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DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2016, n. 159

Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (16G00172)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/2016
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Testo in vigore dal: 2-9-2016
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2013/35/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e
di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) -  (ventesima  direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,  della  direttiva
89/391/CEE) che abroga la direttiva 2004/40/CE; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  e,  in
particolare, gli articoli 1 e 16 e l'allegato B; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
  Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36,  concernente  legge  quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio  2000,  n.  187,  attuazione
della direttiva 97/43/EURATOM  in  materia  di  protezione  sanitaria
delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti  connesse
ad esposizioni mediche; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 aprile 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
adottato nella riunione del 26 maggio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nelle
riunione del 28 luglio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e  dello
sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 206 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 206 (Campo di applicazione). - 1. Il presente capo  determina
i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro  i  rischi
per la salute e la  sicurezza  derivanti  dall'esposizione  ai  campi
elettromagnetici (da 0 Hz a 300  GHz),  come  definiti  dall'articolo
207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione  dai
rischi per la salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  dovuti  agli
effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai
campi elettromagnetici. 
  2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo
riguardano  soltanto  le  relazioni  scientificamente  accertate  tra
effetti biofisici diretti a breve termine  ed  esposizione  ai  campi
elettromagnetici. 
  3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti
a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con  i  conduttori
in tensione. 
  4. Per il personale che lavora presso impianti militari operativi o
che partecipa  ad  attivita'  militari,  ivi  comprese  esercitazioni
militari internazionali congiunte, in applicazione degli articoli  3,
comma 2, e 13, comma 1-bis, ferme restando  le  disposizioni  di  cui
agli  articoli  182  e  210  del  presente  decreto,  il  sistema  di
protezione equivalente di cui all'articolo 10, paragrafo  1,  lettera
b), della direttiva 2013/35/UE e' costituito dalle particolari  norme
di  tutela  tecnico-militare  per  la  sicurezza  e  la  salute   del
personale, di cui agli articoli 245 e 253 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel rispetto dei  criteri  ivi
previsti.»; 
    b) l'articolo 207 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 207  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente  capo  si
intendono per: 
    a)  "campi  elettromagnetici",  campi  elettrici  statici,  campi
magnetici statici e campi elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici
variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz; 
    b) "effetti biofisici diretti",  effetti  provocati  direttamente
nel corpo umano a causa della sua presenza all'interno  di  un  campo
elettromagnetico, che comprendono: 
      1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a  causa
dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici  nei  tessuti
medesimi; 
      2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi
e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la
salute  mentale  e  fisica  dei  lavoratori  esposti.   Inoltre,   la
stimolazione  degli  organi  sensoriali   puo'   comportare   sintomi
transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali  effetti  possono
generare disturbi temporanei e influenzare le capacita'  cognitive  o
altre funzioni cerebrali o muscolari e  possono,  pertanto,  influire
negativamente sulla capacita' di un lavoratore  di  operare  in  modo
sicuro; 
      3) correnti negli arti; 
    c) "effetti indiretti", effetti provocati dalla  presenza  di  un
oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un
pericolo per la salute e sicurezza, quali: 
      1)  interferenza  con   attrezzature   e   dispositivi   medici
elettronici,  compresi  stimolatori  cardiaci  e  altri  impianti   o
dispositivi medici portati sul corpo; 
      2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno  di
campi magnetici statici; 
      3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 
      4) incendi ed esplosioni  dovuti  all'accensione  di  materiali
infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti
di contatto o scariche elettriche; 
      5) correnti di contatto; 
    d) "Valori limite di esposizione (VLE)", valori  stabiliti  sulla
base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare  sulla
base degli effetti diretti acuti e a breve  termine  scientificamente
accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica  dei
tessuti; 
    e) "VLE relativi agli effetti sanitari",  VLE  al  di  sopra  dei
quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la
salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del  tessuto
nervoso o muscolare; 
    f) "VLE relativi agli effetti sensoriali", VLE al  di  sopra  dei
quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a  disturbi  transitori
delle percezioni sensoriali  e  a  modifiche  minori  nelle  funzioni
cerebrali; 
    g) "valori di  azione  (VA)",  livelli  operativi  stabiliti  per
semplificare  il  processo  di  dimostrazione  della  conformita'  ai
pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le  opportune  misure
di  protezione  o  prevenzione   specificate   nel   presente   capo.
