari delegati possono avviare  le  procedure
per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano,  in
tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche
prima dell'emissione del relativo ordine di accreditamento.»; 
    c) al comma 6, lettera b), le parole:  «i  capitoli  interessati»
sono sostituite dalle seguenti: «le  unita'  elementari  di  bilancio
interessate»; 
    d) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo periodo, le  parole:  «Al  fine  di  consentire  la
programmazione  dei  pagamenti  in  coerenza   con   le   complessive
autorizzazioni di cassa del bilancio statale» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Al  fine  di  garantire   una   corretta   programmazione
dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio statale» e  le
parole: «sui capitoli di bilancio» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sulle unita' elementari di bilancio»; 
      2) al primo periodo, la parola: «pluriennale» e' soppressa; 
      3) dopo il  secondo  periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  «Il
dirigente responsabile della gestione ha l'obbligo di  aggiornare  il
piano  finanziario  dei  pagamenti,  con  riferimento   alle   unita'
elementari di bilancio di  propria  pertinenza,  almeno  con  cadenza
mensile, anche in assenza di  nuovi  impegni  e,  in  ogni  caso,  in
relazione a provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi
della normativa vigente  in  materia  di  flessibilita'  in  fase  di
gestione.»; 
    e) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Nel  caso  di
spesa da demandarsi a  funzionari  o  commissari  delegati,  comunque
denominati, il piano  finanziario  dei  pagamenti  e'  predisposto  e
aggiornato  dal  dirigente  responsabile  anche  sulla   base   delle
comunicazioni dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis.»; 
    f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Quali  titoli
e documenti comprovanti  il  diritto  acquisito  dai  creditori  sono
considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di
avanzamento lavori, ove  previsti,  ovvero  le  fatture  regolarmente
emesse.»; 
    g) al comma 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) le parole: «sull'applicazione dei  commi  7,  8  e  9»  sono
sostituite dalle seguenti: «sull'applicazione dei commi 7, 7-bis, 8 e
9»; 
      2) la parola: «(Cronoprogramma)» e' soppressa; 
    h) al comma 11 le parole: «A partire dal  1°  gennaio  2017,  e'»
sono sostituite dalla seguente: «E'», nonche'  le  parole:  «e  altre
spese di importo e scadenza fissi ed accertati » sono soppresse; 
    i) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Le spese  di  cui
al comma 11 sono pagate mediante mandati  informatici.  Il  pagamento
delle pensioni  nonche'  delle  competenze  fisse  ed  accessorie  al
personale dello Stato viene effettuato mediante ordini collettivi  di
pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza fissi  ed
accertati sono pagate mediante ruoli di spesa fissa informatici.». 
  2. All'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 2 e 4,  le  parole:  «ai  pertinenti  capitoli»  sono
sostituite dalle seguenti:  «alle  pertinenti  unita'  elementari  di
bilancio»; 
    b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. I termini di
cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai residui di cui  al  comma
2-bis dell'articolo 34». 
  3. All'articolo 34-ter, comma 1,  primo  periodo,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  le  parole:  «capitolo  di  bilancio»  sono
sostituite dalle seguenti: «unita' elementare di bilancio.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 42 della citata
          legge n. 196 del 2009: 
              «Art. 42 (Delega  al  Governo  per  il  riordino  della
          disciplina per la gestione del bilancio e il  potenziamento
          della funzione del bilancio di cassa). -  1.  Ai  fini  del
          riordino della disciplina  per  la  gestione  del  bilancio
          dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio
          di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini  di
          competenza, il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
          legge, un decreto legislativo  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a)      razionalizzazione      della       disciplina
          dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese,
          nonche' di quella relativa alla  formazione  ed  al  regime
          contabile  dei  residui  attivi  e  passivi,  al  fine   di
          assicurare  una  maggiore  trasparenza,  semplificazione  e
          omogeneita'  di   trattamento   di   analoghe   fattispecie
          contabili; 
                b) ai fini del potenziamento del ruolo  del  bilancio
          di  cassa,  previsione  del  raccordo,  anche  in  appositi
          allegati, tra  le  autorizzazioni  di  cassa  del  bilancio
          statale e la gestione di tesoreria; 
                c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio
          del bilancio di cassa, previsione  dell'obbligo,  a  carico
          del dirigente  responsabile,  di  predisporre  un  apposito
          piano finanziario che tenga conto della fase  temporale  di
          assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale  ordina
          e paga le spese; 
                d) revisione del  sistema  dei  controlli  preventivi
          sulla    legittimita'    contabile     e     amministrativa
          dell'obbligazione assunta dal  dirigente  responsabile  del
          pagamento, tenendo anche  conto  di  quanto  previsto  alla
          lettera c); 
                e)  previsione  di   un   periodo   transitorio   per
          l'attuazione della nuova disciplina; 
                f) considerazione, ai fini della predisposizione  del
          decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati
          della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2; 
                g)  previsione  della   graduale   estensione   delle
          disposizioni adottate in applicazione delle lettere a),  c)
          e  d)  alle  altre  amministrazioni  pubbliche,  anche   in
          coerenza con quanto disposto  dall'art.  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42,  nonche'  dall'art.  2  della  presente
          legge; 
                h)  rilevazione  delle  informazioni  necessarie   al
          raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la
          redazione  del  conto  consolidato  delle   amministrazioni
          pubbliche   secondo   i   criteri   adottati    nell'ambito
          dell'Unione europea. 
