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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 2 novembre 2017, n. 192

((Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)). (17G00213)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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vigente al 09/05/2024
Testo in vigore dal: 4-4-2024
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                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
  Viste  le  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   26   febbraio   2014,
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
  ((Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega  al  Governo
in materia di contratti pubblici; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare
l'articolo 13, comma 4;)) 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; 
  Vista la legge 22 dicembre  1990,  n.  401  recante  riforma  degli
Istituti italiani di cultura e interventi  per  la  promozione  della
cultura e della lingua italiane all'estero; 
  ((VISTO SOPPRESSO DAL DECRETO 17 GENNAIO 2024, N. 32)); 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27  aprile  1995,
n. 392, recante regolamento  recante  norme  sull'organizzazione,  il
funzionamento e la  gestione  finanziaria  ed  economico-patrimoniale
degli istituti italiani di cultura all'estero; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della  legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2006,  n.  307,  recante
riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile
degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 54, recante regolamento recante  norme  in  materia  di  autonomia
gestionale e finanziaria delle rappresentanze  diplomatiche  e  degli
Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri,  a
norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice
dell'ordinamento militare; 
  ((VISTO SOPPRESSO DAL DECRETO 17 GENNAIO 2024, N. 32)); 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  in  particolare
l'articolo 14, commi 17 e seguenti; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012,
n. 51, regolamento recante disposizioni in materia  di  tutela  della
salute  e  della  sicurezza  degli   uffici   all'estero   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81; 
  Vista la legge 11  agosto  2014,  n.  125,  recante  la  disciplina
generale sulla cooperazione allo sviluppo ed in particolare l'art. 17
che istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22  luglio  2015,
n. 113, recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la  cooperazione
allo sviluppo; 
  ((Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  64,  recante
disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107;)) 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  della  Commissione
speciale del 27 aprile 2017; 
  Acquisito,  in  data  4  ottobre  2017,  l'accordo   dell'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC); 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del
18 ottobre 2017; 
  ((Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione  (ANAC)
n. 308 del 13 giugno 2023, sottoscritta dal Presidente dell'Autorita'
il 6 luglio 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e
del 19 dicembre 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 1988,
effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;)) 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Ambito di applicazione, definizioni 
 
  1. Il presente regolamento definisce la disciplina delle  procedure
per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire  all'estero
tenuto conto dei principi fondamentali del codice di cui  al  decreto
legislativo ((31 marzo 2023, n.  36))  e  delle  procedure  applicate
dall'Unione europea e  dalle  organizzazioni  internazionali  di  cui
l'Italia e' parte. 
  2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che
seguono: 
    a)  «direttive  europee»:  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE   e
2014/25/UE del 26 febbraio 2014; 
    b) «codice»: codice di cui  al  decreto  legislativo  ((31  marzo
2023, n. 36)); 
    c)  «Ministro»:  il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale; 
    d)  «Ministero»:  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale (MAECI); 
    e) «AICS»: l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; 
    f) «sede estera»: ciascuno degli uffici e  delle  sedi,  comunque
denominati, presenti all'estero di amministrazioni pubbliche  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001; 
    ((g) "contratti": contratti di appalto pubblico, di  partenariato
pubblico privato e di concessione da svolgersi  all'estero  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 4 del codice;)) 
    h) «RUP»: responsabile unico del ((progetto)); 
    i) «CIG»: codice identificativo gara di cui all'articolo 3, comma
5, della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
  ((2-bis. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  2,  commi  5,
5-bis  e  6,  e  dall'articolo  6,  le  disposizioni   del   presente
regolamento non si applicano: 
    a)  ai  contratti  esclusi  dall'applicazione   delle   direttive
europee; 
    b) ai contratti attivi; 
    c) ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano  la
possibilita' di guadagno economico, anche indiretto; 
    d) ai contratti di societa'; 
    e)  alle  operazioni  straordinarie  che  non  comportino   nuovi
affidamenti di lavori, servizi o forniture.))