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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 37

Attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. (17G00051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/04/2017
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vigente al 02/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-4-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/92/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del  23  luglio  2014,  sulla  comparabilita'  delle  spese
relative al conto  di  pagamento,  sul  trasferimento  del  conto  di
pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di
base; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  recante
attuazione  della  direttiva  2007/64/CE,  relativa  ai  servizi   di
pagamento nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle  direttive
97/7/CE,  2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che   abroga   la
direttiva 97/5/CE; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015,  e,  in
particolare, l'articolo 14, contenente principi e  criteri  direttivi
per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilita'  delle  spese
relative al conto  di  pagamento,  sul  trasferimento  del  conto  di
pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di
base; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  il
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  legge  29  luglio
2003, n. 229; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.  33,  recante  misure
urgenti  per  il  sistema  bancario  e  gli   investimenti   ed,   in
particolare, l'articolo 2 recante norme sul trasferimento dei servizi
di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento e  l'articolo
2-bis recante attuazione dell'articolo 11 della direttiva  2014/92/UE
del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  luglio  2014,  in
materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da
parte dei consumatori; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento
dei conti pubblici; 
  Vista  la  convenzione  tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria  Italiana,  Poste
Italiane S.p.A. e l'Associazione Italiana Istituti di pagamento e  di
moneta elettronica, prevista dall'articolo  12  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, ed, in particolare, i commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9,
ultimo periodo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 dicembre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 marzo 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
     Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. Al Titolo VI dopo il Capo  II-bis  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
 
                            «Capo II-ter 
 
       Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento 
 
                           Art. 126-decies 
 
            Oggetto, ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente capo reca disposizioni in materia di  trasparenza  e
comparabilita'  delle  spese  relative   al   conto   di   pagamento,
trasferimento di taluni  servizi  connessi  al  conto  di  pagamento,
accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base. 
  2. Il presente capo si applica ai conti di pagamento  offerti  a  o
sottoscritti da consumatori, che consentono  almeno  l'esecuzione  di
tutte le  seguenti  operazioni:  versamento  di  fondi;  prelievo  di
contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento. 
  3. Ai fini del presente capo, l'espressione: 
    a) "servizi collegati al conto" indica tutti i  servizi  connessi
all'apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento,
ivi compresi l'apertura di credito, lo sconfinamento e le  operazioni
indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11; 
    b)  "servizio  di  trasferimento"  indica  il  trasferimento,  su
richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi  di  pagamento
ad  un  altro,  delle  informazioni  su  tutti  o  su  alcuni  ordini
permanenti di bonifico, addebiti diretti  ricorrenti  e  bonifici  in
entrata  ricorrenti  eseguiti  sul   conto   di   pagamento,   o   il
trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di  pagamento
d'origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con  o
senza la chiusura del conto di pagamento di origine; 
    c) "operazioni in numero superiore" indica le  operazioni,  delle
tipologie individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel,  comma
1, eseguite dal consumatore sul conto di base oltre i limiti numerici
stabiliti ai sensi del medesimo articolo; 
    d) "operazioni aggiuntive" indica, in relazione al conto di base,
i  servizi  e  le  operazioni,  delle  tipologie  diverse  da  quelle
individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, che  il
consumatore puo' richiedere  sul  conto  di  base.  Si  applicano  le
definizioni previste  dall'articolo  1  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11, e dall'articolo 121, comma 1, lettera i); 
    e) "consumatore" indica una persona fisica che agisce  per  scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o
professionale eventualmente svolta; 
    f) "prestatori di servizi di pagamento"  indica  le  banche,  gli
istituti di moneta elettronica, gli istituti  di  pagamento  e  Poste
Italiane s.p.a., per le attivita' di bancoposta di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; 
    g) "conto di base" indica un conto  di  pagamento  denominato  in
euro con le caratteristiche di cui alla sezione III. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai  fini  del  presente
capo  si  applicano  inoltre  le   ulteriori   definizioni   di   cui
all'articolo 2 della direttiva 2014/92/UE. 
  5. Per quanto non  diversamente  previsto  dal  presente  capo,  si
applicano le disposizioni del capo II-bis. 
  6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del  presente
capo, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva  2014/92/UE  e
dalle relative norme tecniche di  regolamentazione  e  di  attuazione
emanate  dalla  Commissione  europea,  al  fine  di   assicurare   la
trasparenza  e  la  comprensibilita'   delle   informazioni   per   i
consumatori, favorire la mobilita', agevolare  l'accesso  ai  servizi
bancari e finanziari da parte della clientela. Si applica  l'articolo
126-bis, comma 5. 
  7. La Banca d'Italia e' designata quale autorita' competente per lo
svolgimento dei  compiti  indicati  dagli  articoli  21  e  22  della
direttiva 2014/92/UE. 
  8. Le norme del presente capo non si applicano a conti di pagamento
eventualmente in essere presso la Banca d'Italia e la Cassa  Depositi
e Prestiti. 
 
                              Sezione I 
 
              Trasparenza e comparabilita' delle spese 
 
                          Art. 126-undecies 
 
                 Terminologia standardizzata europea 
 
  1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio  sito  web  l'elenco  dei
servizi collegati  al  conto  di  pagamento  piu'  rappresentativi  a
livello nazionale in conformita' a quanto stabilito  dalla  direttiva
2014/92/UE. L'elenco impiega la terminologia  standardizzata  europea
definita  dalla  Commissione  europea  ai   sensi   della   direttiva
2014/92/UE. 
  2. L'elenco dei  servizi  collegati  al  conto  di  pagamento  piu'
rappresentativi a livello nazionale e' aggiornato  in  conformita'  a
quanto  previsto  dall'articolo  3,  paragrafo  6,  della   direttiva
2014/92/UE. La Banca d'Italia pubblica l'elenco nazionale aggiornato. 
  3. I prestatori di servizi di pagamento impiegano, ove applicabile,
la  terminologia  standardizzata  europea  nei   documenti   previsti
dall'articolo  126-duodecies,  nei  contratti   e   in   ogni   altra
informazione e comunicazione resa ai consumatori. 
  4.  I  prestatori  di  servizi  di  pagamento  possono   utilizzare
denominazioni e marchi commerciali per individuare i  propri  servizi
nelle comunicazioni  e  informazioni  precontrattuali,  contrattuali,
commerciali e pubblicitarie indirizzate ai consumatori, nel  rispetto
dei limiti  eventualmente  stabiliti  con  disposizioni  della  Banca
d'Italia. 
 