              2. Ai fini dell'attuazione del comma  1,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria   generale   dello   Stato   avvia   un'apposita
          sperimentazione  della  durata  massima  di  due   esercizi
          finanziari.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette  alle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e alla Corte dei conti un  rapporto  sull'attivita'
          di sperimentazione. 
              3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e'  trasmesso
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  esso  sia  espresso  il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti entro  sessanta  giorni
          dalla trasmissione. Decorso tale termine, il  decreto  puo'
          essere  comunque   adottato.   Qualora   il   termine   per
          l'espressione  del  parere  scada  nei  trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine  finale  per  l'esercizio
          della delega o successivamente, quest'ultimo  e'  prorogato
          di  novanta  giorni.  Il  Governo,  qualora   non   intenda
          conformarsi ai pareri  parlamentari,  ritrasmette  i  testi
          alle Camere con le proprie  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna
          Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione,  il
          decreto puo' essere comunque adottato dal Governo. 
              4. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto legislativo di cui al comma  1  possono  essere
          adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo
          decreto, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  e
          con le medesime modalita' previsti dal presente articolo.». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 7 dell'art.
          1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
          recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
          sociale. Deleghe al  Governo  per  il  completamento  della
          revisione della struttura del bilancio dello Stato, per  il
          riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
          potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'
          per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita'
          di Stato e di tesoreria): 
                «5. Ai fini del  riordino  della  disciplina  per  la
          gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della
          funzione  del  bilancio  di  cassa,  ferma   rimanendo   la
          redazione anche in termini di  competenza,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, un decreto
          legislativo nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi
          di cui all'art. 42, comma 1, della citata legge n. 196  del
          2009. 
              (Omissis). 
              7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          del decreto legislativo di cui al comma 5,  possono  essere
          adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo
          decreto legislativo, nel rispetto dei  principi  e  criteri
          direttivi e con le medesime modalita' previsti dai commi  5
          e 6. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 4  dell'art.  1
          della legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre  2016,  n.
          244, recante proroga e definizione di termini. Proroga  del
          termine per l'esercizio di deleghe legislative): 
              «4. All'art. 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n.
          89,  le  parole:  "dodici  mesi"  sono   sostituite   dalle
          seguenti: "diciotto mesi"». 
              -  Il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.   93
          (Riordino della disciplina per la gestione del  bilancio  e
          il potenziamento della funzione del bilancio di  cassa,  in
          attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge  31  dicembre
          2009, n. 196) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          giugno 2016, n. 127. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 34 della citata
          legge n. 196 del 2009,  come  modificato  dall'art.  1  del
          presente decreto: 
              «Art. 34 (Impegno  e  pagamento).  -  1.  I  dirigenti,
          nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano
          ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate  in
          bilancio.  Restano  ferme  le  disposizioni  speciali   che
          attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini  di
          spesa  ad  organi  costituzionali  dello  Stato  dotati  di
          autonomia contabile. 
