stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 173

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. (17G00187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/2017
nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 20-12-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 33; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  e,  in
particolare, l'articolo  3,  recante  la  delega  per  la  disciplina
sanzionatoria; 
  Visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 20 febbraio 2008, recante  regole  comuni  nel  settore
dell'aviazione civile e che  istituisce  un'Agenzia  europea  per  la
sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del  Consiglio,
il regolamento (CE) n. 1592/2002  e  la  direttiva  2004/36/CE  e  in
particolare  l'articolo  68,  che  impone  agli   Stati   membri   di
determinare le sanzioni da  irrogare  in  caso  di  violazione  delle
disposizioni del regolamento; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento  (CE)  n.
216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del  traffico
aereo e  i  servizi  di  navigazione  aerea  e  abroga  la  direttiva
2006/23/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1035/2011  della  Commissione  del  17
ottobre 2011 che stabilisce i requisiti comuni per  la  fornitura  di
servizi di navigazione aerea, recante modifica dei  regolamenti  (CE)
n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010; 
  Visto il regolamento (UE) n.  1178/2011  della  Commissione  del  3
novembre 2011, che stabilisce i  requisiti  tecnici  e  le  procedure
amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile  ai
sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE)  n.  748/2012  della  Commissione  del  3
agosto  2012,  che  stabilisce  le  regole  di  attuazione   per   la
certificazione di aeronavigabilita'  e  ambientale  di  aeromobili  e
relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche' per la  certificazione
delle imprese di progettazione e di produzione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   923/2012   della
Commissione del 26 settembre 2012, che  stabilisce  regole  dell'aria
comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della
navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006,  (CE)
n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010; 
  Visto il regolamento (UE)  n.  965/2012  della  Commissione  del  5
ottobre 2012, che stabilisce  i  requisiti  tecnici  e  le  procedure
amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del
regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE)  n.  390/2013  della  Commissione  del  3
maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per  i  servizi
di navigazione aerea e le funzioni di rete; 
  Visto il regolamento (UE) n. 139/2014,  della  Commissione  del  12
febbraio 2014, che stabilisce i  requisiti  tecnici  e  le  procedure
amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento  (CE)
n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1321/2014  della  Commissione  del  26
novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilita' di  aeromobili
e   di   prodotti   aeronautici,   parti   e   pertinenze,    nonche'
sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato  a
tali mansioni; 
  Visto il regolamento (UE) n.  340/2015  della  Commissione  del  20
febbraio 2015, che stabilisce i  requisiti  tecnici  e  le  procedure
amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori  del
traffico  aereo  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  216/2008  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento
(UE) n. 805/2011 della Commissione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2017/373   della
Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per
i  fornitori  di  servizi  di  gestione  del  traffico  aereo  e   di
navigazione aerea e di altre funzioni  della  rete  di  gestione  del
traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il  regolamento
(CE) n. 482/2008 e i regolamenti di  esecuzione  (UE)  n.  1034/2011,
(UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE)
n. 677/2011; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  118,  recante
attuazione  della  direttiva  2006/23/CE,   relativa   alla   licenza
comunitaria dei controllori del traffico aereo; 
  Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile  internazionale,
firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e, in particolare, gli  annessi
16 e 18; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  marzo  1948,  n.  616,  recante
approvazione della predetta  Convenzione,  ratificato  con  legge  17
aprile 1956, n. 561; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985,  n.
461,  recante  recepimento  dell'ordinamento  interno  dei   principi
generali  contenuti  negli  allegati  alla  Convenzione,   ai   sensi
dell'articolo 687 del codice della navigazione, cosi' come  integrato
dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213; 
  Visto il Codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9  maggio
2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, (E.N.A.C.); 
  Visto il regolamento dell'E.N.A.C. sul trasporto aereo delle  merci
pericolose, adottato in via d'urgenza con  provvedimento  dispositivo
31 ottobre 2011, n. 50/GENDISP/DG, entrambi ratificati  con  delibera
del Consiglio di amministrazione dell'Ente 23 novembre 2011, n. 55; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 luglio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 novembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri   delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze,  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale,  della  difesa  e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, ferma l'applicazione delle norme penali, ha
ad oggetto  la  disciplina  sanzionatoria  per  la  violazione  delle
disposizioni previste  dal  regolamento  (CE)  n.  216/2008,  recante
regole comuni nel settore  dell'aviazione  civile  e  che  istituisce
un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la  direttiva
91/670/CEE,  il  regolamento  (CE)  n.  1592/2002  e   la   direttiva
2004/36/CE, di seguito «regolamento», e dai relativi allegati e norme
di attuazione. 
