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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 221

Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell'articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122. (16G00231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2016
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 11-12-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione; 
  Visto il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e  successive
modificazioni, recante approvazione del testo definitivo  del  codice
della navigazione; 
  Visto  l'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive  modificazioni,  recante  disciplina   dell'attivita'   di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 7 luglio 2016,  n.  122,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi di appartenenza  dell'Italia  all'Unione
europea - Legge europea 2015-2016 e, in particolare,  l'articolo  24,
commi 11 e 12, che delega il Governo ad adottare, entro il 31  luglio
2016, un decreto  legislativo  recante  riordino  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali  e
contributivi in  favore  delle  imprese  marittime  finalizzato  alla
definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi  gli
investimenti  nel  settore  marittimo   e   favorisca   la   crescita
dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale; 
  Visto, in particolare, l'articolo 24, comma 13,  che  prevede  che,
qualora il termine per l'espressione  dei  pareri  scada  nei  trenta
giorni che precedono la scadenza del termine di cui al  citato  comma
11, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi; 
  Visto, altresi',  l'articolo  24,  comma  15,  che  stabilisce  che
dall'attuazione della citata  delega  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori  oneri  a  carico  della   finanza   pubblica   e   che   le
Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva
competenza  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a  legislazione  vigente,  nonche'  che,  in  conformita'
all'articolo 17, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
qualora il decreto legislativo di cui al citato  comma  11  determini
nuovi o maggiori oneri  che  non  trovino  compensazione  al  proprio
interno,  il  decreto  stesso  e'  emanato  solo  successivamente   o
contestualmente alla data di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016); 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1998,  n.  30,  e  successive
modificazioni, recante  disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del
settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione. 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  aprile   2012,   n.   44,   recante
disposizioni urgenti in materia  di  semplificazioni  tributarie,  di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e  disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni, recante  approvazione  del  testo
unico delle imposte sui redditi; 
  Visti, in particolare, gli articoli 155 e 157  del  citato  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, relativi  alla  determinazione  della  base
imponibile per alcune imprese marittime; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 ottobre 2016; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
 
 
                  Il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 152 del regio decreto 30 marzo 1942,  n.  327,
  recante  approvazione  del  testo  definitivo  del   codice   della
  navigazione 
 
  1. All'articolo 152, primo comma, del regio decreto 30 marzo  1942,
n. 327, recante approvazione del testo definitivo  del  codice  della
navigazione e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Qualora  non
sia   possibile   acquisire   espressa   dichiarazione    da    parte
dell'autorita' marittima o consolare straniera dell'avvenuta presa in
consegna da parte di quest'ultima dell'atto di nazionalita', o  altro
documento equipollente, la  durata  del  passavanti  provvisorio  non
potra' essere superiore a sessanta giorni e dovra' riportare i motivi
della mancata acquisizione  della  dichiarazione  di  cui  sopra.  Il
passavanti provvisorio sara' rinnovabile secondo quanto  previsto  ai
periodi dal primo  al  terzo  previo  ottenimento  del  rilascio  del
relativo certificato di cancellazione dalle matricole  dell'autorita'
marittima  straniera  ai  fini  dell'immatricolazione  nei   registri
nazionali.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              La Costituzione della  Repubblica  Italiana,  approvata
          dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947,  promulgata
          dal Capo provvisorio dello Stato il  27  dicembre  1947  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  1947,  n.
          298, edizione straordinaria. 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo dell'art. 118 della  Costituzione
          della Repubblica Italiana: 
                «Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio  unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di intesa e coordinamento nella materia  della  tutela  dei
          beni culturali. 
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              La legge  7  luglio  2016,  n.  122  (Disposizioni  per
          l'adempimento degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia all'Unione europea - Legge europea  2015-2016),
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8  luglio  2016,  n.
          158. 
              - Si riporta il testo dell'art. 24, comma 11,  12,  13,
          15, della citata legge 7 luglio 2016, n. 122: 
                «Art. 24 (Modifiche al regime di determinazione della
          base imponibile per alcune imprese marittime.  Decisione  C
          (2015) 2457 del 13 aprile 2015. Delega al  Governo  per  il
          riordino  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
          incentivi in favore delle imprese marittime). - (Omissis). 