              2. Con riferimento alle somme  dovute  dallo  Stato  in
          relazione  all'adempimento   di   obbligazioni   giuridiche
          perfezionate  sono  assunti  gli  impegni  di  spesa,   nel
          rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti  dei  pertinenti
          stanziamenti iscritti in  bilancio,  con  imputazione  agli
          esercizi in  cui  le  obbligazioni  sono  esigibili,  dando
          pubblicita'   mediante   divulgazione    periodica    delle
          informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi
          in cui l'obbligazione diviene esigibile.  L'assunzione  dei
          suddetti  impegni  e'  possibile  solo  in  presenza  delle
          necessarie  disponibilita'  finanziarie,  in   termini   di
          competenza e di cassa,  di  cui  al  terzo  periodo  e  dei
          seguenti  elementi  costitutivi:  la  ragione  del  debito,
          l'importo  ovvero  gli  importi  da   pagare,   l'esercizio
          finanziario o gli esercizi finanziari  su  cui  gravano  le
          previste scadenze di  pagamento  e  il  soggetto  creditore
          univocamente individuato.  L'impegno  puo'  essere  assunto
          solo in presenza, sulle  pertinenti  unita'  elementari  di
          bilancio, di  disponibilita'  finanziarie  sufficienti,  in
          termini di competenza, a far fronte in  ciascun  anno  alla
          spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a  farvi
          fronte  almeno  nel  primo  anno,  garantendo  comunque  il
          rispetto    del    piano    finanziario    dei    pagamenti
          (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti
          di flessibilita' stabiliti dalla  legislazione  vigente  in
          fase gestionale o in sede  di  formazione  del  disegno  di
          legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti  di  somme  ad
          amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa  puo'  essere
          assunto anche  solamente  in  presenza  della  ragione  del
          debito e dell'importo complessivo da impegnare,  qualora  i
          rimanenti elementi  costitutivi  dell'impegno  indicati  al
          secondo periodo  del  presente  comma  siano  individuabili
          all'esito   di   un   iter   procedurale   legislativamente
          disciplinato. 
              2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a  funzionari  o
          commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione
          provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine  di
          mettere a disposizione le  risorse  ai  predetti  soggetti.
          Tali impegni sono assunti nei  limiti  dello  stanziamento,
          con  imputazione  agli  esercizi  in  cui  le  obbligazioni
          assunte  o  programmate  dai   funzionari   delegati   sono
          esigibili,  sulla  base   di   un   programma   di   spesa,
          opportunamente documentato, comunicato  all'amministrazione
          dai   medesimi   funzionari    delegati    e    commisurato
          all'effettivo   fabbisogno   degli    stessi,    ai    fini
          dell'emissione degli ordini di accreditamento.  I  relativi
          ordini di accreditamento  sono  disposti  nel  rispetto  di
          quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di  cui
          all'art. 23, comma 1-ter, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, e nel limite degli  impegni  assunti  per  l'esercizio
          finanziario di riferimento. L'assunzione degli  impegni  di
          spesa delegata e' possibile solo in presenza  dei  seguenti
          elementi costitutivi: la  ragione  dell'impegno,  l'importo
          ovvero gli importi da impegnare, l'esercizio finanziario  o
          gli esercizi finanziari  su  cui  gravano  le  scadenze  di
          pagamento.  A  valere  sugli  impegni  di  spesa  delegata,
          l'amministrazione dispone una o piu' aperture di credito in
          funzione dell'esigibilita'  delle  obbligazioni  assunte  o
          programmate dal funzionario  delegato.  Qualora  nel  corso
          della gestione, a fronte delle aperture di credito ricevute
          non si perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine
          dell'esercizio,   i   funzionari    delegati    ne    danno
          comunicazione  all'amministrazione  per  la  corrispondente
          riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto
          di     riduzione     rientra      nella      disponibilita'
          dell'amministrazione e puo' essere accreditato nel medesimo
          esercizio  finanziario  in  favore  di   altri   funzionari
          delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le  modalita'
          di cui al presente articolo. Gli importi degli  impegni  di
          spesa delegata, a fronte dei quali, alla data  di  chiusura
          dell'esercizio, non corrispondono ordini di  accreditamento
          costituiscono  economie  di  bilancio.  Gli  importi  delle
          aperture  di  credito  non   interamente   utilizzati   dai
          funzionari  delegati   entro   il   termine   di   chiusura
          dell'esercizio costituiscono residui di  spesa  delegata  e
          possono essere accreditati agli  stessi  in  conto  residui
          negli  esercizi  successivi,   prioritariamente   in   base
          all'esigibilita' delle obbligazioni assunte dai  funzionari
          delegati, fermi restando i  termini  di  conservazione  dei
          residui  di  cui  all'art.  34-bis.  Previa  autorizzazione
          dell'amministrazione  di  riferimento,  secondo  le   norme
          vigenti  nell'ordinamento   specifico   di   ogni   singola
          amministrazione, i funzionari delegati possono  avviare  le
          procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori
          che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a  carico
          di esercizi  successivi,  anche  prima  dell'emissione  del
          relativo ordine di accreditamento. 
