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DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2017, n. 69

Disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. (17G00082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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Testo in vigore dal: 13-6-2017
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
    
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016,  n.  198,
recante «Istituzione del Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
dell'informazione e deleghe al Governo  per  la  ridefinizione  della
disciplina del sostegno  pubblico  per  il  settore  dell'editoria  e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della  disciplina  di
profili pensionistici dei giornalisti e della  composizione  e  delle
competenze  del  Consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti.
Procedura per l'affidamento  in  concessione  del  servizio  pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale», nella parte in cui delega il
Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o piu'  decreti  legislativi
aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la  ridefinizione  dei
criteri per il  ricorso  ai  trattamenti  di  pensione  di  vecchiaia
anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5
agosto 1981, n. 416; 
  Visto, in particolare, l'articolo 2, comma  5,  lettera  a),  della
citata legge n. 198 del 2016, recante il criterio di delega  relativo
all'incremento, nella direzione di un allineamento con la  disciplina
generale del  sistema  pensionistico,  dei  requisiti  di  anzianita'
anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di
vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera  b),
della legge 5 agosto 1981, n.  416,  prevedendo,  in  ogni  caso,  il
divieto di mantenere un rapporto lavorativo con  il  giornalista  che
abbia  ottenuto  il  trattamento  pensionistico,  e  revisione  della
procedura per il riconoscimento degli stati di  crisi  delle  imprese
editrici ai  fini  dell'accesso  agli  ammortizzatori  sociali  e  ai
prepensionamenti; 
  Vista la legge 5 agosto 1981, n.  416,  recante  «Disciplina  delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 maggio 2017; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015 
 
  1. Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
  «25-bis  (Disposizioni  particolari  per  le  imprese  del  settore
dell'editoria). - 1. Sono destinatari del  trattamento  straordinario
di integrazione salariale, a prescindere  dal  numero  di  dipendenti
occupati dal  datore  di  lavoro,  i  giornalisti  professionisti,  i
pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di  giornali
quotidiani,  di  periodici  e  di  agenzie  di  stampa  a  diffusione
nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto
1981,  n.  416,  nonche'  i  dipendenti  delle  imprese  editrici   o
stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle  agenzie  di
stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo  comma,
della legge 5 agosto 1981, n. 416, ivi compresi i lavoratori  assunti
con contratto di apprendistato professionalizzante per i quali  trova
applicazione l'articolo 2, comma 3. 
  2. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'articolo  1,  comma
2, primo periodo. 
  3. L'intervento straordinario di integrazione salariale puo' essere
richiesto  quando  la  sospensione  o  la  riduzione   dell'attivita'
lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: 
    a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non
superiore a 24 mesi, anche continuativi; 
    b)  crisi  aziendale,  ivi  compresi   i   casi   di   cessazione
dell'attivita' produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche  in
costanza di fallimento, di durata non  superiore  a  24  mesi,  anche
continuativi; 
    c) contratto di solidarieta' di cui  all'articolo  21,  comma  1,
lettera c). 
  4. In ogni caso, per  ciascuna  unita'  produttiva  il  trattamento
straordinario di integrazione salariale non puo' superare  la  durata
massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio
mobile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, comma 5. 
  5.  La  misura  del  trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale e' disciplinata dall'articolo 3. 
  6. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario  di  lavoro
per i quali e' ammessa l'integrazione salariale  e'  riconosciuta  la
contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. 
  7. Per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di cui  al
comma 1 sono dovuti il contributo ordinario di cui all'articolo 23  e
il contributo addizionale di cui all'articolo 5.  Per  i  giornalisti
professionisti, i pubblicisti, i praticanti di  cui  al  comma  1  e'
dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5. 
  8. Il  pagamento  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale e' effettuato dall'impresa  ai  dipendenti  aventi  diritto
alla fine di ogni periodo di paga. Il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali puo' autorizzare, contestualmente al trattamento di
integrazione salariale, il pagamento diretto da  parte  dell'Istituto
nazionale  della   previdenza   sociale   o,   per   i   giornalisti,
dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti   italiani
"Giovanni Amendola", con il connesso assegno per il nucleo familiare,
ove  spettante,  in  presenza  di  serie  e  documentate  difficolta'
finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca  nel  caso
in cui il servizio competente accerti  l'assenza  di  difficolta'  di
ordine finanziario della stessa.  Trova  applicazione  l'articolo  7,
commi 2 e 3. 