              11. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  il  31
          luglio 2016, un decreto  legislativo  recante  il  riordino
          delle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia   di
          incentivi fiscali, previdenziali e contributivi  in  favore
          delle imprese marittime finalizzato alla definizione di  un
          sistema  maggiormente   competitivo   che   incentivi   gli
          investimenti nel settore marittimo e favorisca la  crescita
          dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale. 
              12.   Fermo   restando   il   rispetto   dei   principi
          fondamentali dell'Unione europea e, in  particolare,  delle
          disposizioni sugli aiuti di Stato e sulla  concorrenza,  il
          decreto legislativo di cui al  comma  11  e'  adottato  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) semplificazione e accelerazione  dei  procedimenti
          amministrativi per l'accesso e la  fruizione  dei  benefici
          fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore; 
                b) per quanto attiene alle  navi  traghetto  ro-ro  e
          ro-ro/pax  adibite  a  traffici   commerciali   tra   porti
          appartenenti  al  territorio  nazionale,   continentale   e
          insulare, anche a seguito o in  precedenza  di  un  viaggio
          proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione
          dei benefici fiscali e degli  sgravi  contributivi  di  cui
          agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.
          457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          1998, n. 30, ed all'art. 157 del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  alle  sole  imprese  che  imbarcano  sulle  stesse
          esclusivamente personale italiano o comunitario; 
                c) semplificazione  e  riordino  della  normativa  di
          settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica. 
              13. Il decreto  legislativo  di  cui  al  comma  11  e'
          adottato su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  acquisito  il  parere  delle   Commissioni
          parlamentari competenti anche per i profili finanziari,  da
          esprimere entro trenta giorni dalla  data  di  trasmissione
          del relativo schema, decorsi i quali il decreto legislativo
          puo'  essere  comunque  emanato.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione dei pareri parlamentari di  cui  al  presente
          comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
          termine di cui al comma 11 o successivamente,  quest'ultimo
          e' prorogato di tre mesi. 
              (Omissis). 
              15. Dall'attuazione della delega di cui al comma 11 non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
          agli adempimenti di rispettiva competenza  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente. In conformita' all'art. 17, comma 2,  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di
          cui al comma 11 determini nuovi o maggiori  oneri  che  non
          trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso
          e' emanato solo successivamente o contestualmente alla data
          di entrata in  vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che
          stanzino le occorrenti risorse finanziarie.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
          dicembre 2009, n. 303. 
                «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle  leggi).  -
          (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  155  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  1986,  n.
          302, S.O., come modificato dal presente decreto: 
                «Art.155 (Ambito soggettivo ed oggettivo).  -  1.  Il
          reddito imponibile dei soggetti di cui all'art.  73,  comma
          1, lettera a), derivante dall'utilizzo delle navi  indicate
          nell' art. 8-bis, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive    modificazioni,    iscritte    nel    registro
          internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
          457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
          1998, n. 30, e dagli  stessi  armate,  nonche'  delle  navi
          noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50  per
          cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
          ai sensi della presente  sezione  qualora  il  contribuente
          comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
          con la dichiarazione presentata  nel  periodo  d'imposta  a
          decorrere    dal    quale     si     intende     esercitare
          l'opzione.L'opzione  e'  irrevocabile  per  dieci  esercizi
          sociali. Al termine  del  decennio,  l'opzione  si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro decennio, a meno che non
          sia revocata secondo le modalita' e i termini previsti  per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          terzo periodo si applica al termine  di  ciascun  decennio.
          L'opzione  di  cui  al  comma  1  deve  essere   esercitata
          relativamente a tutte le navi aventi i  requisiti  indicati
          nel medesimo  comma  1,  gestite  dallo  stesso  gruppo  di
          imprese  alla  cui  composizione  concorrono  la   societa'
          controllante e le controllate ai sensi dell'art.  2359  del
          codice civile. 
