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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 191

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo. (17G00212)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/2018
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 4-1-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,   e   in
particolare l'articolo 33; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  e  in
particolare l'articolo 3, recante delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria; 
  Visto il regolamento (UE) n. 255/2010  della  Commissione,  del  25
marzo 2010, recante norme comuni  per  la  gestione  dei  flussi  del
traffico aereo, e in particolare l'articolo 15 che impone agli  Stati
membri di determinare le sanzioni da irrogare in caso  di  violazione
delle norme del medesimo regolamento; 
  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n.  250,  recante
istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.); 
  Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n.  237,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2004,  n.   265,   recante
interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  maggio  2005,  n.  96,  recante
revisione della parte aeronautica del  Codice  della  navigazione,  a
norma dell'articolo  2  della  legge  9  novembre  2004,  n.  265,  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali  per
l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»); 
  Visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  10  marzo  2004,  sulla  fornitura  di  servizi   di
navigazione  aerea  nel  cielo  unico  europeo  («regolamento   sulla
fornitura di servizi»); 
  Visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 10  marzo  2004,  sull'organizzazione  e  l'uso  dello
spazio aereo nel  cielo  unico  europeo  («regolamento  sullo  spazio
aereo»); 
  Visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  10  marzo  2004,  sull'interoperabilita'  della  rete
europea   di    gestione    del    traffico    aereo    («regolamento
sull'interoperabilita'»); 
  Visto il regolamento (CE) n. 2150/2005 della  Commissione,  del  23
dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio
aereo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento  (CE)  n.
216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del  traffico
aereo e  i  servizi  di  navigazione  aerea  e  abroga  la  direttiva
2006/23/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1034/2011 della  Commissione,  del  17
ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella  gestione  del
traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea,  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 691/2010; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1035/2011 della  Commissione,  del  17
ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura  dei
servizi della navigazione aerea,  recante  modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010; 
  Visto il regolamento (UE) n. 923/2012  della  Commissione,  del  26
settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni
operative concernenti servizi e procedure della navigazione  aerea  e
che modifica il regolamento di  esecuzione  (UE)  n.  1035/2011  e  i
regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE)  n.  730/2006,
(CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/1006 della  Commissione,  del  22
giugno 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 255/2010  per  quanto
riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, paragrafo 1; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione 10 luglio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 novembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il   Ministro   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  il  Ministro  della  difesa  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, ferma l'applicazione  delle  norme  penali,
reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni
previste dal regolamento (UE) n. 255/2010, recante norme  comuni  per
la gestione dei flussi del  traffico  aereo,  di  seguito  denominato
«regolamento». 
  2.  Il  presente  decreto  non  si  applica   alle   operazioni   e
all'addestramento militari. Gli aeromobili  militari,  tuttavia,  che
operano nell'ambito del traffico aereo generale, sono  soggetti  alle
misure di gestione dei flussi del traffico aereo  (Air  Traffic  Flow
Management), di seguito ATFM,  quando  operano  o  intendono  operare
nello spazio aereo o in aeroporti nei quali si applicano le  predette
misure. 
  3. Le sanzioni di cui al presente decreto non si applicano  qualora
le violazioni siano state poste in essere per garantire  il  rispetto
degli interessi essenziali di difesa e sicurezza dello Stato previsti
dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004. 
  4.  Nel  caso  di  violazioni  delle  disposizioni   previste   dal
regolamento  da  parte  del  fornitore  militare  dei  servizi  della
navigazione aerea, l'Autorita' di cui  all'articolo  3  interessa  il
Ministero della difesa per l'accertamento della sussistenza, nel caso
concreto, delle esigenze di garanzia degli  interessi  essenziali  di
cui al comma 3. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - L'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
          gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
              «Art.  33  (Delega  al  Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Al fine di assicurare la piena  integrazione
          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di
          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni
          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione
          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea
          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa
          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
          esercitata  con  decreti  legislativi  adottati  ai   sensi
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'art. 32,  comma  1,
          lettera  d),  della  presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le
          modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9  dell'art.
          31.». 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 9  luglio  2015,  n.