  9.  La  fase  di  consultazione  sindacale  e  il  procedimento  di
concessione del trattamento straordinario di  integrazione  salariale
sono disciplinati dagli articoli 24 e 25. 
  10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro 60 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento
delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e
della  crisi  aziendale  con  particolare  riferimento  all'andamento
negativo o  involutivo  dei  dati  economico-finanziari  di  bilancio
riferiti  al  biennio   antecedente   la   domanda   di   trattamento
straordinario di integrazione salariale, le modalita'  di  attuazione
del presente articolo, la durata minima del periodo di sospensione  o
di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  ai  fini   dell'opzione   per
l'anticipata  liquidazione  della  pensione  di  vecchiaia   di   cui
all'articolo 37 della legge 5  agosto  1981,  n.  416,  e  successive
modificazioni. 
  11. Per tutto quanto non disposto dal  presente  articolo,  trovano
applicazione le disposizioni di cui ai capi I e III del titolo  I  in
quanto compatibili.». 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  25-bis   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano ai trattamenti di
integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio  2018.  Ai  fini  del
calcolo della durata massima  complessiva  di  cui  al  comma  4  del
medesimo articolo 25-bis i trattamenti richiesti prima del 1° gennaio
2018  si  computano  per  la  sola  parte  del  periodo   autorizzato
successiva a tale data. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata  nel   Supplemento   Ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo del comma  4  dell'art.  2  della
          legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
          pluralismo e l'innovazione dell'informazione e  deleghe  al
          Governo per la ridefinizione della disciplina del  sostegno
          pubblico per  il  settore  dell'editoria  e  dell'emittenza
          radiofonica  e  televisiva  locale,  della  disciplina   di
          profili pensionistici dei giornalisti e della  composizione
          e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine  dei
          giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e  multimediale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  2016,  n.
          255: 
              «4. Al fine di rendere  l'accesso  ai  prepensionamenti
          per i giornalisti progressivamente conforme alla  normativa
          generale   del   sistema    pensionistico,    nonche'    di
          razionalizzare  la  composizione  e  le  attribuzioni   del
          Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo
          e' delegato ad adottare,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti  e
          la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai  trattamenti
          di pensione di vecchiaia anticipata  di  cui  all'art.  37,
          comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n.  416,  e
          la revisione della  composizione  e  delle  competenze  del
          Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 5 agosto
          1981,  n.  416  (Disciplina  delle   imprese   editrici   e
          provvidenze  per  l'editoria),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215: 
              «Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - 1. Ai lavoratori
          di cui ai precedenti articoli e' data facolta'  di  optare,
          entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui
          all'art.  35  ovvero,  nel   periodo   di   godimento   del
          trattamento medesimo, entro sessanta  giorni  dal  maturare
          delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta,  per
          i seguenti trattamenti: 
                a) per i  lavoratori  poligrafici,  limitatamente  al
          numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro  che
          possano   far   valere   nella    assicurazione    generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          almeno 35 anni di anzianita' contributiva a  decorrere  dal
          1° gennaio 2014,  36  anni  di  anzianita'  contributiva  a
          decorrere dal 1° gennaio  2016  e  37  anni  di  anzianita'
          contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi  di
          sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al
          citato art. 35 sono riconosciuti  utili  d'ufficio  secondo
          quanto previsto dalla presente lettera; 
                b)  per   i   giornalisti   professionisti   iscritti
          all'INPGI, dipendenti dalle imprese  editrici  di  giornali
          quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa  a
          diffusione nazionale, limitatamente  al  numero  di  unita'
          ammesso dal Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  a  seguito  di   accordi
          recepiti in sede di Ministero del lavoro,  della  salute  e
          delle  politiche  sociali,   sulla   base   delle   risorse
          finanziarie   disponibili   e   per   i   soli   casi    di
          ristrutturazione o riorganizzazione in  presenza  di  crisi
          aziendale:  anticipata  liquidazione  della   pensione   di
          vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui
          siano stati maturati almeno  diciotto  anni  di  anzianita'
          contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo
          del  requisito  contributivo  previsto  dal  secondo  comma
          dell'art. 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato
          con decreto interministeriale 24 luglio  1995,  di  cui  e'
          data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n.  234  del  6
          ottobre 1995. 