              3. Per  le  spese  afferenti  all'acquisto  di  beni  e
          servizi, sia di  parte  corrente  che  in  conto  capitale,
          l'assunzione dell'impegno e'  subordinata  alla  preventiva
          registrazione, sul sistema informativo in uso presso  tutti
          i Ministeri per la gestione  integrata  della  contabilita'
          economica e finanziaria, dei contratti o degli  ordini  che
          ne costituiscono il presupposto. 
              4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative
          al personale, sono imputate alla  competenza  del  bilancio
          dell'anno finanziario in cui vengono  disposti  i  relativi
          pagamenti. 
              5. Per gli impegni  di  spesa  in  conto  capitale  che
          prevedono opere o interventi ripartiti in piu' esercizi  si
          applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 2. 
              6.  Alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario  il  31
          dicembre, nessun  impegno  puo'  essere  assunto  a  carico
          dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio  e
          le  ragionerie  territoriali  dello  Stato  per  le   spese
          decentrate non possono dare corso agli atti di impegno  che
          dovessero pervenire dopo  tale  data,  fatti  salvi  quelli
          direttamente conseguenti a: 
                a) variazioni di bilancio disposte  con  decreto  del
          Ministro   dell'economia   e   delle    finanze    connesse
          all'applicazione di  provvedimenti  legislativi  pubblicati
          nell'ultimo quadrimestre dell'anno; 
                b) variazioni di bilancio disposte  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo
          mese dell'anno, relative a  riassegnazioni  di  entrate  di
          scopo nonche' alla attribuzione delle risorse di  fondi  la
          cui ripartizione, tra  le  unita'  elementari  di  bilancio
          interessate,  e'  disposta   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, a seguito  dell'adozione  di
          un  provvedimento  amministrativo  che  ne  stabilisce   la
          destinazione. 
              7. Al fine di  garantire  una  corretta  programmazione
          dell'utilizzo degli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio
          statale,  il  dirigente  responsabile  della  gestione,  in
          relazione a ciascun impegno assunto sulle unita' elementari
          di bilancio di propria  pertinenza,  con  esclusione  delle
          spese  relative  alle  competenze  fisse  e  accessorie  da
          corrispondere  al  personale  e  al  rimborso  del   debito
          pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi,  ha  l'obbligo
          di    predisporre    ed     aggiornare,     contestualmente
          all'assunzione del  medesimo  impegno,  un  apposito  piano
          finanziario dei pagamenti sulla base  del  quale  ordina  e
          paga  le  spese.  Le  informazioni  contenute   nei   piani
          finanziari di pagamento sono  rese  pubbliche  con  cadenza
          periodica. Il  dirigente  responsabile  della  gestione  ha
          l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti,
          con riferimento  alle  unita'  elementari  di  bilancio  di
          propria pertinenza, almeno con cadenza  mensile,  anche  in
          assenza di nuovi impegni e, in ogni caso,  in  relazione  a
          provvedimenti di variazioni di bilancio adottati  ai  sensi
          della normativa vigente in materia di flessibilita' in fase
          di gestione. 
              7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a  funzionari  o
          commissari  delegati,   comunque   denominati,   il   piano
          finanziario dei pagamenti e' predisposto e  aggiornato  dal
          dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni
          dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis. 
              8. Il piano finanziario dei  pagamenti  riporta,  quali
          elementi necessari e presupposti del pagamento  stesso,  in
          relazione a  ciascun  impegno,  l'ammontare  del  debito  e
          l'esatta  individuazione  della  persona   del   creditore,
          supportati  dai  titoli  e  dai  documenti  comprovanti  il
          diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a  scadenza
          l'obbligazione. 
              8-bis. Quali titoli e documenti comprovanti il  diritto
          acquisito  dai  creditori  sono  considerati  prioritari  i
          provvedimenti di approvazione degli  stati  di  avanzamento
          lavori,  ove  previsti,  ovvero  le  fatture   regolarmente
          emesse. 
              9. Ai fini della predisposizione del piano  finanziario
          dei  pagamenti,  va  altresi'  considerato  ogni   elemento
          necessario  e   presupposto   del   pagamento,   rilevabile
          nell'ambito  della  complessiva  attivita'   procedimentale
          antecedente il pagamento medesimo ed  all'interno  di  ogni
          singolo atto ad esso collegato. 
              10. Gli uffici di controllo,  effettuano,  con  cadenza
          mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei  commi
          7, 7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi
          previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano
          finanziario dei pagamenti,  l'amministrazione  inadempiente
          non potra' accedere alle risorse dei fondi  di  riserva  di
          cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando  dal  predetto
          monitoraggio non sia verificato il  rispetto  dei  suddetti
          obblighi. 
              11. E' fatto divieto di disporre l'utilizzo  dei  ruoli
          di spesa fissa  quale  mezzo  di  pagamento  per  le  spese
          relative a fitti, censi, canoni, livelli. 
              12. Le spese di cui al comma 11  sono  pagate  mediante
          mandati informatici. Il pagamento  delle  pensioni  nonche'
          delle competenze fisse ed  accessorie  al  personale  dello
          Stato  viene  effettuato  mediante  ordini  collettivi   di
          pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza
          fissi ed accertati sono  pagate  mediante  ruoli  di  spesa
          fissa informatici.». 
              - Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2017,  n.  172
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          ottobre 2017, n. 242. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  6
          del citato decreto-legge n. 148 del 2017: 
              «Art. 6 (Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145  e
          disposizioni in materia contabile). - (Omissis). 
              2. All'art. 9 del decreto legislativo 12  maggio  2016,
          n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 2,  le  parole  "1°  gennaio  2018"  sono
          sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019"; 
                b) al comma 4, le parole "durata massima di 12  mesi"
          sono sostituite  dalle  seguenti:  "durata  massima  di  24
          mesi". 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 4  dell'art.  9
          del citato decreto legislativo n. 93 del 2016: 
              «Art. 9  (Sperimentazione  ed  entrata  in  vigore).  -
          (Omissis). 
              4. Ai fini dell'attuazione dell'art. 34 della legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  come  sostituito  dall'art.  3  del
          presente  decreto,  il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato  avvia,  a  partire  dal   1°   ottobre   2016,   una
          sperimentazione della durata massima di 24 mesi. I  termini
          e le modalita' di attuazione della sperimentazione, nonche'
          le  tipologie  di  spesa  interessate,  sono  definiti  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare, sentita la Corte dei conti, entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  trasmette  alle
          Commissioni parlamentari  competenti  per  materia  e  alla
          Corte dei conti un rapporto sulla sperimentazione.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  13
          della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi  in  materia
          di  qualita'  della  regolazione,  riassetto  normativo   e
          codificazione - Legge di semplificazione 2001): 
              «Art. 13  (Disposizioni  relative  all'attivita'  della
          Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte
          dei conti). - 1. Il parere della Corte dei conti,  previsto
          dall'art. 88 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,
          sugli schemi di atti normativi del  Governo,  e'  reso  nel
          termine di  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della
          richiesta;    decorso    tale    termine,    si     procede
          indipendentemente dall'acquisizione  del  parere.  Qualora,
          per esigenze istruttorie, non possa  essere  rispettato  il
          termine di cui al presente comma, tale termine puo'  essere
          interrotto per una volta  e  il  parere  deve  essere  reso
          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 34 della citata legge n.  196  del
          2009, come modificato dal presente articolo,  e'  riportato
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 34-bis  e  34-ter,
          comma  1,  della  citata  legge  n.  196  del  2009,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 34-bis (Conservazione dei residui passivi). -  1.
          Salvo che non sia  diversamente  previsto  con  legge,  gli
          stanziamenti di parte corrente  non  impegnati  al  termine
          dell'esercizio costituiscono economie di bilancio. 
