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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. 236

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti i requisiti di nomina e le categorie di appartenenza dei componenti del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano. (18G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/2018
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 16-3-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984,  n.
426, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 2  e
19-bis; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla   sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 1° dicembre 2016; 
  Sentita la commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107,  primo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 novembre 2017; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
concerto con i Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente 
               della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 
 
  1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 2 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.  426,  sono  sostituiti
dal seguente: 
  «I magistrati della sezione autonoma sono per la meta' nominati con
decreto del Presidente della Repubblica su  proposta  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, su parere  del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa e con l'assenso del Consiglio provinciale  di  Bolzano
limitatamente agli appartenenti al gruppo di lingua  tedesca,  e  per
l'altra meta' sono nominati dal Consiglio provinciale  di  Bolzano  e
con decreto del Presidente della Repubblica,  previo  svolgimento  di
un'apposita procedura di selezione. Essi debbono appartenere  ad  una
delle seguenti categorie: 
  a) professori universitari di prima fascia in materie giuridiche in
ruolo da almeno 10 anni; 
  b) magistrati di ogni ordine,  che  abbiano  conseguito  almeno  la
seconda valutazione di professionalita', o con qualifica equiparata; 
  c) avvocati e  procuratori  dello  Stato  alla  seconda  classe  di
stipendio; 
  d) avvocati che abbiano effettivamente  esercitato  la  professione
con iscrizione nell'albo degli avvocati per almeno dieci anni,  anche
se non piu' iscritti all'albo;  agli  stessi  in  caso  di  nomina  a
consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma
dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576; 
  e) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza,  assunti  mediante
concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi  dello  Stato,
della  Regione  Trentino-Alto  Adige,  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano, della Provincia autonoma di Trento, dei comuni  o  di  altri
enti  pubblici  locali  delle  province  stesse,  con  qualifica  non
inferiore  a  dirigente  o  equiparata,  con  almeno  dieci  anni  di
effettivo servizio in tale qualifica.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  aprile
          1984, n. 426 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
          per la regione Trentino-Alto Adige concernenti  istituzione
          del tribunale amministrativo regionale di  Trento  e  della
          sezione autonoma di Bolzano), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 agosto 1984, n. 217. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  aprile
          1984, n. 426, e' citato nella nota al titolo. 
              - Si riporta il testo dell'art.  107  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
          «Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto
          Adige»: 
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  aprile
          1984, n. 426, e' citato nella nota al titolo. Si riporta il
          testo vigente dell'art. 2, come modificato, da ultimo,  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 2. - La sezione  autonoma  per  la  provincia  di
          Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa
          del Trentino-Alto Adige,  istituita  con  l'art.  90  dello
          statuto,  ha  sede  in  Bolzano.  La   sua   circoscrizione
          comprende la provincia di Bolzano. 
              Ad essa sono assegnati otto magistrati con la qualifica
          di consigliere di tribunale amministrativo  regionale,  dei
          quali quattro appartenenti al gruppo linguistico italiano e
          quattro appartenenti al gruppo linguistico tedesco. 
              I magistrati della sezione autonoma sono per  la  meta'
          nominati con decreto del  Presidente  della  Repubblica  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  su  parere  del
          consiglio di presidenza della  giustizia  amministrativa  e
          con  l'assenso  del  Consiglio   provinciale   di   Bolzano
          limitatamente  agli  appartenenti  al  gruppo   di   lingua
          tedesca, e per l'altra meta' sono  nominati  dal  consiglio
          provinciale di Bolzano e con decreto del  Presidente  della
          Repubblica, previo svolgimento di un'apposita procedura  di
          selezione. Essi debbono appartenere ad una  delle  seguenti
          categorie: 
              a) professori universitari di prima fascia  in  materie
          giuridiche in ruolo da almeno 10 anni; 
              b) magistrati di ogni ordine,  che  abbiano  conseguito
          almeno la seconda valutazione di  professionalita',  o  con
          qualifica equiparata; 
              c) avvocati e  procuratori  dello  Stato  alla  seconda
          classe di stipendio; 
              d) avvocati che abbiano  effettivamente  esercitato  la
          professione con iscrizione  nell'albo  degli  avvocati  per
          almeno dieci anni, anche se  non  piu'  iscritti  all'albo;
          agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese  le
          norme previdenziali di cui al  quarto  comma  dell'art.  22
          della legge 20 settembre 1980, n. 576; 
              e)  impiegati  muniti  di  laurea  in   giurisprudenza,
          assunti mediante concorso pubblico  appartenenti  ai  ruoli
          amministrativi dello Stato, della Regione Trentino  -  Alto
          Adige, della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia
          autonoma di Trento, dei comuni o  di  altri  enti  pubblici
          locali delle province stesse, con qualifica non inferiore a
          dirigente o equiparata, con almeno dieci anni di  effettivo
          servizio in tale qualifica.».