              1-bis.  L'onere  annuale  sostenuto  dall'INPGI  per  i
          trattamenti di pensione anticipata,  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), pari a 10 milioni di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
          L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
          salute  e  delle  politiche   sociali   la   documentazione
          necessaria al fine di  ottenere  il  rimborso  degli  oneri
          fiscalizzati.  Al   compimento   dell'eta'   prevista   per
          l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
          da parte dei beneficiari dei trattamenti di  cui  al  primo
          periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
          dell'INPGI,  fatta  eccezione  per  la  quota  di  pensione
          connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
          massimo di cinque  annualita',  che  rimane  a  carico  del
          bilancio dello Stato. 
              2. L'integrazione contributiva a carico  dell'INPGI  di
          cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a
          cinque anni. Per  i  giornalisti  che  abbiano  compiuto  i
          sessanta  anni  di  eta',  l'anzianita'   contributiva   e'
          maggiorata di un periodo non superiore alla differenza  fra
          i  sessantacinque  anni  di  eta'   e   l'eta'   anagrafica
          raggiunta, ferma restando la non  superabilita'  del  tetto
          massimo di 360  contributi  mensili.  Non  sono  ammessi  a
          fruire  dei  benefici  i  giornalisti  che  risultino  gia'
          titolari di pensione a carico  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria  o  di  forme   sostitutive,   esonerative   o
          esclusive  della  medesima.   I   contributi   assicurativi
          riferiti a  periodi  lavorativi  successivi  all'anticipata
          liquidazione della pensione di vecchiaia  sono  riassorbiti
          dall'INPGI  fino  alla  concorrenza   della   maggiorazione
          contributiva riconosciuta al giornalista. 
              3. La  Cassa  per  l'integrazione  dei  guadagni  degli
          operai    dell'industria    corrisponde    alla    gestione
          pensionistica  una  somma   pari   all'importo   risultante
          dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore  per
          la  gestione   medesima   sull'importo   che   si   ottiene
          moltiplicando per i mesi di  anticipazione  della  pensione
          l'ultima  retribuzione   percepita   da   ogni   lavoratore
          interessato rapportati al mese. I contributi versati  dalla
          Cassa integrazione guadagni sono  iscritti  per  due  terzi
          nella  contabilita'  separata  relativa   agli   interventi
          straordinari e per il rimanente  terzo  a  quella  relativa
          agli interventi ordinari. 
              4. Agli effetti del cumulo del trattamento di  pensione
          di  cui  al  presente  articolo  con  la  retribuzione   si
          applicano le norme relative alla pensione di anzianita'. 
              5. Il  trattamento  di  pensione  di  cui  al  presente
          articolo non e' compatibile con  le  prestazioni  a  carico
          dell'assicurazione contro la disoccupazione.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  5,  lettera  a),
          dell'art. 2 della legge 26 ottobre 2016, n. 198: 
              «5. Nell'esercizio della delega di cui al comma  4,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a) incremento, nella direzione di un allineamento con
          la  disciplina  generale  del  sistema  pensionistico,  dei
          requisiti  di  anzianita'  anagrafica  e  contributiva  per
          l'accesso  ai  trattamenti   di   pensione   di   vecchiaia
          anticipata previsti dall'art.  37,  comma  1,  lettera  b),
          della legge 5 agosto 1981,  n.  416,  prevedendo,  in  ogni
          caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il
          giornalista   che    abbia    ottenuto    il    trattamento
          pensionistico,  e  revisione   della   procedura   per   il
          riconoscimento degli stati di crisi delle imprese  editrici
          ai fini  dell'accesso  agli  ammortizzatori  sociali  e  ai
          prepensionamenti.». 
