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DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2017, n. 149

Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. (17G00163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2017
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 31-10-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la convenzione europea giudiziaria in materia penale, firmata
a Strasburgo il 20 aprile 1959; 
  Vista la  legge  21  luglio  2016,  n.  149,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza  giudiziaria  in
materia penale tra gli Stati  membri  dell'Unione  europea,  fatta  a
Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la  riforma  del
Libro XI del Codice di procedura penale. Modifiche alle  disposizioni
in materia di estradizione per l'estero: termine per  la  consegna  e
durata massima delle misure coercitive, e in  particolare  l'articolo
4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del Codice di procedura penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 luglio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 ottobre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
         Disposizioni di principio e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina le estradizioni,  le  domande  di
assistenza giudiziaria internazionali,  gli  effetti  delle  sentenze
penali  straniere,  l'esecuzione  all'estero  delle  sentenze  penali
italiane e gli altri rapporti con le  autorita'  straniere,  relativi
all'amministrazione della giustizia in materia penale. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87  della  Costituzione,  al  comma  quinto,
          conferisce, al Presidente della Repubblica,  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  21
          luglio  2016,  n.  149  (Ratifica   ed   esecuzione   della
          Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in  materia
          penale tra gli Stati membri dell'Unione  europea,  fatta  a
          Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua
          attuazione. Delega al Governo per la riforma del  libro  XI
          del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni
          in materia di estradizione per  l'estero:  termine  per  la
          consegna e durata massima delle misure coercitive): 
              «Art. 4 (Delega al Governo per la riforma del libro  XI
          del codice  di  procedura  penale).  -  1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per  la
          riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le
          modalita' e nei termini previsti dal comma 2  del  presente
          articolo e nel rispetto dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) prevedere che: 
                  1) nei rapporti con gli  Stati  membri  dell'Unione
          europea  le  estradizioni,   le   domande   di   assistenza
          giudiziaria  internazionali,  gli  effetti  delle  sentenze
          penali straniere, l'esecuzione  all'estero  delle  sentenze
          penali italiane e  gli  altri  rapporti  con  le  autorita'
          straniere, relativi all'amministrazione della giustizia  in
          materia penale, sono disciplinati dalle norme del  Trattato
          sull'Unione  europea  e  del  Trattato  sul   funzionamento
          dell'Unione europea, nonche' dagli atti normativi  adottati
          in attuazione dei medesimi. Se tali  norme  mancano  o  non
          dispongono  diversamente,  si  applicano  le  norme   delle
          convenzioni internazionali in vigore  per  lo  Stato  e  le
          norme di diritto internazionale  generale.  Se  anche  tali
          norme mancano o non dispongono diversamente,  si  applicano
          le norme del libro XI del codice di procedura penale; 
                  2) nei rapporti con Stati diversi da quelli  membri
          dell'Unione  europea  le  estradizioni,   le   domande   di
          assistenza giudiziaria internazionali,  gli  effetti  delle
          sentenze penali straniere,  l'esecuzione  all'estero  delle
          sentenze penali  italiane  e  gli  altri  rapporti  con  le
          autorita'  straniere,  relativi  all'amministrazione  della
          giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle  norme
          delle convenzioni internazionali in vigore per lo  Stato  e
          dalle norme di diritto  internazionale  generale.  Se  tali
          norme mancano o non dispongono diversamente,  si  applicano
          le norme del libro XI del codice di procedura penale; 
                b) prevedere, in ogni caso, il  potere  del  Ministro
          della  giustizia  di  non  dare  corso  alle   domande   di
          assistenza  giudiziaria,  alle  richieste  in  materia   di
          estradizione, nonche' alle altre  richieste  riguardanti  i
          rapporti    con    le    autorita'    straniere    relativi
          all'amministrazione  della  giustizia  in  materia  penale,
          quando lo Stato richiedente  non  dia  idonee  garanzie  di
          reciprocita'; 
                c)   in    materia    di    disciplina    processuale
          dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale: 
                  1) prevedere  che  il  potere  del  Ministro  della
          giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di
          assistenza giudiziaria nei rapporti con  gli  Stati  membri
          dell'Unione europea sia esercitato nei casi  e  nei  limiti
          stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati  ovvero
          dagli  atti  adottati  dal  Consiglio  e   dal   Parlamento
          dell'Unione europea e che, nei rapporti con  Stati  diversi
          da quelli  membri  dell'Unione  europea,  tale  potere  sia
          esercitato soltanto in caso di pericolo per la  sovranita',
          la sicurezza o  altri  interessi  essenziali  dello  Stato,
          dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria; 
                  2)  prevedere  che  le  richieste   di   assistenza
          giudiziaria per  attivita'  di  acquisizione  probatoria  e
          sequestro di beni a fini di  confisca  siano  trasmesse  al
          procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale   del
          capoluogo del distretto nel quale si deve procedere; 
                  3)  prevedere  che,  se   la   richiesta   riguarda
          acquisizioni probatorie  da  compiere  davanti  al  giudice
          ovvero attivita' che  secondo  la  legge  dello  Stato  non
          possono svolgersi senza l'autorizzazione  del  giudice,  il
          procuratore della  Repubblica  presenti  senza  ritardo  le
          proprie richieste al giudice per  le  indagini  preliminari
          del tribunale del capoluogo del distretto e che,  nei  casi
          in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore
          della  Repubblica  provveda  con  decreto  motivato   senza
          ritardo; 
                  4)  prevedere   criteri   predeterminati   per   la
          concentrazione delle procedure di  esecuzione  di  atti  da
          compiere  in  distretti  giudiziari  diversi  e   procedure
          semplificate per la definizione di  eventuali  contrasti  e
          conflitti; prevedere, qualora si tratti  di  attivita'  che
          secondo la legge dello Stato non  possono  svolgersi  senza
          l'autorizzazione del  giudice,  che,  in  caso  di  mancata
          risoluzione del conflitto, la Corte  di  cassazione  decida
          secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127
          del codice di  procedura  penale,  in  quanto  compatibili.
          L'avviso di  cui  al  citato  articolo  127,  comma  1,  e'
          comunicato soltanto al Procuratore generale presso la Corte
          di cassazione. La Corte di cassazione  trasmette  gli  atti
          all'autorita'   giudiziaria   designata,   comunicando   la
          decisione al Ministero della giustizia; prevedere,  qualora
          si tratti di attivita' per lo svolgimento delle  quali  non
          occorre l'intervento del giudice, che, in caso  di  mancata
          risoluzione  del  contrasto,  si  applichino,   in   quanto
          compatibili, le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  54,
          54-bis e 54-ter del codice di procedura penale; 
                  5) prevedere che l'autorita'  giudiziaria  non  dia
          corso alla domanda di assistenza giudiziaria: 
                    5.1) se gli atti  richiesti  sono  vietati  dalla
          legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico
          dello Stato; 
                    5.2) se il  fatto  per  cui  procede  l'autorita'
          straniera non e' previsto come reato dalla legge italiana e
          non risulta che l'imputato abbia  liberamente  espresso  il
          suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria; 
                    5.3) se vi sono fondate ragioni per ritenere  che
          considerazioni relative  alla  razza,  alla  religione,  al
          sesso,  alla  nazionalita',  alla  lingua,  alle   opinioni
          politiche o alle condizioni  personali  o  sociali  possano
          influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e  non
          risulta che l'imputato abbia liberamente  espresso  il  suo
          consenso alla domanda di assistenza giudiziaria; 