              2. L'opzione consente la determinazione dell'imponibile
          secondo i criteri di cui all'art. 156 delle navi di cui  al
          comma 1 con un tonnellaggio superiore alle  100  tonnellate
          di stazza netta destinate all'attivita' di: 
              a) trasporto merci; 
              b) trasporto passeggeri; 
              c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa  in  opera
          di impianti ed altre attivita' di assistenza  marittima  da
          svolgersi in alto mare. 
              3. Sono altresi' incluse nell'imponibile  le  attivita'
          direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle
          indicate  nelle  lettere  precedenti  svolte  dal  medesimo
          soggetto e identificate dal decreto di cui all'art. 161.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 157 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
                «Art. 157 (Limiti all'esercizio dell'opzione ed  alla
          sua efficacia). - 1. L'opzione di cui all'art. 155 non puo'
          essere esercitata e se esercitata viene  meno  con  effetto
          dal periodo d'imposta in corso nel caso  in  cui  oltre  la
          meta' delle navi complessivamente utilizzate  viene  locato
          dal contribuente a scafo  nudo  per  un  periodo  di  tempo
          superiore, per ciascuna unita', al 50 per cento dei  giorni
          di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale. 
              2. In ogni caso  l'opzione  di  cui  all'art.  155  non
          rileva  per  la  determinazione  del  reddito  delle   navi
          relativamente ai giorni in cui  le  stesse  sono  locate  a
          scafo nudo, da determinarsi in modo  analitico  per  quanto
          attiene ai costi specifici, e secondo la proporzione di cui
          all'art. 159 per quanto attiene quelli non suscettibili  di
          diretta imputazione. 
              3. L'opzione di cui all'art. 155 viene meno,  altresi',
          nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei
          cadetti secondo le modalita' stabilite nel decreto  di  cui
          all'art. 161.» 
              4. L'ammontare determinato ai sensi dell'art.  156  non
          comprende i ricavi e qualsiasi  altro  componente  positivo
          non derivante in via esclusiva dall'esercizio delle navi di
          cui all'art. 155 e delle attivita' di cui al comma 2  dello
          stesso articolo. 
              5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno  l'efficacia
          dell'opzione esercitata, il nuovo  esercizio  della  stessa
          non  puo'  avvenire  prima   del   decorso   del   decennio
          originariamente previsto e, comunque, non prima del  quinto
          periodo d'imposta successivo a quello in cui e' venuta meno
          l'opzione di cui all'art. 155.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 152 del  regio  decreto
          30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione  del  testo  definitivo
          del codice della navigazione),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93,  Edizione  Speciale,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 152 (Rilascio del passavanti provvisorio). - 1.
          Il  passavanti  provvisorio  e'  rilasciato,  in  caso   di
          urgenza,  alle  navi  di  nuova   costruzione   che   siano
          immatricolate nel Regno o all'estero e, anche  prima  della
          immatricolazione, alle navi provenienti da bandiera estera,
          che rispondano ai requisiti di nazionalita'  richiesti  per
          l'iscrizione nelle matricole. Il passavanti  e'  rilasciato
          inoltre alle navi il cui atto di  nazionalita'  sia  andato
          smarrito o distrutto. Qualora non sia  possibile  acquisire
          espressa dichiarazione da parte dell'autorita' marittima  o
          consolare straniera  dell'avvenuta  presa  in  consegna  da
          parte di quest'ultima dell'atto di  nazionalita',  o  altro
          documento   equipollente,   la   durata   del    passavanti
          provvisorio non potra' essere superiore a sessanta giorni e
          dovra' riportare i motivi della mancata acquisizione  della
          dichiarazione di cui sopra. Il passavanti provvisorio sara'
          rinnovabile secondo quanto previsto ai periodi dal primo al
          terzo  previo  ottenimento  del   rilascio   del   relativo
          certificato di cancellazione dalle matricole dell'autorita'
          marittima  straniera  ai  fini  dell'immatricolazione   nei
          registri nazionali. 
              2. Il passavanti e' rilasciato nella  Repubblica  dagli
          uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e
          all' estero dagli uffici consolari. 
              3.  Le  autorita'  predette  fissano  la  durata  della
          validita' del passavanti, in rapporto al  tempo  necessario
          per il rilascio dell' atto di nazionalita'. In ogni caso la
          durata non puo' essere superiore ad un anno.».