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LEGGE 29 maggio 2017, n. 71

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. (17G00085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2017
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 18-6-2017
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno
del cyberbullismo in  tutte  le  sue  manifestazioni,  con  azioni  a
carattere preventivo e con una strategia  di  attenzione,  tutela  ed
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di
vittime sia  in  quella  di  responsabili  di  illeciti,  assicurando
l'attuazione degli interventi senza distinzione di  eta'  nell'ambito
delle istituzioni scolastiche. 
  2. Ai fini della presente legge,  per  «cyberbullismo»  si  intende
qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto,
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati
personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica,
nonche' la diffusione di contenuti on line aventi  ad  oggetto  anche
uno o  piu'  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo
intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso,
o la loro messa in ridicolo. 
  3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si
intende il prestatore di servizi  della  societa'  dell'informazione,
diverso da quelli di cui agli  articoli  14,  15  e  16  del  decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet,  cura  la
gestione dei contenuti di un sito in cui si  possono  riscontrare  le
condotte di cui al comma 2. 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno
del cyberbullismo in  tutte  le  sue  manifestazioni,  con  azioni  a
carattere preventivo e con una strategia  di  attenzione,  tutela  ed
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di
vittime sia  in  quella  di  responsabili  di  illeciti,  assicurando
l'attuazione degli interventi senza distinzione di  eta'  nell'ambito
delle istituzioni scolastiche. 
  2. Ai fini della presente legge,  per  «cyberbullismo»  si  intende
qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto,
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati
personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica,
nonche' la diffusione di contenuti on line aventi  ad  oggetto  anche
uno o  piu'  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo
intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso,
o la loro messa in ridicolo. 
  3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si
intende il prestatore di servizi  della  societa'  dell'informazione,
diverso da quelli di cui agli  articoli  14,  15  e  16  del  decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet,  cura  la
gestione dei contenuti di un sito in cui si  possono  riscontrare  le
condotte di cui al comma 2.