                    5.4) se l'esecuzione della domanda di  assistenza
          giudiziaria  puo'  pregiudicare  indagini  o   procedimenti
          penali in corso nello Stato; 
                  6)  prevedere  che  l'autorita'  giudiziaria  possa
          autorizzare,  con  decreto   motivato,   la   presenza   di
          rappresentanti ed esperti dell'autorita'  richiedente  alle
          attivita' da compiere, dandone  comunicazione  al  Ministro
          della giustizia  se  la  richiesta  proviene  da  autorita'
          diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea; 
                  7) prevedere che,  se  durante  l'esecuzione  della
          richiesta di assistenza giudiziaria  emerge  l'opportunita'
          di compiere atti non  indicati  nella  richiesta  medesima,
          l'autorita'   giudiziaria   ne   informi   senza    ritardo
          l'autorita'  richiedente  e  che  questa  possa  presentare
          richieste complementari; 
                  8)  prevedere  che  le  regole  sull'esecuzione  di
          domande di assistenza giudiziaria si applichino, in  quanto
          compatibili, alle  richieste  presentate,  ai  fini  di  un
          procedimento   concernente   un   reato,    da    autorita'
          amministrative di altri Stati  e  che,  in  tali  casi,  le
          richieste siano trasmesse per l'esecuzione  al  procuratore
          della Repubblica del luogo nel quale devono  compiersi  gli
          atti richiesti; 
                  9) prevedere che,  nei  rapporti  con  altri  Stati
          membri  dell'Unione  europea  e  nei   casi   previsti   da
          convenzioni internazionali  in  vigore  per  lo  Stato,  la
          partecipazione all'udienza dell'imputato, del  testimone  o
          del perito, che si trovino all'estero  e  che  non  possano
          essere trasferiti in  Italia,  abbia  luogo  attraverso  le
          varie forme di collegamento a distanza, disciplinandone  le
          modalita' e le condizioni di utilizzabilita'  anche  tenuto
          conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271  del
          1989, per la partecipazione a distanza dell'imputato; 
                  10) prevedere che il procuratore  della  Repubblica
          possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti
          autorita' degli altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
          ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per
          lo Stato,  di  altri  Stati,  la  costituzione  di  squadre
          investigative comuni, dando comunicazione al Ministro della
          giustizia dell'avvenuto accordo quando  questo  e'  formato
          con autorita' diverse da quelle di Stati membri dell'Unione
          europea; 
                  11) prevedere che della  proposta  di  costituzione
          della squadra investigativa Comune di cui al numero 10) sia
          data comunicazione all'organo titolare  delle  funzioni  di
          coordinamento  investigativo;  prevedere,   nel   caso   di
          indagini collegate di piu' uffici  del  pubblico  ministero
          italiano,  la  necessita'  della  preventiva   intesa   dei
          medesimi,  ai  fini  della   costituzione   della   squadra
          investigativa  comune,  e  procedure  semplificate  per  la
          risoluzione di eventuali contrasti; 
                  12) prevedere l'utilizzabilita'  degli  atti  della
          squadra investigativa  comune  compiuti  all'estero  e  non
          contrastanti con i principi  fondamentali  dell'ordinamento
          giuridico dello Stato, con limiti e  modalita'  analoghi  a
          quelli dei corrispondenti atti compiuti  secondo  la  legge
          processuale italiana; 
                  13)   prevedere    che    possa    acquisirsi    la
          documentazione   relativa   ad    atti    e    informazioni
          spontaneamente trasmessi dall'autorita' di altro  Stato  in
          conformita' ad accordi  internazionali  e  che  l'autorita'
          giudiziaria sia  vincolata  al  rispetto  delle  condizioni
          eventualmente   poste   dall'autorita'   di   altro   Stato
          all'utilizzabilita' degli  atti  e  delle  informazioni  da
          questa spontaneamente trasmessi; 
                  14) prevedere che, nei casi in cui  la  domanda  di
          assistenza giudiziaria ha ad oggetto  la  citazione  di  un
          testimone,  di  un  perito  o  di   un   imputato   davanti
          all'autorita'  giudiziaria  straniera,  il  Ministro  della
          giustizia non dia corso  alla  medesima  qualora  lo  Stato
