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LEGGE 5 agosto 1981, n. 416

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal:  29-11-2006
aggiornamenti all'articolo

Art. 27

(Contributi alle agenzie di stampa)


Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi, in ragione di anno, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni. (7)
((Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana))
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Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, e dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.
L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale è effettuata ripartendo un terzo dell'importo complessivo in parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due terzi
proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna
azienda, al numero delle reti utilizzate e delle ore di trasmissione.
Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 è autorizzata la
corresponsione di contributi dell'importo complessivo di lire 500 milioni, in ragione d'anno, alle agenzie di stampa che, non essendo provviste dei requisiti di cui al secondo comma, abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica "agenzia di informazioni per la stampa" o analoga, da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero che abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente.
L'erogazione di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente articolo è effettuata ripartendo il contributo in parti uguali fra gli aventi diritto, fino alla concorrenza di lire 200 milioni. Le residue lire 300 milioni sono ripartite fra le stesse agenzie tenendo conto:
a) del numero dei collegamenti per telescrivente ed altri analoghi;
b) dell'eventuale emissione di più bollettini giornalieri;
c) del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo.
Con le disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate, sostenute per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risultano eventualmente dalla differenza fra la ripartizione di cui ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente comma sono utilizzate negli anni successivi per l'incremento degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa.
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 25 febbraio 1987, n. 67 ha disposto (con l'art. 16 comma 1) che "i contributi di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati secondo quanto previsto" dall'art. 16 della L. 25 febbraio 1987, n. 67.