                         Art. 126-duodecies 
 
       Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche 
 
  1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono  ai  consumatori
le  informazioni  precontrattuali  e  le   comunicazioni   periodiche
relative  al  conto  di  pagamento,  rispettivamente,  attraverso  un
"Documento informativo sulle spese" e un "Riepilogo delle  spese"  in
conformita'  alle  norme  tecniche  di  attuazione   adottate   dalla
Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo   6   e
dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE. 
  2. Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle  spese
sono forniti insieme alle altre informazioni richieste per i conti di
pagamento ai sensi dei capi I e II-bis secondo  quanto  previsto  con
disposizioni della Banca d'Italia. 
  3. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione  dei
consumatori  un  glossario  dei  principali  termini  impiegati   nei
documenti previsti dal  presente  articolo,  redatto  in  termini  di
facile comprensione e in forma chiara e leggibile. 
  4. Il "Documento informativo sulle spese"  e  il  "Riepilogo  delle
spese"  di  cui  al  comma  1  sono  redatti  in   conformita'   alle
disposizioni emanate dalla Banca  d'Italia.  Con  disposizioni  della
Banca d'Italia sono stabiliti anche i casi e le modalita' di calcolo,
comunicazione e presentazione di un apposito indicatore sintetico  di
costo relativo  al  conto  di  pagamento,  da  includere  almeno  nel
"Documento informativo sulle spese". 
 
                         Art. 126-terdecies 
 
                        Siti web di confronto 
 
  1. I prestatori di  servizi  di  pagamento  che  offrono  conti  di
pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o piu' siti web,
costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli
intermediari o da associazioni di consumatori, per il  confronto  tra
le offerte relative ai conti di pagamento,  dandone  indicazione  sul
proprio sito web, ove disponibile. 
  2. I siti web previsti dal comma 1: 
    a) sono accessibili gratuitamente dai consumatori; 
    b) consentono almeno il confronto delle spese applicabili  per  i
servizi inclusi nell'elenco di cui all'articolo  126-undecies,  comma
1,  nonche'  dell'indicatore  sintetico  di  costo   previsto   dalle
disposizioni della Banca d'Italia; 
    c) sono  funzionalmente  indipendenti  e  assicurano  parita'  di
trattamento  tra  i  prestatori  di  servizi   di   pagamento   nella
partecipazione al sito  e  nella  visualizzazione  dei  risultati  di
ricerca; 
    d)  contengono  informazioni  chiare  e  facilmente   accessibili
sull'identita' dei soggetti che costituiscono e gestiscono  il  sito,
nonche' sui criteri utilizzati per il confronto tra  le  offerte,  da
definirsi in modo semplice e oggettivo; 
    e)  impiegano  un  linguaggio  facilmente  comprensibile  e,  ove
applicabile,  la   terminologia   standardizzata   europea   di   cui
all'articolo 126-undecies; 
    f) forniscono informazioni corrette e  aggiornate,  indicando  la
data dell'ultimo aggiornamento; 
    g) comprendono un'ampia gamma di offerte di  conti  di  pagamento
rappresentative di una quota significativa del mercato e, nel caso in
cui  non  forniscano  un  quadro  completo  del   mercato,   indicano
chiaramente tale circostanza prima  di  mostrare  i  risultati  della
ricerca; 
    h) prevedono adeguate procedure per  la  segnalazione  di  errori
nelle informazioni pubblicate; 
    i) non possono svolgere attivita' di mediazione; 
    l) non possono rifiutare le richieste di adesione  da  parte  dei
prestatori di servizi di pagamento; 
    m) escludono i prestatori di servizi di pagamento aderenti per  i
giustificati  motivi   previsti   con   il   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia  di  cui  al
comma 3; 
    n) pubblicano la lista dei prestatori  di  servizi  di  pagamento
aderenti; 
    o) dispongono della certificazione  e  di  una  verifica  annuale
positiva secondo quanto previsto dal comma 3. 
  3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e' certificata  e
annualmente  verificata  da  un  ente  specializzato,  con   apposita
relazione. I titolari dei siti web  inviano  la  relazione  dell'ente
specializzato alla Banca d'Italia che ne da' notizia sul proprio sito
web. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita
la Banca d'Italia,  sono  individuate  le  caratteristiche  dell'ente
certificatore, la procedura di accreditamento che dovra' garantire il
rispetto dei principi di imparzialita', indipendenza,  correttezza  e
competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di  cui  al
comma 2, lettera m). 
  4. I prestatori di servizi di pagamento inviano al sito web i  dati
necessari per il confronto tra le offerte, secondo  quanto  stabilito
dalla Banca d'Italia. 
  5.  I  titolari  dei  siti  web  comunicano   la   cessazione   del
funzionamento del sito alla Banca d'Italia. 
 