          richiedente   non   offra   idonea   garanzia   in   ordine
          all'immunita' della persona  citata;  prevedere  che  sulle
          richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di
          persone  detenute  o   internate,   previste   da   accordi
          internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro
          della   giustizia,    sentita    l'autorita'    giudiziaria
          interessata; 
                d) in materia di estradizione: 
                  1) prevedere  che  il  potere  del  Ministro  della
          giustizia di non dare corso alla  domanda  di  estradizione
          sia   esercitabile   solo   quando   l'estradizione   possa
          compromettere la sovranita', la sicurezza o altri interessi
          essenziali dello Stato e che della decisione  di  non  dare
          corso  alla  domanda  di  estradizione  il  Ministro  della
          giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e
          all'autorita' giudiziaria; 
                  2) prevedere il potere del Ministro della giustizia
          di    subordinare    a    condizioni     la     concessione
          dell'estradizione  e  di   rifiutare   l'estradizione   del
          cittadino, salvo quanto previsto da accordi internazionali; 
                  3)    prevedere,    ai    fini    della    garanzia
          giurisdizionale in materia di estradizione per l'estero, la
          competenza della Corte di appello che decide  su  richiesta
          del Procuratore generale della Repubblica; 
                  4) prevedere il  potere  del  Procuratore  generale
          della    Repubblica     di     procedere,     oltre     che
          all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona
          della quale e' chiesta l'estradizione,  nonche'  quello  di
          richiedere direttamente all'autorita'  di  altro  Stato  la
          documentazione e le informazioni  che  ritiene  necessarie,
          dandone comunicazione al Ministro della giustizia; 
                  5) prevedere che la  rinuncia  dell'estradato  alla
          garanzia del principio  di  specialita'  sia  irrevocabile,
          salvo  l'intervento  di  fatti  nuovi  che  modifichino  la
          situazione di fatto esistente al momento della rinuncia; 
                  6) prevedere che, quando non esiste  convenzione  o
          questa  non  dispone  diversamente,  la  Corte  di  appello
          pronunci sentenza favorevole all'estradizione se sussistono
          gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una  sentenza
          irrevocabile di condanna e se, per  lo  stesso  fatto,  nei
          confronti  della   persona   della   quale   e'   domandata
          l'estradizione non e' in corso procedimento penale  ne'  e'
          stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato; 
                  7) prevedere che, in ogni caso, la Corte di appello
          pronunci sentenza contraria all'estradizione: 
                    7.1) se per il fatto per il  quale  e'  domandata
          l'estradizione e' prevista la pena  di  morte  dalla  legge
          dello Stato estero; 
                    7.2) se per il reato per il quale  l'estradizione
          e' stata domandata la persona e' stata o sara' sottoposta a
          un procedimento che non assicura il  rispetto  dei  diritti
          fondamentali; 
                    7.3) se la sentenza  per  la  cui  esecuzione  e'
          stata  domandata   l'estradizione   contiene   disposizioni
          contrarie   ai   principi   fondamentali   dell'ordinamento
          giuridico dello Stato; 
                    7.4) se vi e' motivo di ritenere che  la  persona
          verra' sottoposta ad atti persecutori o discriminatori  per
          motivi di razza, di religione, di sesso,  di  nazionalita',
          di lingua, di opinioni politiche o di condizioni  personali
          o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli,  disumani  o
          degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di
          uno dei diritti fondamentali della persona; 
                  8) prevedere il potere del Ministro della giustizia
          di  non  dare  corso   alla   richiesta   di   estradizione
          dall'estero   se   l'iniziativa   possa   pregiudicare   la
          sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello
          Stato e che il Ministro debba dare  comunque  comunicazione
          del diniego all'autorita' giudiziaria procedente; 
                  9) prevedere che il Ministro  della  giustizia  sia
          competente a  decidere  in  ordine  all'accettazione  delle
          condizioni  eventualmente  poste  dallo  Stato  estero  per
