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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 35

Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. (17G00048)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • 3
  • Organismi di gestione collettiva
    Sezione I
    Rappresentanza dei titolari dei diritti e adesione agli organismi di gestione collettiva
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Organizzazione ed organi degli organismi di gestione collettiva
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • Gestione dei proventi dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • Gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva e relazioni con gli utilizzatori
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • Trasparenza e comunicazioni
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • Concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali diffuse su reti di comunicazione elettronica online
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • Risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44

  • Ulteriori disposizioni attinenti al diritto d'autore
  • 45
  • Disposizioni transitorie e finali
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-4-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista  la  direttiva  2014/26/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei  diritti
d'autore e dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali  per  l'uso  online
nel mercato interno; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2015  e,  in
particolare, l'articolo 20; 
  Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in  particolare,  l'articolo
14; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,
recante protezione del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi
al suo esercizio; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni,
recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive  modificazioni,
relativa  alla  istituzione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  e  norme  sui  sistemi   delle   telecomunicazioni   e
radiotelevisivo; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
1997, n. 59; 
  Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'articolo 10 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
relativi al trasferimento al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per  l'informazione  e  l'editoria  -  in
materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria; 
  Vista  la  legge  9  gennaio  2008,  n.  2,  recante   disposizioni
concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  e  successive
modificazioni,  recante  attuazione   della   direttiva   2006/43/CE,
relativa  alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014,  n.  171,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante  disposizioni
urgenti in materia di spettacolo e attivita'  culturali,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante  disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
2012, n. 27, e, in particolare, l'articolo 39; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
dicembre 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  59  dell'11
marzo  2013,  recante  individuazione,  nell'interesse  dei  titolari
aventi diritto, dei requisiti minimi  necessari  ad  un  razionale  e
corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi
al diritto d'autore, di cui alla legge 22  aprile  1941,  n.  633,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio
2014, recante riordino della materia del diritto connesso al  diritto
d'autore, di cui alla legge 22 aprile  1941,  n.  633,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 dicembre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 marzo 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  il  Ministro   della   giustizia   e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto  provvede  al  recepimento  nell'ordinamento
nazionale della direttiva 2014/26/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei  diritti
d'autore e dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali  per  l'uso  online
nel mercato  interno.  Esso  stabilisce  i  requisiti  necessari  per
garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e
dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione  collettiva
e delle entita' di gestione indipendente, nonche' i requisiti per  la
concessione di licenze multiterritoriali da  parte  di  organismi  di
gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso  online  di  opere
musicali nel mercato interno. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - La direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore  e
          dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di   licenze
          multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso
          online nel mercato interno (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 marzo 2014, n. L 84. 
              - Il testo dell'art. 20 della legge 12 agosto 2016,  n.
