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DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonchè per la giustizia amministrativa. (16G00186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (in G.U. 29/10/2016, n. 254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal: 30-10-2016
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la definizione del contenzioso presso  la  Corte  di
cassazione  e  adottare  misure   per   l'efficienza   degli   uffici
giudiziari; 
  Considerata la finalita' di assicurare una  maggiore  funzionalita'
ed efficienza della giustizia civile  mediante  le  predette  urgenti
misure; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per l'efficienza del processo amministrativo, nonche' in
materia  di  magistratura  amministrativa  e  di  organizzazione  dei
relativi uffici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 agosto 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e  del  ruolo
per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimita' per la
                     definizione del contenzioso 
 
  1. All'articolo 115 ((dell'ordinamento giudiziario di cui al  regio
decreto)) 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i  seguenti
commi: 
  «Il  primo  presidente  della  Corte  di  cassazione,  al  fine  di
assicurare la celere definizione dei  procedimenti  pendenti,  tenuto
conto delle esigenze  dell'ufficio  del  massimario  e  del  ruolo  e
secondo i criteri previsti  dalle  tabelle  di  organizzazione,  puo'
applicare temporaneamente ((, per un periodo non superiore a tre anni
e non rinnovabile,)) i magistrati addetti all'ufficio del  massimario
e del ruolo con anzianita'  di  servizio  nel  predetto  ufficio  non
inferiore a due  anni,  ((che  abbiano  conseguito  almeno  la  terza
valutazione di professionalita',)) alle sezioni della  Corte  per  lo
svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita'. 
  ((Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non puo'
fare parte)) piu' di un magistrato dell'ufficio del massimario e  del
ruolo, applicato ai sensi ((del terzo comma)).».