              - Il decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  148
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.  183),  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221. 
 
          Note all'art. 1: 
              -Si riporta il testo dell'art. 25  del  citato  decreto
          legislativo n. 148 del 2015: 
              «Art. 25 (Procedimento). - 1. La domanda di concessione
          di trattamento straordinario di integrazione  salariale  e'
          presentata entro sette giorni  dalla  data  di  conclusione
          della procedura di consultazione sindacale o dalla data  di
          stipula  dell'accordo  collettivo  aziendale  relativo   al
          ricorso all'intervento e deve essere corredata  dell'elenco
          nominativo dei lavoratori interessati dalle  sospensioni  o
          riduzioni  di  orario.  Tali  informazioni   sono   inviate
          dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il  tramite
          del  sistema  informativo  unitario  delle  politiche   del
          lavoro, ai fini delle attivita' e  degli  obblighi  di  cui
          all'art. 8, comma 1. Per le causali  di  cui  all'art.  21,
          comma 1, lettere a), e b),  nella  domanda  di  concessione
          dell'integrazione salariale l'impresa comunica  inoltre  il
          numero dei lavoratori mediamente occupati  presso  l'unita'
          produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente,
          distinti per orario contrattuale. 
              2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come
          concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla
          data di presentazione della domanda di cui al comma 1. 
              3. In caso di presentazione tardiva della  domanda,  il
          trattamento decorre dal trentesimo giorno  successivo  alla
          presentazione della domanda medesima. 
              4. Qualora dalla omessa o tardiva  presentazione  della
          domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
          totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e'
          tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi  una  somma  di
          importo   equivalente   all'integrazione   salariale    non
          percepita. 
              5.  La   domanda   di   concessione   del   trattamento
          straordinario  di  integrazione   salariale   deve   essere
          presentata in unica soluzione contestualmente al  Ministero
          del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  alle  Direzioni
          territoriali  del  lavoro  competenti  per  territorio.  La
          concessione del predetto trattamento  avviene  con  decreto
          del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per
          l'intero   periodo   richiesto.   Fatte   salve   eventuali
          sospensioni del procedimento amministrativo che si  rendano
          necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al  secondo
          periodo e' adottato entro  90  giorni  dalla  presentazione
          della domanda da parte dell'impresa. 
              6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti  per
          territorio,  nei  tre  mesi  antecedenti   la   conclusione
          dell'intervento di integrazione salariale,  procedono  alle
          verifiche  finalizzate   all'accertamento   degli   impegni
          aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa  al
          competente  ufficio  ministeriale  entro  30  giorni  dalla
          conclusione dell'intervento straordinario  di  integrazione
          salariale autorizzato. Nel  caso  in  cui  dalla  relazione
          ispettiva emerga il mancato  svolgimento,  in  tutto  o  in
          parte,   del   programma   presentato   dall'impresa,    il
          procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di
          cui al comma 5 si conclude nei  successivi  90  giorni  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie
          ai fini istruttori. 
              7.  L'impresa,  sentite  le  rappresentanze   sindacali
          aziendali o la  rappresentanza  sindacale  unitaria,  o  in
          mancanza le articolazioni territoriali  delle  associazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  a  livello
          nazionale, puo' chiedere una  modifica  del  programma  nel
          corso del suo svolgimento.». 
              - Si riporta il testo del secondo  comma  dell'art.  27
          della legge n. 416 del 1981: 
              «Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie  di
          stampa i cui notiziari siano distribuiti in  abbonamento  a
          titolo oneroso, qualunque  sia  il  mezzo  di  trasmissione
          utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque
          regioni, che abbiano  alle  loro  dipendenze  a  norma  del
          contratto nazionale di lavoro  piu'  di  dieci  giornalisti
          professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed
          esclusivo,  ed  effettuino  un  minimo  di  dodici  ore  di
          trasmissione  al  giorno  per  almeno  cinque  giorni  alla
          settimana.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  del  citato  decreto
          legislativo n. 148 del 2015: 
              «Art.  2  (Apprendisti).  -  1.  Sono  destinatari  dei
          trattamenti di integrazione salariale i lavoratori  assunti
          con contratto di apprendistato professionalizzante. 