  2. Ai fini  del  presente  decreto,  per  requisiti  essenziali  si
intendono le condizioni specificate negli allegati al regolamento. 
  3. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento, il presente decreto si
applica alle seguenti attivita': 
    a)  progettazione,  produzione,  manutenzione  e  operazioni   di
prodotti aeronautici, parti e pertinenze; 
    b) operazioni di volo degli aeromobili; 
    c) progettazione, manutenzione e gestione degli aeroporti  aperti
al pubblico e che offrono servizi di trasporto aereo commerciale e in
cui sono eseguite operazioni che utilizzano procedure strumentali  di
avvicinamento o partenza e che hanno una pista  asfaltata  di  almeno
800 metri o servono unicamente il traffico di elicotteri; 
    d) progettazione, produzione e manutenzione degli equipaggiamenti
aeroportuali; 
    e) progettazione, produzione, manutenzione e gestione di  sistemi
e componenti per la gestione del traffico aereo e per  i  servizi  di
navigazione aerea; 
    f)  addestramento  del  personale  e  fornitura  dei  servizi  di
navigazione aerea. 
  4. Le sanzioni  di  cui  al  presente  decreto  si  applicano  alle
violazioni commesse da coloro che  sono  soggetti  alla  sorveglianza
dell'Autorita' nazionale competente  di  cui  all'articolo  4  o  dai
soggetti che partecipano  alle  attivita'  di  cui  al  comma  3  sul
territorio dello Stato italiano. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              L'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n.  234  (Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
          gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
              «Art.  33  (Delega  al  Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Al fine di assicurare la piena  integrazione
          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di
          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni
          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione
          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea
          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa
          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
          esercitata  con  decreti  legislativi  adottati  ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,  comma
          1, lettera d), della presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le
          modalita'  e  nei  termini  previsti  dai  commi  3   e   9
          dell'articolo 31.». 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 9  luglio  2015,
          n.  114  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2014),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2015,  n.  176,  cosi'
          recita: 
              «Art.  3  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea).  -  Il  Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i  principi
          e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera  d),
          della medesima legge, entro due anni dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  disposizioni   recanti
          sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di
          obblighi contenuti in  direttive  europee  attuate  in  via
          regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione
          europea pubblicati alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  per  le  quali  non  sono  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative.». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  216/2008  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  del  20  febbraio  2008,  recante
          regole comuni  nel  settore  dell'aviazione  civile  e  che
          istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che
          abroga  la   direttiva   91/670/CEE   del   Consiglio,   il
          regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, e'
          pubblicato nella G.U.C.E. 19 marzo 2008, n. L 79. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1108/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che  modifica
          il regolamento (CE) n. 216/2008  per  quanto  riguarda  gli
          aeroporti, la gestione del traffico aereo e  i  servizi  di
          navigazione aerea e  abroga  la  direttiva  2006/23/CE,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309. 
              - Il regolamento (UE) n.  1035/2011  della  Commissione
          del 17 ottobre 2011 che stabilisce i requisiti  comuni  per
          la fornitura  di  servizi  di  navigazione  aerea,  recante
          modifica  dei  regolamenti  (CE)  n.  482/2008  e  (UE)  n.
          691/2010, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2011,  n.
          L 271. 
              - Il regolamento (UE) n.  1178/2011  della  Commissione
          del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti  tecnici  e
          le procedure amministrative  relativamente  agli  equipaggi
          dell'aviazione civile ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          216/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 25 novembre 2011, n. L 311. 
              - Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione del
          3 agosto 2012, che stabilisce le regole di  attuazione  per
          la certificazione  di  aeronavigabilita'  e  ambientale  di
          aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonche'
          per la certificazione delle imprese di progettazione  e  di
          produzione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 agosto 2012, n.
          L 224. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE) n.  923/2012  della
          Commissione del 26 settembre 2012,  che  stabilisce  regole
          dell'aria  comuni  e  disposizioni  operative   concernenti
          servizi e procedure della navigazione aerea e che  modifica
          il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1035/2011  e   i
          regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006,  (CE)  n.
          730/2006,  (CE)  n.  1033/2006  e  (UE)  n.  255/2010,   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 13 ottobre 2012, n. L 281. 
              - Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del
          5 ottobre 2012, che stabilisce i  requisiti  tecnici  e  le
          procedure amministrative per quanto riguarda le  operazioni
          di volo ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.  216/2008  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 25 ottobre 2012, n. L 296. 
              - Il regolamento (UE) n. 390/2013 della Commissione del
          3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per
          i servizi di navigazione aerea e le funzioni  di  rete,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2013, n. L 128. 
              - Il regolamento (UE) n.  139/2014,  della  Commissione
          del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici  e
          le procedure  amministrative  relativi  agli  aeroporti  ai
          sensi del  regolamento  (CE)  n.  216/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  14
          febbraio 2014, n. L 44. 
              - Il regolamento (UE) n.  1321/2014  della  Commissione
          del     26     novembre     2014,     sul      mantenimento
          dell'aeronavigabilita'  di   aeromobili   e   di   prodotti
          aeronautici, parti e pertinenze, nonche'  sull'approvazione
          delle organizzazioni e del  personale  autorizzato  a  tali
          mansioni, e' pubblicato nella G.U.U.E. 17 dicembre 2014, n.
          L 362. 
              - Il regolamento (UE) n. 340/2015 della Commissione del
          20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici  e  le
          procedure amministrative concernenti licenze e  certificati
          dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento
          (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          modifica il regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  923/2012
          della Commissione e abroga il regolamento (UE) n.  805/2011
          della Commissione, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  6  marzo
          2015, n. L 63. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE) n.  2017/373  della
          Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i  requisiti
          comuni per i fornitori di servizi di gestione del  traffico
          aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete
          di gestione del traffico aereo e per la loro  sorveglianza,
          che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i  regolamenti
          di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011  e  (UE)
          2016/1377 e che modifica il regolamento (UE)  n.  677/2011,
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 8 marzo 2017, n. L 62. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  118
          (Attuazione  della  direttiva  2006/23/CE,  relativa   alla
          licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2008, n. 158. 
              -  Il  decreto  legislativo  6  marzo  1948,   n.   616
          (Approvazione   della   Convenzione   internazionale    per
          l'aviazione civile,  stipulata  a  Chicago  il  7  dicembre
          1944), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8  giugno
          1948, n. 131, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  4  luglio
          1985, n.  461  (Recepimento  dell'ordinamento  interno  dei
          principi   generali   contenuti   negli    allegati    alla
          Convenzione, ai sensi dell'articolo 687  del  codice  della
          navigazione, cosi' come  integrato  dall'articolo  1  della
          legge 13 maggio 1983, n. 213), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 settembre 1985, numero 209. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della
          navigazione), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  maggio  2005,   n.   96
          (Revisione  della  parte  aeronautica  del   Codice   della
          navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre
          2004, n. 265), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          giugno 2005, n. 131, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  15  marzo  2006,  n.   151
          (Disposizioni  correttive   ed   integrative   al   decreto
          legislativo 9 maggio 2005,  n.  96,  recante  la  revisione
          della parte aeronautica del codice della  navigazione),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il decreto legislativo del 25 luglio  1997,  n.  250,
          istitutivo  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile,
          (E.N.A.C.),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          luglio 1997, n. 177. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 216/2008, si
          veda nelle note alle premesse.