          170 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          legge  di  delegazione  europea  2015)   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita: 
              «Art. 20. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          della direttiva 2014/26/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione  collettiva
          dei  diritti  d'autore  e  dei  diritti  connessi  e  sulla
          concessione di licenze multiterritoriali per i  diritti  su
          opere musicali per l'uso online nel mercato interno 
              1. Nell'esercizio della delega per  l'attuazione  della
          direttiva  2014/26/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione  collettiva
          dei  diritti  d'autore  e  dei  diritti  connessi  e  sulla
          concessione di licenze multiterritoriali per i  diritti  su
          opere musicali per l'uso online  nel  mercato  interno,  il
          Governo si attiene, oltre ai principi e  criteri  direttivi
          di cui all'art. 1, comma 1, anche ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi specifici: 
              a) assicurare che la Societa' italiana degli autori  ed
          editori  e  gli  altri  organismi  di  gestione  collettiva
          garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza  e
          rappresentativita', comunque adeguati a fornire ai titolari
          dei diritti  una  puntuale  rendicontazione  dell'attivita'
          svolta nel loro interesse; 
              b) vietare  alla  Societa'  italiana  degli  autori  ed
          editori e agli altri organismi di  gestione  collettiva  di
          imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo  che  non
          sia oggettivamente necessario per  la  gestione  e  per  la
          protezione dei loro diritti e interessi; 
              c) definire  i  requisiti  di  adesione  alla  Societa'
          italiana degli autori ed editori e agli altri organismi  di
          gestione  collettiva  sulla  base  di  criteri   oggettivi,
          trasparenti e non discriminatori; 
              d) prescrivere che gli statuti della Societa'  italiana
          degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione
          collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati  ed  efficaci
          meccanismi di partecipazione dei loro  membri  al  processo
          decisionale dell'organismo; 
              e) stabilire che la Societa' italiana degli  autori  ed
          editori  e  gli  altri  organismi  di  gestione  collettiva
          distribuiscano regolarmente e con la  necessaria  diligenza
          gli importi dovuti ai titolari dei diritti che  hanno  loro
          conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove
          mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario  nel
          corso  del  quale  sono  stati  incassati  i  proventi  dei
          diritti; 
              f) prevedere che la Societa' italiana degli  autori  ed
          editori  e  gli  altri  organismi  di  gestione  collettiva
          ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con
          criteri di economicita',  quanto  piu'  possibile  su  base
          analitica, in rapporto  alle  singole  utilizzazioni  delle
          opere; 
              g) prevedere che gli  utilizzatori  siano  obbligati  a
          presentare alla Societa' italiana degli autori ed editori e
          agli altri organismi di gestione collettiva,  nel  rispetto
          dei  tempi  richiesti,  rapporti  periodici   di   utilizzo
          accurati, predisposti sulla base di un  modello  tipizzato,
          nonche'  ogni   informazione   necessaria   relativa   alle
          utilizzazioni  oggetto  delle  licenze  o  dei   contratti;
          stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale  obbligo,
          conseguenti  sanzioni  amministrative,  fermo  restando  il
          diritto alle azioni civili; 
              h) assicurare la messa a disposizione, da  parte  della
          Societa' italiana degli autori ed  editori  e  degli  altri
          organismi di gestione collettiva, di procedure  efficaci  e
          tempestive    per    il    trattamento     dei     reclami,
          l'implementazione  di  sistemi  efficienti  di  risoluzione
          alternativa delle controversie e  il  ricorso  a  procedure
          giurisdizionali,  nei  termini  di   cui   alla   direttiva
          2014/26/UE; 
              i) riformare l'attivita' di riscossione della  Societa'
          italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di
          gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e  la
          diligenza e in particolare, con  riferimento  all'attivita'
          dei  mandatari  territoriali,  da   garantire   trasparenti
          modalita' di selezione  pubblica  sulla  base  di  adeguati
          requisiti  di  professionalita'  e  di   onorabilita',   il
          rafforzamento dei controlli sul  loro  operato,  un'equa  e
          proporzionata distribuzione territoriale nonche' l'uniforme
          applicazione   delle   tariffe   stabilite,   evitando   la
          costituzione  di  situazioni  di  potenziale  conflitto  di
          interessi e di cumulo di mandati incompatibili; 
              l) prevedere forme di riduzione o  di  esenzione  dalla
          corresponsione  dei   diritti   d'autore   riconosciute   a
          organizzatori di spettacoli dal  vivo  con  meno  di  cento
          partecipanti, ovvero con  giovani  esordienti  titolari  di
          diritti d'autore, nonche' in caso di  eventi  o  ricorrenze
          particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e
          delle attivita' culturali e del turismo, garantendo che, in
          tali ipotesi, la Societa' italiana degli autori ed  editori
          remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti; 
              m) assicurare la trasparenza  della  Societa'  italiana
          degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione
          collettiva  attraverso  la   previsione   dell'obbligo   di
          pubblicazione, nei rispettivi siti internet, dello statuto,
          delle condizioni di adesione, della tipologia di  contratti
          applicabile,  delle  tariffe  e  delle  linee  di  politica
          generale  sulla  distribuzione  degli  importi  dovuti   ai
          titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale
          nonche', per gli organismi di gestione collettiva  operanti
          in virtu' di specifiche disposizioni di  legge,  attraverso
          la previsione dell'obbligo di trasmettere alle  Camere  una
          relazione annuale sui risultati dell'attivita' svolta; 
              n) ridefinire, in conformita' alle  disposizioni  della
          direttiva  2014/26/UE   e   sulla   base   delle   esigenze
          rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per
          le   imprese   che   intendono   svolgere   attivita'    di
          intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti
          dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          previsto  dall'art.  39,  comma  3,  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n.  27,  prevedendone  la  conseguente
          riforma.». 