          concedere l'estradizione, purche' non  contrastanti  con  i
          principi  fondamentali  dell'ordinamento  giuridico   dello
          Stato, e  che  l'autorita'  giudiziaria  sia  vincolata  al
          rispetto delle condizioni accettate; 
                  10) prevedere  che  la  custodia  cautelare  subita
          all'estero ai fini dell'estradizione sia computata ad  ogni
          effetto processuale; 
                  11) prevedere  che,  ai  fini  della  richiesta  di
          estensione   dell'estradizione,   possa   essere   adottata
          un'ordinanza   che   dispone   la    custodia    cautelare,
          l'esecuzione  della   quale   resta   sospesa   fino   alla
          concessione dell'estradizione suppletiva e che e'  revocata
          anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima; 
                  12) prevedere che nell'estradizione dall'estero  il
          principio di specialita' operi come  causa  di  sospensione
          del procedimento e dell'esecuzione  della  pena,  anche  ai
          fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla
          consegna di persona imputata o  condannata;  prevedere  che
          tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti
          e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee  a
          determinare il  proscioglimento  dell'estradato  per  fatti
          anteriori alla consegna; prevedere che  alla  garanzia  del
          principio di specialita', salvo che norme convenzionali  lo
          escludano, la persona estradata possa rinunciare,  dopo  la
          consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice;
          prevedere  che  la  rinuncia  sia  irrevocabile,  salva  la
          sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione
          esistente al momento della rinuncia stessa; 
                  13)  prevedere  la   riparazione   per   l'ingiusta
          detenzione subita all'estero a fini estradizionali; 
              e) in materia di riconoscimento di sentenze  penali  di
          altri Stati  ed  esecuzione  di  sentenze  penali  italiane
          all'estero: 
                1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di
          sentenze  penali  di  altri  Stati  e  dell'esecuzione   di
          sentenze penali  italiane  all'estero  secondo  criteri  di
          massima semplificazione; 
                2) prevedere, ai fini della garanzia  giurisdizionale
          nelle ipotesi di cui al  numero  1),  la  competenza  della
          Corte di appello e che  la  sentenza  straniera  non  possa
          essere riconosciuta se: 
                  2.1) la sentenza non e' divenuta  irrevocabile  per
          le leggi dello Stato in cui e' stata pronunciata; 
                  2.2) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai
          principi  fondamentali  dell'ordinamento  giuridico   dello
          Stato; 
                  2.3) la sentenza non e'  stata  pronunciata  da  un
          giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non  e'
          stato citato a comparire in giudizio davanti  all'autorita'
          straniera ovvero non gli e' stato riconosciuto il diritto a
          essere interrogato in una lingua a lui  comprensibile  e  a
          essere assistito da un difensore; 
                  2.4) vi  sono  fondate  ragioni  per  ritenere  che
          considerazioni relative  alla  razza,  alla  religione,  al
          sesso,  alla  nazionalita',  alla  lingua,  alle   opinioni
          politiche o alle condizioni  personali  o  sociali  abbiano
          influito sullo svolgimento o sull'esito del processo; 
                  2.5) il fatto per il quale e' stata pronunciata  la
          sentenza non e' previsto come reato dalla legge italiana; 
                  2.6) per lo stesso  fatto  e  nei  confronti  della
          stessa persona e' stata pronunciata  nello  Stato  sentenza
          irrevocabile; 
                  2.7) per lo stesso  fatto  e  nei  confronti  della
          stessa persona e' in corso nello Stato procedimento penale; 
                  2.8) la sentenza straniera, di cui  e'  chiesto  il
          riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca,  ha
          per oggetto beni la  cui  confisca  non  sarebbe  possibile
          secondo la legge italiana qualora per lo  stesso  fatto  si
          procedesse nello Stato; 
                3)  prevedere  che  la  Corte  di   appello,   quando
          pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di  una
          sentenza straniera,  determina  la  pena  che  deve  essere