                        Art. 126-quaterdecies 
 
Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti 
 
  1. Quando il conto di pagamento e' offerto congiuntamente ad  altri
prodotti  o  servizi  diversi  da  quelli   menzionati   all'articolo
126-decies, comma 3, lettera a),  come  parte  di  un  pacchetto,  il
prestatore  di  servizi  di  pagamento  comunica  al  consumatore  se
l'acquisto del conto di pagamento e' condizionato alla sottoscrizione
dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. Nel caso  in  cui  sia
consentito l'acquisto separato, il prestatore di servizi di pagamento
fornisce separatamente al consumatore  le  informazioni  relative  ai
prodotti  o  servizi  offerti  congiuntamente,  in  conformita'  alla
disciplina  eventualmente  applicabile   a   ciascuno   di   essi   e
specificando almeno i costi  e  le  spese  relativi  a  ciascuno  dei
prodotti e servizi  offerti  con  il  pacchetto  che  possono  essere
acquistati separatamente. 
  2. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 21,  comma  3-bis,
del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e  dall'articolo
120-octiesdecies. 
 
                             Sezione II 
 
Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento 
 
                      Art. 126-quinquiesdecies 
 
                      Servizio di trasferimento 
 
  1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il  servizio  di
trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a
tutti i consumatori che intendono aprire o che sono  titolari  di  un
conto di pagamento presso  un  prestatore  di  servizi  di  pagamento
stabilito nel territorio della Repubblica. 
  2. Il servizio  di  trasferimento  e'  avviato  dal  prestatore  di
servizi di pagamento ricevente su richiesta del  consumatore.  A  tal
fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi  di  pagamento
ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di
trasferimento.  Quando  i  conti   hanno   due   o   piu'   titolari,
l'autorizzazione all'esecuzione  del  servizio  di  trasferimento  e'
fornita   da   ciascuno   di   essi.   Con   riguardo   alla    forma
dell'autorizzazione si applica  l'articolo  117,  commi  1  e  2.  Il
prestatore  di  servizi  di  pagamento  ricevente   trasmette   copia
dell'autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente
ove richiesto  da  quest'ultimo;  la  richiesta  non  interrompe  ne'
sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento. 
  3. Il servizio di trasferimento e'  eseguito  entro  dodici  giorni
lavorativi dalla ricezione da parte  del  prestatore  di  servizi  di
pagamento ricevente dell'autorizzazione del consumatore  completa  di
tutte le  informazioni  necessarie,  in  conformita'  alla  procedura
stabilita dall'articolo  10  della  direttiva  2014/92/UE.  La  Banca
d'Italia puo' dettare disposizioni attuative del presente comma. 
  4. Attraverso l'autorizzazione il consumatore: 
    a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento  trasferente  e
al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico
a  eseguire  ciascuna  delle  operazioni  relative  al  servizio   di
trasferimento, per quanto di rispettiva competenza; 
    b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al
conto di pagamento, identifica specificamente i  bonifici  ricorrenti
in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli  ordini  relativi
ad addebiti  diretti  per  l'addebito  in  conto  che  devono  essere
trasferiti; 
    c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti  di
bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a
valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data  e'  fissata
ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere  dal  giorno  in  cui  il
prestatore di servizi  di  pagamento  ricevente  riceve  i  documenti
trasmessi dal prestatore di servizi di pagamento trasferente; 
    d) indica se intende avvalersi  della  facolta'  di  ottenere  il
reindirizzamento automatico dei bonifici previsto dal comma 7. 
  5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente e'  responsabile
dell'avvio  e  della  gestione  della   procedura   per   conto   del
consumatore. Il consumatore puo' chiedere al prestatore di servizi di
pagamento ricevente di effettuare il  trasferimento  di  tutti  o  di
alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di
addebito diretto. Il prestatore di servizi di  pagamento  trasferente
fornisce al prestatore di servizi di  pagamento  ricevente  tutte  le
informazioni necessarie per  riattivare  i  pagamenti  sul  conto  di
pagamento  di  destinazione,  in  conformita'   a   quanto   indicato
nell'autorizzazione del  consumatore,  ivi  compresi  l'elenco  degli
ordini permanenti in essere relativi a  bonifici  e  le  informazioni
disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono  trasferiti,
nonche'  le  informazioni  disponibili  sui  bonifici  ricorrenti  in
entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti  sul
conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi. 
  6. Quando le informazioni fornite  dal  prestatore  di  servizi  di
pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire  l'esecuzione
del servizio di trasferimento entro il termine di  cui  al  comma  3,
ferma restando  la  responsabilita'  del  prestatore  di  servizi  di
pagamento trasferente ai sensi  dell'articolo  126-septiesdecies,  il
prestatore  di  servizi  di  pagamento  ricevente  puo'  chiedere  al
consumatore di fornire le informazioni mancanti. 
  7. Il prestatore  di  servizi  di  pagamento  trasferente  assicura
gratuitamente il reindirizzamento automatico  dei  bonifici  ricevuti
sul conto di pagamento di origine verso  il  conto  di  pagamento  di
destinazione detenuto presso il prestatore di  servizi  di  pagamento
ricevente,  per  un  periodo  di  12  mesi  a  decorrere  dalla  data
specificata nell'autorizzazione del  consumatore  all'esecuzione  del
servizio di trasferimento. Il  prestatore  di  servizi  di  pagamento
trasferente, se  cessa  di  accettare  i  bonifici  in  entrata  alla
scadenza dei 12  mesi  o  in  mancanza  di  richiesta  da  parte  del
consumatore del servizio di reindirizzamento, e' tenuto  a  informare
tempestivamente il pagatore  o  il  beneficiario  delle  ragioni  del
rifiuto dell'operazione di pagamento. 
  8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  6,  comma  2,  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il prestatore di  servizi
di pagamento trasferente assicura al  consumatore  la  fruizione  dei
servizi di pagamento fino al giorno precedente la data  indicata  dal
consumatore  nell'autorizzazione.  Il  prestatore   di   servizi   di
pagamento ricevente assicura la fruizione dei servizi di pagamento  a
partire  da  tale  data.  Il  prestatore  di  servizi  di   pagamento
trasferente non blocca gli strumenti di pagamento collegati al  conto
di   origine   prima   della   data    indicata    dal    consumatore
nell'autorizzazione. 
  9. Se il consumatore ha obblighi pendenti  che  non  consentono  la
chiusura del conto di pagamento di origine, il prestatore di  servizi
di pagamento trasferente ne informa immediatamente il consumatore. In
tal  caso,  resta  fermo  l'obbligo  del  prestatore  di  servizi  di
pagamento trasferente di effettuare tutte  le  operazioni  necessarie
all'esecuzione  del  servizio  di  trasferimento  entro   i   termini
previsti, ad eccezione della  chiusura  del  conto  di  pagamento  di
origine. L'esecuzione del servizio di trasferimento non  puo'  essere
condizionata alla restituzione da parte  del  consumatore  di  carte,
assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine. 
  10. La continuita' nella fruizione  dei  servizi  di  pagamento  e'
assicurata al consumatore anche quando il trasferimento del conto  e'
l'effetto di operazioni di cessione di rapporti  giuridici  ad  altro
prestatore di servizi di pagamento, secondo  quanto  stabilito  dalla
Banca d'Italia. 
 