              2. Gli apprendisti di cui al comma  1,  che  sono  alle
          dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione  le
          sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari
          dei trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale,
          limitatamente  alla  causale  di   intervento   per   crisi
          aziendale di cui all'art. 21, comma 1, lettera b). Nei casi
          in cui l'impresa rientri  nel  campo  di  applicazione  sia
          delle  integrazioni  salariali  ordinarie  che  di   quelle
          straordinarie, oppure  delle  sole  integrazioni  salariali
          ordinarie,  gli  apprendisti  di  cui  al  comma   1   sono
          destinatari  esclusivamente  dei  trattamenti  ordinari  di
          integrazione salariale. 
              3. Nei riguardi degli apprendisti di  cui  al  comma  1
          sono estesi  gli  obblighi  contributivi  previsti  per  le
          integrazioni  salariali  di  cui  essi  sono   destinatari.
          Restano fermi gli obblighi di cui all'art.  1,  comma  773,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni. Alle contribuzioni di cui al  primo  periodo
          non si applicano le disposizioni di cui all'art. 22,  comma
          1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
              4. Alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito  di
          sospensione o riduzione dell'orario di lavoro,  il  periodo
          di  apprendistato  e'  prorogato  in   misura   equivalente
          all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.». 
              - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 1 del
          citato decreto legislativo n. 148 del 2015: 
              «2. I lavoratori di cui al comma  1  devono  possedere,
          presso l'unita' produttiva per la  quale  e'  richiesto  il
          trattamento, un'anzianita' di effettivo  lavoro  di  almeno
          novanta giorni alla data di  presentazione  della  relativa
          domanda di concessione. Tale condizione non  e'  necessaria
          per  le  domande  relative  a   trattamenti   ordinari   di
          integrazione  salariale  per  eventi   oggettivamente   non
          evitabili.». 
              - Si riporta il testo del primo comma dell'art. 21  del
          decreto legislativo n. 148 del 2015: 
              «Art. 21 (Causali di  intervento).  -  1.  L'intervento
          straordinario  di  integrazione   salariale   puo'   essere
          richiesto   quando   la   sospensione   o   la    riduzione
          dell'attivita' lavorativa  sia  determinata  da  una  delle
          seguenti causali: 
                a) riorganizzazione aziendale; 
                b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1°
          gennaio  2016,  dei  casi  di   cessazione   dell'attivita'
          produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; 
                c) contratto di solidarieta'.». 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  22  del
          decreto legislativo n. 148 del 2015: 
              5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
          di cui all'art. 4, comma 1, la durata dei  trattamenti  per
          la causale di contratto  di  solidarieta'  viene  computata
          nella misura della meta' per la parte non  eccedente  i  24
          mesi e per intero per la parte eccedente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          legislativo n. 148 del 2015: 
              «Art. 3 (Misura). - 1. Il trattamento  di  integrazione
          salariale  ammonta  all'80  per  cento  della  retribuzione
          globale che sarebbe spettata al lavoratore per  le  ore  di
          lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e  il  limite
          dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo
          conto dell'orario di ciascuna  settimana  indipendentemente
          dal  periodo  di  paga.  Nel  caso  in  cui  la   riduzione
          dell'orario  di  lavoro  sia  effettuata  con  ripartizione
          dell'orario su  periodi  ultra-settimanali  predeterminati,
          l'integrazione e' dovuta, nei  limiti  di  cui  ai  periodi
          precedenti,  sulla  base  della  durata  media  settimanale
          dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato. 
              2. Ai lavoratori con retribuzione fissa  periodica,  la
          cui  retribuzione  sia  ridotta  in  conformita'  di  norme
          contrattuali per effetto di una contrazione  di  attivita',
          l'integrazione e' dovuta entro i limiti di cui al comma  1,
          ragguagliando  ad  ora  la  retribuzione  fissa  goduta  in
          rapporto all'orario normalmente praticato. 