          eseguita nello Stato. A tal  fine  essa  converte  la  pena
          stabilita  nella  sentenza  straniera  in  una  delle  pene
          previste per lo stesso fatto  dalla  legge  italiana.  Tale
          pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a
          quella inflitta con la  sentenza  straniera.  La  quantita'
          della pena e' determinata, tenendo eventualmente conto  dei
          criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana,  sulla
          base di quella fissata nella sentenza  straniera;  tuttavia
          tale quantita' non puo' eccedere il limite massimo previsto
          per  lo  stesso  fatto  dalla  legge  italiana.  Quando  la
          quantita'  della  pena  non  e'  stabilita  nella  sentenza
          straniera, la Corte di appello la determina sulla base  dei
          criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter  del
          codice penale. In nessun caso  la  pena  cosi'  determinata
          puo' essere piu' grave di quella stabilita  nella  sentenza
          straniera. Se nello Stato estero nel quale  fu  pronunciata
          la   sentenza   l'esecuzione   della    pena    e'    stata
          condizionalmente  sospesa,  la  Corte  di  appello  dispone
          inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la  sospensione
          condizionale della pena a norma del codice  penale;  se  in
          detto  Stato  il  condannato  e'   stato   liberato   sotto
          condizione, la Corte di  appello  sostituisce  alla  misura
          straniera la liberazione condizionale e  il  magistrato  di
          sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla
          liberta'  vigilata,  non  puo'  aggravare  il   trattamento
          sanzionatorio  complessivo  stabilito   nei   provvedimenti
          stranieri; 
                4) prevedere il potere del Ministro  della  giustizia
          di garantire, nei casi e nei  modi  previsti  dalla  legge,
          l'osservanza delle condizioni  eventualmente  richieste  in
          casi  particolari  per  l'esecuzione,  all'estero   o   nel
          territorio dello Stato, della sentenza della quale e' stato
          chiesto il riconoscimento, purche' non contrastanti  con  i
          principi  fondamentali  dell'ordinamento  giuridico   dello
          Stato; 
                  f)  in  materia  di  mutuo   riconoscimento   delle
          sentenze e delle altre decisioni giudiziarie  nei  rapporti
          con gli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,  fermo
          restando quanto previsto dalla lettera  e),  ai  soli  fini
          della garanzia giurisdizionale: 
                    1) prevedere che le decisioni giudiziarie  emesse
          dalle  competenti  autorita'  degli  altri   Stati   membri
          dell'Unione europea possano essere eseguite nel  territorio
          dello Stato e che l'autorita' giudiziaria possa  richiedere
          alle  competenti  autorita'  degli   altri   Stati   membri
          dell'Unione europea l'esecuzione di  proprie  decisioni  in
          conformita'  al   principio   del   mutuo   riconoscimento;
          prevedere che altre disposizioni  di  legge  si  applichino
          solo se compatibili con le norme contenute  nel  codice  di
          procedura penale e che, in ogni  caso,  l'esecuzione  della
          decisione  non  pregiudichi  l'osservanza  degli   obblighi
          internazionali assunti dallo Stato; 
                    2) prevedere  che  le  decisioni  giudiziarie  da
          eseguire  nel  territorio  dello   Stato   possano   essere
          trasmesse    direttamente     all'autorita'     giudiziaria
          territorialmente  competente   per   l'esecuzione   e   che
          l'autorita' giudiziaria possa trasmettere direttamente allo
          Stato di esecuzione le decisioni delle quali si  chieda  il
          riconoscimento,  con  comunicazione   al   Ministro   della
          giustizia  nei  casi  e  nei  modi  previsti  dalla  legge;
          prevedere che per gli Stati membri dell'Unione  europea  si
          instauri  la  corrispondenza  diretta  tra   le   autorita'
          giudiziarie,  anche  ai  fini  della   trasmissione   della
          documentazione e  degli  accertamenti  integrativi  nonche'
          delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle
          decisioni delle quali sia chiesto il riconoscimento; 
                    3)  prevedere  il  potere  del   Ministro   della
          giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti  dalla
          legge,   l'osservanza   delle   condizioni    eventualmente
