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DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 24

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in località della provincia di Trento nelle quali è parlato il ladino, il mocheno e il cimbro. (18G00049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/2018
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-4-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  1993,  n.  592,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto  Adige  concernenti  disposizioni   di   tutela   delle
popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di  Trento»,  e,
in particolare gli articoli 01 e 2; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
concerto con i Ministri  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e  la
pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni dell'articolo 01 del decreto  legislativo  16  dicembre
  1993, n. 592, concernente disposizioni di tutela delle  popolazioni
  ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento 
 
  1. All'articolo 01 del decreto legislativo  16  dicembre  1993,  n.
592, e successive modifiche, dopo il comma 2 e' aggiunto il  seguente
comma: 
  «2-bis. La Provincia autonoma di Trento promuove con le universita'
ricadenti nel territorio della Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol
progetti di  alta  formazione  nonche'  ogni  altra  iniziativa,  ivi
compresa  l'istituzione  di  corsi  di  lingua  e  di  cultura  delle
popolazioni ladina, mochena e cimbra, diretti ad agevolare la ricerca
scientifica e le attivita' culturali e formative in coerenza  con  le
finalita' del presente decreto.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il decreto  legislativo  16  dicembre  1993,  n.  592
          (Norme di attuazione dello statuto speciale  della  regione
          Trentino-Alto  Adige  concernenti  disposizioni  di  tutela
          delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della  provincia
          di Trento),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          febbraio 1994, n. 38. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87  della  Costituzione,  al  comma  quinto,
          conferisce, al Presidente della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670 ( Approvazione del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              - Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n.  592,  e'
          citato nella nota al titolo. Si  riporta,  di  seguito,  il
          testo vigente degli articolo 01 e 2,  come  modificati  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 01 (Finalita'). - 1. In attuazione  dei  principi
          contenuti nell'articolo 2 dello  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la regione, la
          provincia autonoma di Trento e gli enti locali  tutelano  e
          promuovono,  nell'ambito  delle  proprie   competenze,   le
          caratteristiche  etniche  e  culturali  delle   popolazioni
          ladina, mochena e cimbra, residenti  nel  territorio  della
          provincia di Trento. La  provincia  di  Trento  promuove  e
          coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua
          ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente
          a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai  fini
          dell'articolo 102 dello statuto di autonomia. 
              2. Le finalita' di tutela e di promozione della  lingua
          e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a  4,  sono
          perseguite anche in  favore  delle  popolazioni  mochena  e
          cimbra   residenti,   rispettivamente,   nei   comuni    di
          Fierozzo-Vlarotz,     Frassilongo-Garait,     Palu'     del
          Fersina-Palae en Bersntol e nel comune  di  Luserna-Lusern,
          tenendo  conto  delle  caratteristiche  demografiche  delle
          stesse,  dallo  Stato,  dalla  regione,   dalla   provincia
          autonoma di  Trento  e  dagli  enti  locali  ubicati  nella
          medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze
          e secondo i rispettivi ordinamenti. 
              2-bis. La Provincia autonoma di Trento promuove con  le
          universita'  ricadenti   nel   territorio   della   Regione
          Trentino-Alto Adige/Südtirol progetti  di  alta  formazione
          nonche' ogni altra iniziativa, ivi  compresa  l'istituzione
          di corsi di lingua e di cultura delle  popolazioni  ladina,
          mochena  e  cimbra,  diretti  ad   agevolare   la   ricerca
          scientifica  e  le  attivita'  culturali  e  formative   in
          coerenza con le finalita' del presente decreto.». 
              «Art. 2 (Scuola).  -  1.  Nelle  scuole  situate  nelle
          localita' ladine della  provincia  di  Trento,  cosi'  come
          individuate dall'articolo 5, la lingua e la cultura  ladina
          costituiscono  materia  di  insegnamento  obbligatorio,  da
          disciplinare  secondo  il  disposto  dell'articolo  7   del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,  n.
          405 , e  successive  modifiche.  Il  ladino  puo'  altresi'
          essere usato  quale  lingua  di  insegnamento,  secondo  le
          modalita' stabilite dai competenti organi scolastici. 
              2. Gli alunni degli istituti di  istruzione  secondaria
          di secondo grado ed artistica delle  localita'  ladine  che
          hanno conseguito il diploma  di  licenza  media  in  scuole
          diverse da quelle delle localita' ladine sono esonerati,  a
          richiesta, dall'insegnamento della lingua e  della  cultura
          ladina. 
              3. Nell'ambito delle  procedure  per  le  assunzioni  a
          tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per
          le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra  e  di  ruolo
          del personale - direttivo e docente -  della  provincia  di
          Trento presso le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  delle
          localita'  ladine,  i  posti  vacanti  e  disponibili  sono
          riservati  ed  attribuiti  con  precedenza  assoluta  anche
          rispetto all'assegnazione  di  eventuali  sedi  libere  sul
          restante territorio provinciale a coloro che,  in  possesso
          dei requisiti prescritti  dalla  normativa  vigente  per  i
          posti relativi,  abbiano  dimostrato  la  conoscenza  della
          lingua e della cultura ladina. Il personale docente, a  cui
          e' stato attribuito il posto secondo le modalita'  previste
          da questo comma, e' tenuto  a  insegnare  la  lingua  e  la
          cultura ladina oppure a usare il  ladino  quale  lingua  di
          insegnamento, secondo quanto previsto dal comma 1. 
              4. Qualora non sia possibile coprire tutti i  posti  di
          insegnamento delle localita' ladine secondo quanto disposto
          dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti  con
          incarichi  a   tempo   determinato   o   con   assegnazioni
          provvisorie. 
              4-bis.  Nelle  scuole   dell'infanzia   situate   nelle
          localita' ladine di cui al comma  1  il  ladino  e'  usato,
          accanto alla lingua italiana, quale lingua di  insegnamento
          secondo quanto previsto dalla normativa provinciale. A  tal
          fine la legge provinciale prevede  che,  nell'ambito  delle
          procedure di assunzione,  assegnazione  e  mobilita'  nelle
          predette  scuole,  i  posti  vacanti   sono   riservati   e
          attribuiti  con   precedenza   assoluta,   anche   rispetto
          all'assegnazione di  eventuali  sedi  libere  sul  restante
          territorio provinciale,  a  coloro  che,  in  possesso  dei
          requisiti prescritti dalla normativa vigente per  l'accesso
          ai posti relativi, abbiano dimostrato la  conoscenza  della
          lingua  e  della  cultura  ladina,  da  accertarsi  secondo
          modalita'  stabilite  dalla  medesima  legge   provinciale.
          Qualora  non  sia  possibile  coprire  tutti  i  posti   di
          insegnamento secondo quanto disposto da questo  comma,  gli
          eventuali posti vacanti  sono  ricoperti  con  incarichi  a
          tempo determinato. 
              4-ter.  Il  personale  insegnante,  a  cui   e'   stato
          attribuito il posto secondo le modalita' previste dal comma
          4-bis,  e'  tenuto  a  usare  il  ladino  quale  lingua  di
          insegnamento secondo quanto previsto dallo stesso comma. 
              5. Le finalita' di tutela della lingua e della  cultura
          ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla
          provincia  anche  nell'ambito  dei  corsi   di   formazione
          professionale di durata pluriennale,  tenendo  conto  delle
          caratteristiche   formative   e   didattiche   dei    corsi
          medesimi.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  01  del   decreto
          legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, e' riportato nelle note  alle
          premesse.