                        Art. 126-sexiesdecies 
 
         Spese applicabili per il servizio di trasferimento 
 
  1. Il prestatore di servizi di pagamento  trasferente  fornisce  le
informazioni  richieste  dal  prestatore  di  servizi  di   pagamento
ricevente e relative all'elenco degli  ordini  permanenti  in  essere
relativi a bonifici e le informazioni  disponibili  sugli  ordini  di
addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici  ricorrenti  in
entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti  sul
conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza
addebito di spese a  carico  del  consumatore  o  del  prestatore  di
servizi di pagamento ricevente. 
  2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 4, il prestatore di
servizi di pagamento  trasferente  e  il  prestatore  di  servizi  di
pagamento ricevente  non  addebitano  spese  al  consumatore  per  il
servizio di trasferimento. 
  3. Per il periodo di sei mesi dal rilascio  dell'autorizzazione  da
parte  del  consumatore,  il  prestatore  di  servizi  di   pagamento
trasferente  e  il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  ricevente
consentono gratuitamente al consumatore l'accesso  alle  informazioni
che  lo  riguardano  rilevanti  per  l'esecuzione  del  servizio   di
trasferimento e relative  agli  ordini  permanenti  e  agli  addebiti
diretti in  essere  presso  il  medesimo  prestatore  di  servizi  di
pagamento. 
  4. Se nell'ambito del  servizio  di  trasferimento  il  consumatore
richiede la chiusura del conto di pagamento di  origine,  si  applica
l'articolo 126-septies, commi 1 e 3. 
 
                       Art. 126-septiesdecies 
 
               Obblighi informativi e responsabilita' 
 
  1. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione  dei
consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di
trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalita' con cui
queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai
sensi dei capi I e II-bis. 
  2. Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche  non
patrimoniale, in caso  di  mancato  rispetto  degli  obblighi  e  dei
termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il  prestatore
di servizi di pagamento inadempiente e'  tenuto  a  corrispondere  al
consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione
in mora, una somma di denaro, a titolo di  penale,  pari  a  quaranta
euro. Tale somma e' maggiorata inoltre per ciascun giorno di  ritardo
di un ulteriore importo determinato  applicando  alla  disponibilita'
esistente sul conto  di  pagamento  al  momento  della  richiesta  di
trasferimento un tasso annuo pari al valore piu' elevato  del  limite
stabilito ai sensi e in conformita' all'articolo 2,  comma  4,  della
legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento. 
 
                        Art. 126-octiesdecies 
 
    Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunitario 
 
  1. Il consumatore titolare di un conto  di  pagamento  che  intenda
aprire un conto di pagamento  in  un  altro  Stato  comunitario  puo'
richiedere assistenza al prestatore di servizi di pagamento presso il
quale detiene il conto. Se richiesto dal consumatore,  il  prestatore
di servizi di pagamento di origine: 
    a)  fornisce  gratuitamente  al   consumatore   le   informazioni
disponibili relative  agli  ordini  permanenti  di  bonifico  e  agli
addebiti diretti ordinati dal debitore attivi sul conto di pagamento,
nonche' quelle relative ai bonifici  in  entrata  ricorrenti  e  agli
addebiti diretti  ordinati  dal  creditore  eseguiti  sul  conto  del
consumatore nei precedenti tredici mesi. Il prestatore di servizi  di
pagamento di origine informa altresi' il consumatore che tale  elenco
non comporta per il nuovo prestatore di servizi  di  pagamento  alcun
obbligo di attivare servizi che esso non offre; 
    b) trasferisce l'eventuale saldo positivo del  conto  di  origine
verso il conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore  presso
il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purche' la richiesta del
consumatore identifichi con precisione il prestatore  di  servizi  di
pagamento e il conto di destinazione; 
    c) chiude il conto di pagamento di origine. 
  2.  Salvi  eventuali  obblighi   pendenti   del   consumatore   che
impediscono la chiusura del conto  di  pagamento,  il  prestatore  di
servizi di pagamento di origine esegue  le  operazioni  previste  dal
comma 1 alla data specificata dal  consumatore  nella  richiesta.  La
data e' fissata ad almeno sei giorni lavorativi dalla ricezione della
richiesta da parte del prestatore di servizi di pagamento di origine,
salvo diverso accordo con il consumatore. Il prestatore di servizi di
pagamento  di  origine   comunica   immediatamente   al   consumatore
l'eventuale  esistenza  di  obblighi  pendenti  che  impediscono   la
chiusura del conto di pagamento. 
 