              3.  Agli  effetti   dell'integrazione   le   indennita'
          accessorie  alla   retribuzione   base,   corrisposte   con
          riferimento  alla  giornata  lavorativa,   sono   computate
          secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di  legge  e
          di contratto collettivo che regolano le indennita'  stesse,
          ragguagliando  in  ogni  caso  ad  ora  la   misura   delle
          indennita' in rapporto a un orario di otto ore. 
              4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e  per  quelli
          retribuiti in tutto o in parte  con  premi  di  produzione,
          interessenze  e  simili,  l'integrazione  e'  riferita   al
          guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per  il
          quale l'integrazione e' dovuta. 
              5. L'importo del trattamento  di  cui  al  comma  1  e'
          soggetto alle disposizioni di cui all'art. 26  della  legge
          28 febbraio 1986, n. 41, e non  puo'  superare  per  l'anno
          2015  gli  importi  massimi  mensili   seguenti,   comunque
          rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e
          per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei  ratei
          di mensilita' aggiuntive: 
                a) euro 971,71  quando  la  retribuzione  mensile  di
          riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
          ratei di mensilita' aggiuntive, e' pari o inferiore a  euro
          2.102,24; 
                b) euro 1.167,91 quando la  retribuzione  mensile  di
          riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
          ratei  di  mensilita'  aggiuntive,  e'  superiore  a   euro
          2.102,24. 
              6. Con effetto  dal  1°  gennaio  di  ciascun  anno,  a
          decorrere dall'anno 2016, gli importi  del  trattamento  di
          cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  5,  nonche'   la
          retribuzione mensile di riferimento di  cui  alle  medesime
          lettere, sono aumentati nella  misura  del  100  per  cento
          dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
          ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai  e
          impiegati. 
              7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce
          in caso di malattia l'indennita' giornaliera  di  malattia,
          nonche'   la   eventuale   integrazione    contrattualmente
          prevista. 
              8. L'integrazione non e' dovuta per le  festivita'  non
          retribuite  e   per   le   assenze   che   non   comportino
          retribuzione. 
              9.  Ai  lavoratori  beneficiari  dei   trattamenti   di
          integrazione salariale spetta, in rapporto  al  periodo  di
          paga adottato e alle medesime condizioni dei  lavoratori  a
          orario normale, l'assegno per il nucleo  familiare  di  cui
          all'art.  2  del  decreto-legge  13  marzo  1988,  n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153, e successive modificazioni. 
              10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono essere
          incrementati, in relazione a quanto disposto  dall'art.  2,
          comma 17, della legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  nella
          misura ulteriore del 20 per  cento  per  i  trattamenti  di
          integrazione salariale concessi in favore delle imprese del
          settore edile e lapideo per intemperie stagionali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          legislativo n. 148 del 2015: 
              «Art. 6 (Contribuzione figurativa). - 1. I  periodi  di
          sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per  i  quali
          e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili
          ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata
          o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo  figurativo
          e' calcolato sulla base della retribuzione globale  cui  e'
          riferita l'integrazione salariale. 
              2.   Le   somme   occorrenti   alla   copertura   della
          contribuzione  figurativa  sono  versate,  a  carico  della
          gestione o fondo di competenza, al fondo  pensionistico  di
          appartenenza del lavoratore beneficiario.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 del  citato  decreto
          legislativo n. 148 del 2015: 
              «Art.  23  (Contribuzione).  -  1.  E'   stabilito   un
          contributo ordinario nella  misura  dello  0,90  per  cento
          della retribuzione imponibile  ai  fini  previdenziali  dei
          lavoratori per i quali  trova  applicazione  la  disciplina
          delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per
          cento a carico dell'impresa o del partito politico  e  0,30
          per cento a carico del lavoratore. 
