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DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonchè per la giustizia amministrativa. (16G00186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (in G.U. 29/10/2016, n. 254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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  • Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la corte di
    cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari
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  • Misure urgenti per la Giustizia amministrativa
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  • 10

  • Disposizioni finanziarie e finali
  • 11
  • 12
  • Allegati
Testo in vigore dal:  31-8-2016 al: 29-10-2016
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e adottare misure per l'efficienza degli uffici giudiziari;
Considerata la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'efficienza del processo amministrativo, nonché in materia di magistratura amministrativa e di organizzazione dei relativi uffici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso
1. All'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare temporaneamente i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.
Il collegio giudicante della Corte non può essere composto da più di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del comma che precede.».