                             Sezione III 
 
                            Conto di base 
 
                        Art. 126-noviesdecies 
 
                      Diritto al conto di base 
 
  1. Le banche,  la  societa'  Poste  italiane  s.p.a.  e  gli  altri
prestatori di servizi di pagamento abilitati  ad  offrire  servizi  a
valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi
di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un  conto  di
pagamento denominato in euro con caratteristiche di base,  "conto  di
base". 
  2. Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea,
senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di  residenza,  hanno
diritto all'apertura di un conto  di  base  nei  casi  e  secondo  le
modalita' previste dalla presente sezione. 
  3. Ai fini della presente  sezione,  per  consumatore  soggiornante
legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia  il  diritto
di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtu'  del
diritto dell'Unione o del diritto italiano,  compresi  i  consumatori
senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi  della  Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del
relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonche' ai sensi degli  altri
trattati internazionali in materia. 
 
                           Art. 126-vicies 
 
                     Apertura del conto di base 
 
  1. Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni in materia
di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del  terrorismo,  il
prestatore di servizi di pagamento puo'  rifiutare  la  richiesta  di
apertura di un conto di base solo in mancanza dei requisiti  previsti
dall'articolo 126-noviesdecies o se il consumatore e'  gia'  titolare
in Italia di un conto di pagamento che gli consente di  utilizzare  i
servizi indicati dall'allegato A salvo il caso di  trasferimento  del
conto  o  salvo  che  il  consumatore  dichiari  di   aver   ricevuto
comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento  che  il
conto verra' chiuso. A tal fine, prima di aprire un conto di base, il
prestatore di servizi di pagamento puo' chiedere  al  consumatore  di
dichiarare per iscritto se lo stesso e' gia' titolare in Italia di un
conto di pagamento che gli consente di  utilizzare  tutti  i  servizi
indicati dall'allegato A. 
  2. In caso di rifiuto di  apertura  del  conto,  il  prestatore  di
servizi di pagamento ne informa il consumatore immediatamente,  e  al
piu' tardi  entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla  ricezione  della
richiesta, per  iscritto  e  senza  spese,  indicando  le  specifiche
motivazioni del rifiuto e informando il cliente  delle  procedure  di
reclamo disponibili e della sua facolta' di inviare un  esposto  alla
Banca d'Italia o di adire i  sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale
delle controversie previsti dall'articolo 128-bis.  La  comunicazione
delle motivazioni  del  rifiuto  non  e'  tuttavia  dovuta  ove  tale
comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o  di
pubblica  sicurezza,  individuati  ai  sensi  dell'articolo  126,   o
ricorrano  altri  giustificati   motivi   ostativi   in   base   alle
disposizioni  in  materia  di  contrasto  del   riciclaggio   e   del
finanziamento del terrorismo. 
  3. L'apertura del  conto  di  base  non  puo'  essere  condizionata
all'acquisto di servizi accessori  o  di  azioni  del  prestatore  di
servizi di pagamento, salvo che questa condizione si applichi in modo
uniforme a tutta la clientela del prestatore di servizi di pagamento. 
 
                        Art. 126-vicies semel 
 
                  Caratteristiche del conto di base 
 
  1. Il conto  di  base  include,  a  fronte  di  un  canone  annuale
onnicomprensivo, il numero di  operazioni  annue  effettuabili  senza
addebito  di  ulteriori  spese  definito  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Il  decreto
individua, per uno o piu' profili di clientela ai quali il  conto  di
base e' destinato, un numero  di  operazioni  sufficiente  a  coprire
l'uso personale da parte del consumatore. Le operazioni e  i  servizi
inclusi  nel  conto  di  base  comprendono  almeno  quelli   elencati
nell'allegato  A,  nonche'  le  relative   eventuali   scritturazioni
contabili. Sul conto di base non possono essere concesse aperture  di
credito ne' sconfinamenti. 
  2. Il titolare del  conto  di  base  puo'  eseguire  le  operazioni
avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici  disponibili
presso il prestatore di servizi di pagamento per  i  conti  analoghi,
fermo restando il possibile  addebito  di  spese  per  le  operazioni
aggiuntive o in numero superiore. 
  3. Il titolare del conto  puo'  richiedere,  ma  il  prestatore  di
servizi di pagamento non puo' imporre, l'effettuazione di  operazioni
aggiuntive o in numero superiore a quello individuato  ai  sensi  del
comma 1. Alle spese  addebitabili  per  tali  operazioni  si  applica
l'articolo 126-vicies-bis. In ogni caso, il conto di  base  non  puo'
prevedere limiti al numero di  operazioni  che  il  consumatore  puo'
effettuare, in relazione ai  servizi  elencati  nell'allegato  A,  in
eccedenza rispetto  a  quanto  stabilito  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. 
  4.  Il  prestatore  di  servizi  di   pagamento   non   agisce   da
intermediario, a qualsiasi titolo, per la  conclusione  di  contratti
tra terzi fornitori di beni e servizi e titolari di conti di base. 
 
                         Art. 126-vicies bis 
 
                          Spese applicabili 
 
  1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri
fiscali previsti per legge, puo' essere addebitata  al  titolare  del
conto  per  il  numero  annuo  di  operazioni  individuato  ai  sensi
dell'articolo 126-vicies semel, comma  1,  e  le  relative  eventuali
scritturazioni contabili. 
  2. Il canone annuo onnicomprensivo  e  il  costo  delle  operazioni
aggiuntive o in numero superiore  sono  ragionevoli  e  coerenti  con
finalita' di inclusione finanziaria, avendo riguardo  al  livello  di
reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori  di
servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi  collegati  al
conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,  tenendo
anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati. 
  3. Il costo delle operazioni in numero superiore  non  e'  in  ogni
caso superiore a quello  pubblicizzato  dallo  stesso  prestatore  di
servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti  a  consumatori
con esigenze di base. 
 