              2. A carico delle imprese o dei  partiti  politici  che
          presentano domanda di integrazione salariale  straordinaria
          e' stabilito il contributo addizionale di cui all'art. 5.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          legislativo n. 148 del 2015: 
              «Art. 5 (Contribuzione  addizionale).  -  1.  A  carico
          delle  imprese  che  presentano  domanda  di   integrazione
          salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
          pari a: 
                a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe
          spettata al lavoratore per le ore di lavoro  non  prestate,
          relativamente  ai   periodi   di   integrazione   salariale
          ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o  piu'
          interventi concessi sino a  un  limite  complessivo  di  52
          settimane in un quinquennio mobile; 
                b) 12 per cento oltre il limite di cui  alla  lettera
          a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 
                c) 15 per cento oltre il limite di cui  alla  lettera
          b), in un quinquennio mobile.». 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art.  7  del
          citato decreto legislativo n. 148 del 2015: 
              «2.  L'importo   delle   integrazioni   e'   rimborsato
          dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa  secondo  le
          norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni
          corrisposte. 
              3. Per i trattamenti richiesti a decorrere  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto o,  se  richiesti
          antecedentemente, non ancora conclusi entro tale  data,  il
          conguaglio o la richiesta di  rimborso  delle  integrazioni
          corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a  pena
          di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga
          in  corso  alla  scadenza  del  termine  di  durata   della
          concessione o dalla data del provvedimento  di  concessione
          se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della  data
          di entrata in vigore del presente decreto, i  sei  mesi  di
          cui al primo periodo decorrono da tale data.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 24 del  citato  decreto
          legislativo n. 148 del 2015: 
              «Art. 24 (Consultazione sindacale). - 1. L'impresa  che
          intende  richiedere   il   trattamento   straordinario   di
          integrazione salariale per le causali di cui  all'art.  21,
          comma  1,  lettere  a),  e  b),  e'  tenuta  a  comunicare,
          direttamente o tramite l'associazione  imprenditoriale  cui
          aderisce  o   conferisce   mandato,   alle   rappresentanze
          sindacali  aziendali  o   alla   rappresentanza   sindacale
          unitaria, nonche'  alle  articolazioni  territoriali  delle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  a   livello   nazionale,   le   cause   di
          sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita'
          e  la  durata  prevedibile,  il   numero   dei   lavoratori
          interessati. 
              2. Entro tre giorni  dalla  predetta  comunicazione  e'
          presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al  comma  1,
          domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale
          domanda e' trasmessa,  ai  fini  della  convocazione  delle
          parti, al competente ufficio individuato dalla regione  del
          territorio di riferimento, qualora  l'intervento  richiesto
          riguardi unita' produttive ubicate in una sola  regione,  o
          al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  qualora
          l'intervento riguardi unita'  produttive  ubicate  in  piu'
          regioni. In tale caso il Ministero richiede,  comunque,  il
          parere delle regioni interessate. 
              3.  Costituiscono  oggetto  dell'esame   congiunto   il
          programma che l'impresa intende attuare, comprensivo  della
          durata  e  del  numero  dei  lavoratori  interessati   alla
          sospensione o riduzione  di  orario  e  delle  ragioni  che
          rendono non praticabili forme alternative di  riduzioni  di
          orario, nonche' delle misure previste per la gestione delle
          eventuali eccedenze di personale, i criteri di  scelta  dei
          lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le
          ragioni per  le  quali  e'  richiesto  l'intervento,  e  le
          modalita' della rotazione tra i  lavoratori  o  le  ragioni
          tecnico-organizzative della mancata adozione di  meccanismi
          di rotazione. 
              4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate
          da imprese edili e affini, le  parti  devono  espressamente
          dichiarare  la  non  percorribilita'   della   causale   di
          contratto di solidarieta' di  cui  all'art.  21,  comma  1,
          lettera c). 
              5. L'intera procedura di consultazione, attivata  dalla
          richiesta di esame  congiunto,  si  esaurisce  entro  i  25
          giorni successivi a quello in  cui  e'  stata  avanzata  la
          richiesta  medesima,  ridotti  a  10  per  le  imprese  che
          occupano fino a 50 dipendenti. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60  giorni
          dall'entrata in vigore del presente  decreto,  e'  definito
          l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a
          titolo di sanzione per il mancato rispetto delle  modalita'
          di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.». 
              - Per il riferimento all'art. 37 della legge n. 416 del
          1981, si veda nei riferimenti normativi alle premesse.