              - La direttiva  95/46/CE  del  Parlamento  europeo  del
          Consiglio relativa alla tutela delle  persone  fisiche  con
          riguardo al trattamento dei dati  personali,  nonche'  alla
          libera  circolazione  di  tali  dati  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 23 novembre 1995, n. L 281. 
              -  L'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art. 14. Decreti legislativi. 
              1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai  sensi
          dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
          della  Repubblica  con   la   denominazione   di   «decreto
          legislativo» e  con  l'indicazione,  nel  preambolo,  della
          legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
          ministri  e  degli  altri  adempimenti   del   procedimento
          prescritti dalla legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 22  aprile  1941,  n.  633  (Protezione  del
          diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
          1941, n. 166. 
              - La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela
          della  concorrenza  e  del  mercato)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              -  La  legge  31  luglio  1997,  n.  249   (Istituzione
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e  norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177,
          S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368
          (Istituzione del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  26  ottobre
          1998, n. 250. 
              - Il testo dell'art.  52  del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300  (riforma  dell'organizzazione   del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999,  n.
          203, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 52. Attribuzioni. 
              1. Il ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali
          esercita, anche in base alle norme del decreto  legislativo
          20 ottobre 1998, n. 368, e del testo  unico  approvato  con
          decreto  legislativo  29   ottobre   1999,   n.   490,   le
          attribuzioni  spettanti  allo  Stato  in  materia  di  beni
          culturali e  ambientali,  spettacolo  e  sport,  eccettuate
          quelle attribuite, anche dal  presente  decreto,  ad  altri
          ministeri o ad agenzie, e fatte  in  ogni  caso  salve,  ai
          sensi e per gli effetti degli articoli 1,  comma  2,  e  3,
          comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          le  funzioni  conferite  dalla  vigente  legislazione  alle
          regioni ed agli enti locali. 
              2.  Al  ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni esercitate  dal  dipartimento
          per  l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in  materia  di
          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
          promozione delle attivita' culturali.». 
              -  La  legge  9  gennaio  2008,  n.   2   (Disposizioni
          concernenti la Societa' italiana degli autori  ed  editori)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2008,  n.
          21. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39
          (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga  la  direttiva  84/253/CEE)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di  organizzazione  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, degli  uffici  della  diretta  collaborazione  del
          Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
          performance,  a  norma   dell'art.   16,   comma   4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  novembre  2014,  n.
          274. 
              - Il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64  (Disposizioni
          urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2010, n. 100. 
              - La legge 29  giugno  2010,  n.  100  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010,
          n.  64,  recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di
          spettacolo  e  attivita'  culturali)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2010, n. 150. 
              - Il testo del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la  competitivita')  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, S.O..  Il  testo
          dell'art. 39 dello stesso, abrogato dal  presente  decreto,
          recava: «Liberalizzazione  del  sistema  di  vendita  della
          stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia  di
          diritti connessi al diritto d'autore.». 
              - La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
          recante  disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo
          sviluppo  delle  infrastrutture  e  la  competitivita')  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012,  n.  71,
          S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2014/26/UE si veda nelle note alle premesse.