                         Art. 126-vicies ter 
 
                               Recesso 
 
  1. Il consumatore puo' esercitare il diritto di  recesso  ai  sensi
dell'articolo 126-septies, commi 1 e 3. 
  2.  Il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  puo'  recedere  dal
contratto relativo al conto di base solo se ricorre una o piu'  delle
seguenti condizioni: 
    a) il consumatore ha usato intenzionalmente  il  conto  per  fini
illeciti; 
    b) alla data del 31 dicembre il conto risulta  incapiente  e  non
movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o  su  iniziativa
del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino  dei
fondi entro il termine di preavviso indicato al comma 3; 
    c) l'accesso al conto di base e' stato ottenuto  dal  consumatore
sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo; 
    d) il  consumatore  non  soggiorna  piu'  legalmente  nell'Unione
europea; 
    e) il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in
Italia un altro conto di pagamento che gli consente di  utilizzare  i
servizi indicati dall'allegato A. 
  3. In caso di  recesso,  il  prestatore  di  servizi  di  pagamento
comunica al consumatore i motivi del  recesso  con  un  preavviso  di
almeno due mesi per iscritto e senza spese. Nei casi di cui al  comma
2, lettere a) e c), il recesso ha  effetto  immediato.  Si  applicano
l'articolo 126-septies, comma 3 e, con riferimento alla comunicazione
delle motivazioni del recesso, l'articolo 126 e  le  disposizioni  in
materia  di  contrasto  del  riciclaggio  e  del  finanziamento   del
terrorismo. 
  4. Nella comunicazione del  recesso  il  consumatore  e'  informato
delle procedure di reclamo disponibili, della sua facolta' di inviare
un esposto alla Banca d'Italia o di adire i  sistemi  di  risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis. 
  5. Fermo restando il divieto di concedere  aperture  di  credito  o
sconfinamenti  sul  conto  di  base,  il  prestatore  di  servizi  di
pagamento puo' disporre, per eventuali situazioni di  incapienza,  la
sospensione dei servizi collegati al conto  fino  al  ripristino  dei
fondi. 
 
                       Art. 126-vicies quater 
 
       Conti di base per particolari categorie di consumatori 
 
  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita
la Banca d'Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente
svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici  ai  quali  il
conto di base e' offerto senza spese. Il medesimo  decreto  definisce
altresi' le condizioni e le modalita' per l'accesso ai conti di  base
gratuiti e le loro caratteristiche. 
 
                      Art. 126-vicies quinquies 
 
                   Informazioni sul conto di base 
 
  1. I prestatori di servizi di pagamento  forniscono  chiarimenti  e
informazioni  sul  conto  di  base,  secondo  quanto  previsto  dalle
disposizioni della Banca d'Italia. 
 
                       Art. 126-vicies sexies 
 
                       Educazione finanziaria 
 
  1. La Banca d'Italia  promuove  iniziative  dirette  a  fornire  ai
consumatori,  e  in  particolare  a  quelli  individuati   ai   sensi
dell'articolo 126-vicies quater, informazioni chiare e  comprensibili
sul conto di base, sulle  relative  condizioni  generali  di  prezzo,
sulle procedure per accedervi  e  sulle  possibilita'  di  ricorso  a
procedure alternative di risoluzione delle controversie. 
  2. La Banca d'Italia puo' promuovere  la  redazione  di  codici  di
condotta per  l'offerta  indipendente  di  iniziative  di  educazione
finanziaria da  parte  degli  intermediari,  finalizzate  a  favorire
l'orientamento  della  clientela  e  l'assistenza  per  la   gestione
responsabile delle finanze personali.». 
  2. Al comma 3-bis dell'articolo 128-bis del Titolo  VI,  Capo  III,
del decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  la  parola:
«reclamo» e' sostituita dalla seguente: «esposto» e  le  parole:  «al
reclamante» sono sostituite dalle seguenti: «all'esponente». 
  3. All'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «126-novies, comma  3»
sono inserite le seguenti: «126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies,
126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1,  e  126-vicies
quinquies»; 
    b) al comma 1, lettera c), dopo  le  parole:  «126-septies»  sono
inserite   le   seguenti:   «126-quinquiesdecies,   126-octiesdecies,
126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-vicies  semel,  126-vicies
ter, 127, comma 01»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica: 
    a) per l'inosservanza delle norme  contenute  nell'articolo  128,
comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni  di
controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione  ai
sistemi di risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  previsti
dall'articolo  128-bis,  nonche'  di   inottemperanza   alle   misure
inibitorie adottate  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'articolo
128-ter; 
    b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di
credito al consumo in una pluralita' di contratti  dei  quali  almeno
uno sia di importo inferiore al limite inferiore  previsto  ai  sensi
dell'articolo 122, comma 1, lettera a); 
    c) nel caso di mancata partecipazione ai siti  web  di  confronto
previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero di mancata  trasmissione
agli stessi siti web dei dati  necessari  per  il  confronto  tra  le
offerte.». 
                                    N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
              Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 23 luglio 2014,  sulla  comparabilita'  delle
          spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del
          conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con
          caratteristiche di base e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  28
          agosto 2014, n. L 257. 
              - Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,
          recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa  ai
          servizi di pagamento nel mercato interno, recante  modifica
          delle   direttive    97/7/CE,    2002/65/CE,    2005/60/CE,
          2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n. 36, S.O. 
              - La legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  recante  norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'art. 14, della legge 12 agosto 2016, n.
          170 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2015),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 204 del  1  settembre
          2016, cosi' recita: 
              "Art. 14. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          della direttiva 2014/92/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla  comparabilita'  delle
          spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del
          conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con
          caratteristiche di base. 
              1. Nell'esercizio della delega per  l'attuazione  della
          direttiva  2014/92/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla  comparabilita'  delle
          spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del
          conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con
          caratteristiche di base, il Governo e'  tenuto  a  seguire,
          oltre le procedure, i principi e criteri direttivi  di  cui
          all'art. 1, comma 1, anche i seguenti  principi  e  criteri
          direttivi specifici: 
                a)  apportare  al  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  le   modifiche
          necessarie  al  corretto  e  integrale  recepimento   della
          direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati  adottati
          dalla Commissione europea, prevedendo,  ove  opportuno,  il
          ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia; le
          disposizioni  di  attuazione  della  Banca  d'Italia   sono
          emanate  senza  necessita'  di  previa  deliberazione   del
          Comitato interministeriale per il credito  e  il  risparmio
          (CICR); nell'esercizio dei poteri  regolamentari  la  Banca
          d'Italia   tiene   conto   delle   linee   guida    emanate
          dall'Autorita' bancaria europea ai  sensi  della  direttiva
          2014/92/UE e  assicura  il  coordinamento  con  la  vigente
          disciplina applicabile al conto di pagamento ai  sensi  del
          titolo  VI  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 385 del 1993; 
                b)  designare  la  Banca  d'Italia  quale   autorita'
          amministrativa competente e  quale  punto  di  contatto  ai
          sensi degli articoli 21 e 22  della  direttiva  2014/92/UE,
          attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine  previsti
          dalla medesima direttiva; 
                c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti
          dalla direttiva 2014/92/UE e dall'art. 127, comma  01,  del
          testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n.  385,  le  sanzioni  amministrative  previste  dal
          medesimo testo unico per l'inosservanza delle  disposizioni
          del titolo VI dello stesso testo unico; 
                d) avvalersi della  facolta'  di  non  applicare,  se
          rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla  Banca  d'Italia  e
          alla Cassa depositi e prestiti Spa; 
                e) con riferimento  al  documento  informativo  sulle
          spese previsto dall'art. 4 della direttiva 2014/92/UE: 
                  1) consentire che sia  richiesta  l'inclusione  nel
          documento informativo di un indicatore sintetico dei  costi
          complessivi che sintetizzi i costi totali annui  del  conto
          di pagamento per i consumatori; 
                  2)  prevedere  che  il  documento  informativo  sia
          fornito insieme con le altre  informazioni  precontrattuali
          richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto  di
          pagamento; 
                f) con riferimento al riepilogo delle spese  previsto
          dall'art. 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che  esso
          sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle
          comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina
          applicabile al conto di pagamento; 
                g) nel dare attuazione alle disposizioni dell'art.  7
          della direttiva 2014/92/UE sui siti internet di  confronto,
          fare  riferimento  per  quanto  possibile  alle  iniziative
          private e prevedere che  tali  disposizioni  tengano  conto
          dell'entrata  in  vigore  della  disciplina   relativa   al
          documento informativo sulle  spese  e  al  riepilogo  delle
          spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della
          direttiva 2014/92/UE; 
                h) per quanto concerne il trasferimento del conto  di
          pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE: 
                  1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli
          articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,
          n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                  2) stabilire che, quando il prestatore  di  servizi
          di pagamento trasferente cessa di accettare i  bonifici  in
          entrata e gli addebiti diretti sul conto di  pagamento  del
          consumatore,  e'  tenuto  a  informare  tempestivamente  il
          pagatore  o  il  beneficiario  delle  ragioni  del  rifiuto
          dell'operazione di pagamento; 
                  3)   valutare   se   introdurre    meccanismi    di
          trasferimento alternativi, purche' siano nell'interesse dei
          consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel
          rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE; 
                i) con  riferimento  alla  disciplina  del  conto  di
          pagamento con caratteristiche di base, di cui  al  capo  IV
          della direttiva 2014/92/UE: 
                  1)  imporre  l'obbligo  di  offrire  il  conto   di
          pagamento con caratteristiche di  base  alle  banche,  alla
          societa' Poste italiane Spa  e  agli  altri  prestatori  di
          servizi di pagamento relativamente ai servizi di  pagamento
          che essi gia' offrono; 
                  2)  prevedere  che  i  prestatori  di  servizi   di
          pagamento possano rifiutare  la  richiesta  di  accesso  al
          conto di  pagamento  con  caratteristiche  di  base  se  il