              2. I residui delle spese correnti non pagati  entro  il
          secondo esercizio successivo  a  quello  in  cui  e'  stato
          assunto il relativo impegno di spesa e  quelli  non  pagati
          entro  il  terzo  anno  relativi  a  spese   destinate   ai
          trasferimenti  correnti  alle  amministrazioni   pubbliche,
          costituiscono    economie    di    bilancio    salvo    che
          l'amministrazione non dimostri, con  adeguata  motivazione,
          entro il termine previsto per  l'accertamento  dei  residui
          passivi  riferiti  all'esercizio  scaduto,  al   competente
          Ufficio centrale di bilancio, la permanenza  delle  ragioni
          della sussistenza del debito, in modo  da  giustificare  la
          conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal
          caso  le  somme   si   intendono   perenti   agli   effetti
          amministrativi  e  possono  riprodursi  in   bilancio   con
          riassegnazione  alle  pertinenti   unita'   elementari   di
          bilancio degli esercizi successivi. 
              3. Le somme stanziate per spese in conto  capitale  non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello di iscrizione in  bilancio,  salvo  che
          questa non avvenga in  forza  di  disposizioni  legislative
          entrate in vigore nell'ultimo  quadrimestre  dell'esercizio
          precedente. In tale caso il  periodo  di  conservazione  e'
          protratto di un ulteriore anno. In  alternativa,  in  luogo
          del mantenimento in  bilancio,  alle  predette  somme  puo'
          applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma  2
          dell'art. 30. 
              4. I residui delle spese in conto capitale  non  pagati
          entro   il   terzo   esercizio    successivo    a    quello
          dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti
          agli effetti amministrativi.  Le  somme  eliminate  possono
          riprodursi in bilancio con riassegnazione  alle  pertinenti
          unita' elementari di bilancio degli esercizi successivi. 
              4-bis. I termini di cui ai commi da 1 a 4 si  applicano
          anche ai residui di cui al comma 2-bis dell'art. 34. 
              5. Le somme relative a contributi pluriennali ai  sensi
          dell'art. 30, comma 3, iscritte nel conto dei  residui  non
          piu'  dovute  al  creditore   originario   possono   essere
          utilizzate a favore di altri soggetti,  ferme  restando  le
          finalita'   per   le   quali   le   risorse   sono    state
          originariamente  iscritte  in  bilancio.   L'autorizzazione
          all'utilizzo  delle  predette  risorse  e'   concessa   dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria  generale  dello  Stato,  previa  verifica
          della sussistenza  delle  esigenze  rappresentate  e  della
          compatibilita'   dell'operazione   con   il    mantenimento
          dell'equilibrio dei saldi di  finanza  pubblica,  ai  sensi
          della legislazione vigente. 
              6. I conti dei residui, distinti per Ministeri,  al  31
          dicembre dell'esercizio precedente a quello in  corso,  con
          distinta indicazione dei residui di  cui  al  comma  3  del
          presente articolo, sono  allegati  al  rendiconto  generale
          dello Stato. 
              7. La gestione dei residui e' tenuta distinta da quella
          della competenza, in modo che nessuna  spesa  afferente  ai
          residui possa essere imputata sui fondi della competenza  e
          viceversa.». 
              «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
          residui passivi). - 1. Decorso  il  termine  dell'esercizio
          finanziario, per ogni unita' elementare  di  bilancio,  con
          decreto ministeriale da registrarsi alla Corte  dei  conti,
          e' determinata la somma da conservarsi in conto residui per
          impegni  riferibili  all'esercizio  scaduto.  In   apposito
          allegato al decreto medesimo sono altresi'  individuate  le
          somme relative a spese pluriennali in conto capitale non  a
          carattere permanente da eliminare dal conto dei residui  di
          stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi
          successivi ai sensi dell'art. 30, comma 2,  terzo  periodo,
          riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio scaduto. In
          apposito allegato al Rendiconto generale dello  Stato  sono
          elencate, distintamente per anno di iscrizione in bilancio,
          le somme relative al precedente periodo eliminate dal conto
          dei residui da reiscrivere nella competenza degli  esercizi
          successivi,  sui  pertinenti  programmi,   con   legge   di
          bilancio. 
              (Omissis).».