          richieste in casi particolari per l'esecuzione,  all'estero
          o nel territorio dello Stato, della decisione  della  quale
          e'   stato   chiesto   il   riconoscimento,   purche'   non
          contrastanti con i principi  fondamentali  dell'ordinamento
          giuridico dello Stato; 
                    4) prevedere che, nei casi e  nei  modi  previsti
          dalla legge, il riconoscimento delle decisioni  giudiziarie
          possa essere chiesto anche ai  fini  dell'esecuzione  delle
          stesse  all'estero  o  nel  territorio  dello   Stato   nei
          confronti di persone giuridiche; 
                    5) prevedere che la decisione sul  riconoscimento
          della decisione da eseguire nel territorio dello Stato  sia
          adottata con la massima urgenza e comunque in tempi  e  con
          modalita'  idonei  ad  assicurarne   la   tempestivita'   e
          l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione  di
          decisioni al riconoscimento delle  quali  l'interessato  ha
          prestato consenso; 
                    6) prevedere  che  l'autorita'  giudiziaria,  nei
          casi previsti dalla legge, in conformita' alle  indicazioni
          contenute negli atti  normativi  dell'Unione  europea,  dia
          esecuzione alle decisioni  giudiziarie  degli  altri  Stati
          membri dell'Unione europea e che non possa essere sindacato
          il  merito  della  decisione,  il  cui  riconoscimento  sia
          chiesto dall'autorita' di altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea, salva l'osservanza delle  disposizioni  necessarie
          ad  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  dei  principi
          fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; 
                    7)  prevedere  l'impugnabilita',  senza   effetto
          sospensivo della  loro  esecutivita',  delle  decisioni  di
          riconoscimento, salvi casi specifici da regolare in ragione
          della rilevanza dei  beni  della  persona  coinvolti  dalle
          procedure di riconoscimento; 
                    8) prevedere idonei rimedi a tutela  dei  diritti
          dei  terzi  di  buona   fede   eventualmente   pregiudicati
          dall'esecuzione della decisione; 
              g)  in  materia  di  trasferimento   dei   procedimenti
          giurisdizionali prevedere condizioni e forme del  medesimo,
          assicurando, per il caso del trasferimento in favore  della
          giurisdizione di altro Stato: 
                1) che il Ministro della  giustizia  sia  previamente
          interpellato e possa esercitare il potere di diniego; 
                2) che la giurisdizione in cui favore e'  operato  il
          trasferimento  sia  interessata  da  piu'  stretti   legami
          territoriali con il fatto per il quale si procede o con  le
          fonti di prova, cosi' da renderla maggiormente idonea  alla
          decisione. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati entro il termine di un anno dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, su  proposta  del  Ministro
          della giustizia. Gli  schemi  dei  decreti  legislativi,  a
          seguito di  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei
          ministri, sono trasmessi alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica, corredati  di  relazione  tecnica,
          per l'espressione dei pareri  da  parte  delle  commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
          assegnazione. Decorso tale termine,  ciascun  decreto  puo'
          essere  comunque   adottato.   Qualora   il   termine   per
          l'espressione  del  parere  scada  nei  trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine  finale  per  l'esercizio
          della delega, o successivamente, quest'ultimo e'  prorogato
          di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi
          di cui al presente articolo il Governo  tiene  conto  delle
          eventuali modificazioni della  normativa  vigente  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.  I
          predetti  decreti  legislativi   contengono   altresi'   le
          disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme
          legislative vigenti nella stessa materia. 
              3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          dell'ultimo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e  2,
          il Governo puo' adottare uno  o  piu'  decreti  legislativi
          correttivi e  integrativi,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi e con la procedura  di  cui  ai  medesimi
          commi 1 e 2.».