          consumatore e' gia' titolare  in  Italia  di  un  conto  di
          pagamento che gli consente di utilizzare i servizi  di  cui
          all'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo
          il caso di trasferimento del conto, oppure  per  motivi  di
          contrasto  del  riciclaggio   e   del   finanziamento   del
          terrorismo; 
                  3) prevedere la possibilita' di  includere,  tra  i
          servizi che i  prestatori  di  servizi  di  pagamento  sono
          tenuti  a  offrire  con   il   conto   di   pagamento   con
          caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a
          quelli previsti dall'art. 17, paragrafo 1, della  direttiva
          2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori  a
          livello nazionale,  esclusa  la  concessione  di  qualsiasi
          forma di affidamento; 
                  4) per i servizi inclusi nel conto di pagamento con
          caratteristiche  di  base,  diversi  da  quelli  richiamati
          dall'art. 17,  paragrafo  5,  della  direttiva  2014/92/UE,
          prevedere, ove opportuno, un numero  minimo  di  operazioni
          comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e
          il  costo  delle  eventuali  operazioni   eccedenti   siano
          ragionevoli  e  coerenti  con   finalita'   di   inclusione
          finanziaria; 
                  5) esercitare la facolta', prevista  dall'art.  18,
          paragrafo  4,  della  direttiva  2014/92/UE,  di  ammettere
          l'applicazione di diversi regimi tariffari  a  seconda  del
          livello   di   inclusione   bancaria    del    consumatore,
          individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate
          alle quali il conto di  pagamento  con  caratteristiche  di
          base e' offerto senza spese; 
                  6) promuovere  misure  a  sostegno  dell'educazione
          finanziaria dei consumatori piu' vulnerabili, fornendo loro
          orientamento e  assistenza  per  la  gestione  responsabile
          delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che  le
          organizzazioni di  consumatori  e  le  autorita'  nazionali
          possono fornire  loro  e  incoraggiare  le  iniziative  dei
          prestatori di servizi di pagamento  volte  a  combinare  la
          fornitura di un conto di pagamento con  caratteristiche  di
          base con servizi indipendenti di educazione finanziaria; 
                l) mantenere, ove non in contrasto con  la  direttiva
          2014/92/UE, le disposizioni vigenti  piu'  favorevoli  alla
          tutela dei consumatori; 
                m) apportare alla normativa vigente le abrogazioni  e
          le modificazioni occorrenti ad assicurare il  coordinamento
          con le disposizioni  emanate  in  attuazione  del  presente
          articolo. 
              2.  Dall'attuazione  del  presente  art.   non   devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              - Il testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n. 385 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre
          1993, n. 230, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'art.  7  della  legge  29
          luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              - Il decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,
          recante attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente
          la prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a
          scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e
          di finanziamento del  terrorismo  nonche'  della  direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. 
              - Il testo dell'art. 2  del  decreto-legge  24  gennaio
          2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2015, n. 33, recante misure urgenti  per  il  sistema
          bancario e  gli  investimenti,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 marzo 2015, n. 70, S.O., come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note all'art. 2. 
              -  Per  i  riferimenti  all'art.   2-bis   del   citato
          decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,  si  veda  nelle  note
          all'art. 2. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo del comma 3-bis  dell'articolo  128-bis  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 128-bis. Risoluzione delle controversie 
              1 - 3 (Omissis). 
              3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un  esposto  da
          parte della clientela dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,
          indica all'esponente la possibilita'  di  adire  i  sistemi
          previsti dal presente articolo.". 
              - Il testo dei commi 1 e 4 dell'articolo 144 del citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993,  come  modificati  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 144. Altre sanzioni amministrative alle  societa'
          o enti 
              1.  Nei  confronti  delle  banche,  degli  intermediari
          finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti  di
          moneta elettronica,  degli  istituti  di  pagamento  e  dei
          soggetti  ai  quali  sono  state  esternalizzate   funzioni
          aziendali  essenziali  o  importanti,  nonche'  di   quelli
          incaricati della revisione legale dei conti, si applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000  fino  al
          10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni: 
                a) inosservanza degli articoli 18, comma 4,  26,  28,
          comma 2-ter, 34, comma 2,  35,  49,  51,  52,  52-bis,  53,
          53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2  e  4,  66,
          67,  67-ter,  68,   69-quater,   69-quinquies,   69-octies,
          69-novies,        69-sexiesdecies,         69-noviesdecies,
          69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in  relazione  agli
          articoli  26,  52,  61,  comma  5,  64,  commi   2   e   4,
          114-quinquies.1,   114-quinquies.2,   114-quinquies.3,   in
          relazione agli articoli 26 e 52,  114-octies,  114-undecies
          in  relazione  agli  articoli  26  e   52,   114-duodecies,
          114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1,  145,  comma
          3,  146,  comma  2,  147,  o  delle  relative  disposizioni
          generali   o   particolari   impartite   dalle    autorita'
          creditizie; 
                b)  inosservanza  degli  articoli  116,   123,   124,
          126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi  3  e
          4,    126-duodecies,     126-quaterdecies,     comma     1,
          126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies o  delle
          relative  disposizioni  generali  o  particolari  impartite
          dalle autorita' creditizie; 
                c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2  e  4,
          118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3  e  4,  125-bis,
          commi  1,  2,  3  e  4,  125-octies,  commi  2  e  3,  126,
          126-quinquies,   comma    2,    126-sexies,    126-septies,
          126-quinquiesdecies,  126-octiesdecies,   126-noviesdecies,
          comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127,
          comma  01  e  128-decies,  comma  2,   o   delle   relative
          disposizioni  generali  o   particolari   impartite   dalle
          autorita' creditizie; 
                d) inserimento nei  contratti  di  clausole  nulle  o
          applicazione alla clientela di  oneri  non  consentiti,  in
          violazione dell'articolo 40-bis o  del  titolo  VI,  ovvero
          offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma
          8; 
                e)  inserimento  nei  contratti  di  clausole  aventi
          l'effetto di imporre al debitore oneri superiori  a  quelli
          consentiti per il recesso o il rimborso  anticipato  ovvero
          ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte  del
          cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle  somme
          allo stesso dovute per effetto del recesso; 
                e-bis) inosservanza, da parte delle  banche  e  degli
          intermediari   finanziari   iscritti   nell'albo   previsto
          dall'articolo 106, degli articoli  120-octies,  120-novies,
          120-un-decies,        120-duodecies,         120-terdecies,
          120-quaterdecies,   120-septiesdecies,    120-octiesdecies,
          120-noviesdecies. 
              (Omissis). 
              4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica: 
              a)   per   l'inosservanza   delle    norme    contenute
          nell'articolo 128, comma 1, ovvero  nei  casi  di  ostacolo
          all'esercizio delle  funzioni  di  controllo  previste  dal
          medesimo articolo 128, di mancata adesione  ai  sistemi  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   previsti
          dall'articolo  128-bis,  nonche'  di  inottemperanza   alle
          misure inibitorie adottate dalla Banca  d'Italia  ai  sensi
          dell'articolo 128-ter; 
              b) nel caso di frazionamento artificioso  di  un  unico
          contratto di  credito  al  consumo  in  una  pluralita'  di
          contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore  al
          limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma
          1, lettera a); 
              c) nel caso di mancata partecipazione ai  siti  web  di
          confronto previsti dall'articolo 126-terdecies,  ovvero  di
          mancata  trasmissione  agli  stessi  siti  web   dei   dati
          necessari per il confronto tra le offerte. 
              (Omissis).".