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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. 237

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche del personale civile presso la Casa circondariale e l'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. (18G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2018
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-3-2018
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modificazioni,  recante:  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni recante: «Norme di  attuazione  dello
statuto speciale della Regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego», e, in particolare,
l'allegata tabella organica n. 9, lettera B), relativa al  ruolo  del
personale civile presso la Casa circondariale di Bolzano,  e  lettera
C), relativa  al  personale  civile  dell'Ufficio  esecuzione  penale
esterna di Bolzano (ex CSSA - Centro servizio sociale per  adulti  in
Provincia di Bolzano; 
  Sentita la commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 novembre 2017; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
concerto con  i  Ministri  della  giustizia,  dell'economia  e  delle
finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alle tabelle organiche  del  personale  civile  della  Casa
  circondariale e dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano 
 
  1.  La  tabella  organica   del   personale   civile   della   Casa
circondariale di Bolzano e la tabella organica del  personale  civile
dell'Ufficio esecuzione penale esterna di  Bolzano,  gia'  denominato
centro di servizio sociale per adulti Bolzano, di cui alla tabella  9
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,
n. 752, sono sostituite, rispettivamente,  dalle  tabelle  I)  e  II)
allegate al presente decreto, ferma restando  la  dotazione  organica
complessiva del Ministero della  giustizia  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84. 
  2. Al personale appartenente al ruolo generale che,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, risulta  in  servizio  presso
gli uffici di cui al comma 1, si applica l'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 
  3. Il personale di  cui  al  comma  2  in  possesso  dell'attestato
rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n.  752,  riferito  al  titolo  di  studio
richiesto quale requisito di ammissione per accedere alla  qualifica,
e' inquadrato, a domanda, nel ruolo locale di cui all'articolo 8  del
medesimo decreto. 
  4. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  al  pagamento  degli  oneri  stipendiali,  comprensivi  del
trattamento economico fondamentale ed accessorio, relativi alle nuove
assunzioni di personale assegnato agli uffici  di  cui  al  comma  1,
provvede  il  Ministero  della  giustizia  a  valere  sugli  ordinari
stanziamenti di bilancio.  Tali  oneri,  determinati  annualmente  al
lordo degli oneri previdenziali a carico dello Stato,  sono  posti  a
carico  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  nell'ambito   delle
disponibilita' finanziarie individuate  ai  sensi  dell'articolo  79,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670. 
  5.  Dall'attuazione  delle  disposizioni   di   cui   al   presente
provvedimento non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio
          1976, n. 752 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
          della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione
          negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano  e  di
          conoscenza delle  due  lingue  nel  pubblico  impiego),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  novembre  1976,  n.
          304. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87, comma 5, della  Costituzione  conferisce  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio
          1976, n. 752, e' citato nella nota al titolo. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  107  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670: 
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
          giugno 2015, n. 84  (Regolamento  di  riorganizzazione  del
          Ministero  della  giustizia  e   riduzione   degli   uffici
          dirigenziali e delle dotazioni  organiche),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2015, n. 148. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio
          1976, n. 752, e' citato nella nota al titolo. Si riporta il
          testo vigente dell'articolo 9: 
              «Art. 9. - Il personale che in data 20 gennaio 1972 era
          gia' in servizio in  provincia  di  Bolzano  continuera'  a
          svolgere   le   proprie   attribuzioni,   ad   esaurimento,
          mantenendo   l'inquadramento,   nei   ruoli   generali    e
          conservando lo stato giuridico ad essi relativo. 
              Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali
          o categorie per l'accesso  alle  quali  sia  prescritto  un
          titolo di studio superiore, e' utilizzato nei posti di  cui
          al comma successivo fin tanto che detti posti  non  vengano
          coperti  con  personale  dei  ruoli  locali  e  ha  diritto
          comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli
          uffici statali siti nella provincia di Bolzano. 
              I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e  quelli  che,  per
          qualsiasi causa, si sono resi vacanti dopo tale  data  sono
          coperti attraverso concorsi pubblici ai posti  dei  profili
          professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie
          per le quali e' ammesso  l'accesso  dall'esterno.  Ad  essi
          puo' partecipare anche il personale di cui al primo  comma,
          con qualifica immediatamente inferiore, avente i  requisiti
          previsti dalle norme del rispettivo stato giuridico purche'
          in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la
          qualifica cui aspira. 
              Le riserve previste a favore del personale in  servizio
          nei  pubblici  concorsi,  nonche'  per   gli   accertamenti
          professionali, sono ridotte secondo l'effettiva consistenza
          del personale in servizio nei ruoli locali in possesso  dei
          prescritti requisiti. 
              Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i
          corrispondenti   ruoli   generali   delle   amministrazioni
          interessate. 
              Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme,
          risultano dalla  differenza  tra  i  posti  previsti  dalle
          tabelle di cui al precedente  art.  8  e  quelli  di  fatto
          coperti dal personale di cui al primo  comma  del  presente
          articolo.». 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio
          1976, n. 752, e' citato nella nota al titolo. Si riporta il
          testo vigente dell'articolo 4: 
              «Art. 4. - Per  superare  l'esame,  il  candidato  deve
          raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai  criteri
          di cui all'articolo 3, comma 2. 
              Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle
          due lingue riferiti sia ai titoli di studio prescritti  per
          l'accesso  al  pubblico  impiego  nelle  varie   qualifiche
          funzionali o categorie comunque denominate che  ai  livelli
          di competenza del Quadro comune europeo di riferimento  per
          la conoscenza delle lingue, e cioe': 
                1) licenza di scuola  elementare  ovvero  livello  di
          competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento  per
          la conoscenza delle lingue; 
                2) diploma di istruzione secondaria  di  primo  grado
          ovvero livello di competenza B1 del Quadro  comune  europeo
          di riferimento per la conoscenza delle lingue; 
                3) diploma di istituto di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado ovvero livello di competenza  B2  del  Quadro
          comune europeo  di  riferimento  per  la  conoscenza  delle
          lingue; 
                4) diploma di laurea ovvero livello di competenza  C1
          del Quadro comune europeo di riferimento per la  conoscenza
          delle lingue. 
              Il  candidato,  indipendentemente  dal   possesso   del
          corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per
          il conseguimento dell'attestato  di  conoscenza  delle  due
          lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri  1)  e
          2)  del   precedente   comma   dopo   il   compimento   del
          quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento
          dell'attestato di conoscenza delle due lingue  riferito  ai
          numeri 3) e 4) dopo il compimento del  sedicesimo  anno  di
          eta'. 
              La destinazione  ad  una  funzione  superiore  comunque
          denominata per  l'accesso  alla  quale  sia  prescritto  un
          titolo di  studio  superiore  e'  subordinata  al  possesso
          dell'attestato   di    conoscenza    delle    due    lingue
          corrispondente al predetto titolo di studio . 
              Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il
          possesso  dell'attestato   di   conoscenza   delle   lingue
          italiana, tedesca e ladina,  di  livello  corrispondente  o
          superiore al  titolo  di  studio  richiesto  per  l'accesso
          dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui  si
          aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei  concorsi
          interni o di  procedure  analoghe  ovvero  dei  passaggi  a
          qualifiche  superiori  derivanti   da   provvedimenti   del
          Commissario del Governo. Il punteggio minimo da  attribuire
          a tale titolo e' pari al quindici per cento  del  punteggio
          attribuibile complessivamente.». 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1972, n. 670,  e'  citato  nelle  note  alle  premesse.  Si
          riporta il testo vigente dell'articolo 79, comma 1: 
              «Art.  79.  -  1.  Il  sistema  territoriale  regionale
          integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli
          enti  di  cui  al   comma   3,   concorre,   nel   rispetto
          dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli  obiettivi
          di finanza pubblica, di perequazione e  di  solidarieta'  e
          all'esercizio  dei  diritti  e  dei  doveri  dagli   stessi
          derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli  economici  e
          finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: 
                a)  con  l'intervenuta   soppressione   della   somma
          sostitutiva    dell'imposta     sul     valore     aggiunto
          all'importazione e delle assegnazioni  a  valere  su  leggi
          statali di settore; 
                b)  con  l'intervenuta   soppressione   della   somma
          spettante ai sensi dell'articolo 78; 
                c)  con  il   concorso   finanziario   ulteriore   al
          riequilibrio della finanza pubblica  mediante  l'assunzione
          di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali,  anche
          delegate, definite d'intesa con il Ministero  dell'economia
          e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
          e di progetti,  relativi  anche  ai  territori  confinanti,
          complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
          a  decorrere  dall'anno  2010   per   ciascuna   provincia.
          L'assunzione di oneri opera comunque  nell'importo  di  100
          milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
          confinanti risultino per un determinato anno di un  importo
          inferiore a 40 milioni di euro complessivi; 
                d) con le modalita' di  coordinamento  della  finanza
          pubblica definite al comma 3.».