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DECRETO-LEGGE 16 giugno 2017, n. 89

Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio. (17G00108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/2017
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2017)
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Testo in vigore dal:  17-6-2017 al: 8-8-2017
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;
Vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (T.U.B.) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante «Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2013/C - 216/01 concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la «Comunicazione sul settore bancario»);
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e, in particolare l'articolo 13 che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, azioni emesse da banche italiane, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel Capo II del medesimo decreto-legge;
Considerato che la sottoscrizione delle azioni può essere effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze solo dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dall'articolo 22 del medesimo decreto-legge;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a garantire la parità di trattamento dei creditori in vista dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15
1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 2, le parole «Entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro centoventi giorni»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passività di cui al comma 2 dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi incluse quelle relative ad altri rapporti di cui è parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili».