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DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2017, n. 26

Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. (17G00037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2017
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Testo in vigore dal: 1-4-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea  ed,   in
particolare, l'articolo 33; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre ed, in particolare, l'articolo 2; 
  Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante  disciplina  della
preparazione e del commercio dei mangimi; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n.  507,  recante
depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25  giugno  1999,
n. 205; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  767/2009  del  13   luglio   2009
sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che  modifica  il
regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga  le  direttive  79/373/CEE
del  Consiglio,  80/511/CEE   della   Commissione,   82/471/CEE   del
Consiglio,  83/228/CEE  del  Consiglio,  93/74/CEE   del   Consiglio,
93/113/CE del Consiglio e  96/25/CE  del  Consiglio  e  la  decisione
2004/217/CE della Commissione e in particolare l'articolo 31; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1  recante  disposizioni
urgenti per la distruzione del  materiale  specifico  a  rischio  per
encefalopatie spongiformi bovine e delle  proteine  animali  ad  alto
rischio, nonche' per l'ammasso  pubblico  temporaneo  delle  proteine
animali a basso rischio, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2001, n. 49; 
  Vista la legge del 3 febbraio 2011, n. 4  recante  disposizioni  in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari; 
  Visto il decreto  legislativo  10  maggio  2004,  n.  149,  recante
attuazione della direttiva 2001/102/CE, della  direttiva  2002/32/CE,
della direttiva 2003/57/CE e della  direttiva  2003/100/CE,  relative
alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione  degli
animali; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1997,  n.  45,  recante
attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in
materia di alimenti dietetici per animali; 
  Visto il decreto legislativo del 5 aprile  2006,  n.  190,  recante
disciplina sanzionatoria per le violazioni del  regolamento  (CE)  n.
178/2002 che stabilisce i  principi  e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel  settore  della  sicurezza
alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti  per  l'igiene
dei mangimi; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2009,  n.  142,  recante
disciplina sanzionatoria per la  violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per  l'igiene
dei mangimi; 
  Visto il decreto legislativo 17 giugno  2003,  n.  223,  attuazione
delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE  relative  all'organizzazione
dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 ottobre 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
Stato, Regioni e Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  nella
seduta del 10 novembre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro  della  salute,
il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e il Ministro per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.  767/2009
del  13  luglio  2009  del  Parlamento  europeo   e   del   Consiglio
sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che  modifica  il
regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga  le  direttive  79/373/CEE
del  Consiglio,  80/511/CEE   della   Commissione,   82/471/CEE   del
Consiglio,  83/228/CEE  del  Consiglio,  93/74/CEE   del   Consiglio,
93/113/CE del Consiglio e  96/25/CE  del  Consiglio  e  la  decisione
2004/217/CE della Commissione, di seguito denominato «regolamento». 
  2. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni
dell'articolo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'art. 2 della legge 7 ottobre  2014,  n.
          154 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          legge di delegazione  europea  2013  -  secondo  semestre),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  28  ottobre  2014,  n.
          251, cosi' recita: 
              «Art.  2  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare,  ai  sensi  dell'art.  33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni  dalla
          data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,
          disposizioni recanti sanzioni penali o  amministrative  per
          le violazioni di obblighi contenuti  in  direttive  europee
          attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa   o   in
          regolamenti dell'Unione europea  pubblicati  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, per  le  quali  non
          sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.». 
              - La legge 15 febbraio 1963, n. 281  (Disciplina  della
          preparazione e del commercio dei  mangimi),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1963, n. 82. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  1999,  n.  507
          (Depenalizzazione dei reati minori e  riforma  del  sistema
          sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge  25  giugno
          1999, n. 205), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 1999, n. 306, S.O. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  767/2009  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  sull'immissione  sul  mercato  e
          sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento  (CE)  n.
          1831/2003  e  che  abroga  le  direttive   79/373/CEE   del
          Consiglio, 80/511/CEE  della  Commissione,  82/471/CEE  del
          Consiglio,  83/228/CEE   del   Consiglio,   93/74/CEE   del
          Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio
          e  la  decisione  2004/217/CE  della   Commissione   (Testo
          rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 1°
          settembre 2009, n. L 229. 
              - Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1  (Disposizioni
          urgenti  per  la  distruzione  del  materiale  specifico  a
          rischio  per  encefalopatie  spongiformi  bovine  e   delle
          proteine animali ad alto  rischio,  nonche'  per  l'ammasso
          pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
          Ulteriori interventi urgenti per  fronteggiare  l'emergenza
          derivante  dall'encefalopatia   spongiforme   bovina),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8. 
              - La legge 9 marzo 2001, n. 49 (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1,
          recante  disposizioni  urgenti  per  la   distruzione   del
          materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi
          bovine e delle proteine animali ad  alto  rischio,  nonche'
          per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali  a
          basso rischio), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  12
          marzo 2001, n. 59. 
              - La legge 3  febbraio  2011,  n.  4  (Disposizioni  in
          materia  di  etichettatura  e  di  qualita'  dei   prodotti
          alimentari), e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          febbraio 2011, n. 41. 
              -  Il  decreto  legislativo  10  maggio  2004,  n.  149
          (Attuazione della direttiva  2001/102/CE,  della  direttiva
          2002/32/CE, della direttiva 2003/57/CE  e  della  direttiva
          2003/100/CE,  relative  alle  sostanze   ed   ai   prodotti
          indesiderabili  nell'alimentazione   degli   animali),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2004, n. 139. 
              - Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.  45
          (Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE  e
          95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo  1997,  n.  54,
          S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.   190
          (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
          (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi  e  i  requisiti
          generali   della   legislazione   alimentare,    istituisce
          l'Autorita' europea per la  sicurezza  alimentare  e  fissa
          procedure  nel  settore  della  sicurezza  alimentare),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  183/2005  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  che  stabilisce  requisiti  per
          l'igiene  dei  mangimi  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.   8
          febbraio 2005, n. L 35.  Entrato  in  vigore  l'8  febbraio
          2005. 
              - Il decreto legislativo  14  settembre  2009,  n.  142
          (Disciplina   sanzionatoria   per   la   violazione   delle
          disposizioni  del  regolamento   (CE)   n.   183/2005   che
          stabilisce  i  requisiti  per  l'igiene  dei  mangimi),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  14  ottobre  2009,  n.
          239. 
              -  Il  decreto  legislativo  17  giugno  2003,  n.  223
          (Attuazione  delle  direttive   2000/77/CE   e   2001/46/CE
          relative all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel
          settore dell'alimentazione animale),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          767/2009 si veda nelle note alle premesse.