          114 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          legge  di  delegazione  europea  2014),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita: 
              «Art.  3  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea).  -  Il  Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare,  ai  sensi  dell'art.  33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i  principi
          e criteri direttivi dell'art.  32,  comma  1,  lettera  d),
          della medesima legge, entro due anni dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  disposizioni   recanti
          sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di
          obblighi contenuti in  direttive  europee  attuate  in  via
          regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione
          europea pubblicati alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  per  le  quali  non  sono  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative.». 
              Il regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione,  del
          25 marzo 2010, recante norme comuni  per  la  gestione  dei
          flussi del traffico aereo, e' pubblicato nella G.U.U.E.  26
          marzo 2010, n. L 80. 
              - Il decreto legislativo del 25 luglio  1997,  n.  250,
          istitutivo  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile,
          (E.N.A.C.),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          luglio 1997, n. 177. 
              -  Il  decreto-legge  8   settembre   2004,   n.   237,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004,
          n.   265,   recante   interventi   urgenti   nel    settore
          dell'aviazione  civile,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 10 settembre 2004, n. 213. 
              - Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,  recante
          revisione  della  parte  aeronautica   del   Codice   della
          navigazione, a norma dell'art. 2  della  legge  9  novembre
          2004, n. 265, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          giugno 2005, n. 131, S.O. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  549/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che  stabilisce
          i principi  generali  per  l'istituzione  del  cielo  unico
          europeo (regolamento quadro), e' pubblicato nella  G.U.U.E.
          31 marzo 2004, n. L 96. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  550/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura
          di servizi di navigazione aerea  nel  cielo  unico  europeo
          (regolamento sulla fornitura  di  servizi),  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 96. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  551/2004  del  Parlamento
          europeo   e   del   Consiglio,   del   10    marzo    2004,
          sull'organizzazione e l'uso dello spazio  aereo  nel  cielo
          unico  europeo  (regolamento  sullo   spazio   aereo),   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 96. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  552/2004  del  Parlamento
          europeo   e   del   Consiglio,   del   10    marzo    2004,
          sull'interoperabilita' della rete europea di  gestione  del
          traffico  aereo  (regolamento  sull'interoperabilita'),  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 96. 
              - Il regolamento (CE) n. 2150/2005  della  Commissione,
          del 23  dicembre  2005,  recante  norme  comuni  per  l'uso
          flessibile dello spazio aereo, e' pubblicato nella G.U.U.E.
          24 dicembre 2005, n. L 342. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1108/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che  modifica
          il regolamento (CE) n. 216/2008  per  quanto  riguarda  gli
          aeroporti, la gestione del traffico aereo e  i  servizi  di
          navigazione aerea e  abroga  la  direttiva  2006/23/CE,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309. 
              - Il regolamento (UE) n. 1034/2011  della  Commissione,
          del 17 ottobre 2011,  sulla  sorveglianza  della  sicurezza
          nella  gestione  del  traffico  aereo  e  nei  servizi   di
          navigazione aerea, che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
          691/2010, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2011,  n.
          L 271. 
              - Il regolamento (UE) n. 1035/2011  della  Commissione,
          del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni  per
          la fornitura dei servizi della navigazione  aerea,  recante
          modifica  dei  regolamenti  (CE)  n.  482/2008  e  (UE)  n.
          691/2010, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2011,  n.
          L 271. 
              - Il regolamento (UE) n.  923/2012  della  Commissione,
          del 26 settembre  2012,  che  stabilisce  regole  dell'aria
          comuni  e  disposizioni  operative  concernenti  servizi  e
          procedure  della  navigazione  aerea  e  che  modifica   il
          regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti
          (CE) n. 1265/2007, (CE) n.  1794/2006,  (CE)  n.  730/2006,
          (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010, e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 ottobre 2012, n. L 281. 
              - Il regolamento (UE) n. 2016/1006  della  Commissione,
          del 22 giugno 2016 che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
          255/2010 per quanto riguarda le disposizioni  ICAO  di  cui
          all'art. 3, paragrafo 1, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  23
          giugno 2016, n. L 165. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante  modifiche
          al sistema penale, e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          255/2010, si  veda  nelle  note  alle  premesse.  -  Per  i
          riferimenti normativi al regolamento (CE) n.  549/2004,  si
          veda nelle note alle premesse.