Nell'allegato XXXVI, parte II: 
      1) per i campi elettrici, per "VA inferiori" e  "VA  superiori"
s'intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o
prevenzione stabilite nel presente capo; 
      2) per i campi magnetici,  per  "VA  inferiori"  s'intendono  i
valori connessi ai VLE relativi agli effetti  sensoriali  e  per  "VA
superiori" i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.»; 
      c) l'articolo 208 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 208 (Valori limite di esposizione e valori di azione).  -  1.
Le   grandezze   fisiche   relative    all'esposizione    ai    campi
elettromagnetici sono indicate nell'allegato XXXVI, parte  I.  I  VLE
relativi  agli  effetti  sanitari,  i  VLE  relativi   agli   effetti
sensoriali e i VA sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III. 
  2. Il datore di lavoro assicura che l'esposizione dei lavoratori ai
campi  elettromagnetici  non  superi  i  VLE  relativi  agli  effetti
sanitari  e  i  VLE  relativi  agli  effetti   sensoriali,   di   cui
all'allegato XXXVI, parte II per gli effetti non  termici  e  di  cui
all'allegato XXXVI, parte III per gli effetti  termici.  Il  rispetto
dei VLE relativi agli  effetti  sanitari  e  dei  VLE  relativi  agli
effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo  alle  procedure
di valutazione dell'esposizione  di  cui  all'articolo  209.  Qualora
l'esposizione dei lavoratori ai  campi  elettromagnetici  superi  uno
qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro  adotta  misure  immediate  in
conformita' dell'articolo 210, comma 7. 
  3. Ai fini  del  presente  capo,  si  considera  che  i  VLE  siano
rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i  pertinenti  VA
di cui all'allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati  superati.
Nel caso in cui l'esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta
misure in conformita'  dell'articolo  210,  comma  1,  salvo  che  la
valutazione effettuata in conformita'  dell'articolo  209,  comma  1,
dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono  essere
esclusi rischi per la sicurezza. 
  4. Fermo restando quanto previsto al comma  3,  l'esposizione  puo'
superare: 
    a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all'allegato XXXVI
parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica
o dal processo  produttivo,  purche'  siano  verificate  le  seguenti
condizioni: 
      1) non siano superati i VLE relativi agli effetti  sanitari  di
cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2; 
      2) siano evitate eccessive scariche elettriche  e  correnti  di
contatto di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B3)  attraverso
le misure specifiche di protezione di cui all'articolo 210, comma 5; 
      3) siano state fornite ai lavoratori e  ai  rappresentanti  dei
lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di  rischio
di cui all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b); 
    b) i VA inferiori per  i  campi  magnetici  di  cui  all'allegato
XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato  dalla
pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e  del
tronco, durante il turno  di  lavoro,  purche'  siano  verificate  le
seguenti condizioni: 
      1) il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui
all'allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e  l'eventuale  superamento
dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all'allegato  XXXVI,  parte
II, tabella A3, sia solamente temporaneo  in  relazione  al  processo
produttivo; 
      2) non siano superati i VLE relativi agli effetti  sanitari  di
cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2; 
      3) siano adottate misure in conformita' all'articolo 210, comma
8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del  medesimo
comma; 
      4) siano state fornite ai lavoratori e  ai  rappresentanti  dei
lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di  rischio
di cui all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b). 
  5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4,  l'esposizione
puo'  superare  i  VLE  relativi  agli  effetti  sensoriali  di   cui
all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte  III,  tabella
A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o  dal
processo produttivo, purche' siano verificate le seguenti condizioni: 
    a) il loro superamento sia solamente temporaneo in  relazione  al
processo produttivo; 
    b) non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli  effetti
sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte
III, tabelle A1 e A3; 
    c)  nel  caso  di  superamento  dei  VLE  relativi  agli  effetti
sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte  II,  tabella  A1,  siano
state  prese  misure  specifiche   di   protezione   in   conformita'
all'articolo 210, comma 6; 
    d) siano adottate misure in conformita' all'articolo  210,  comma
8, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo
comma; 
    e)  siano  state  fornite  ai   lavoratori   informazioni   sulle
situazioni di rischio di cui all'articolo 210-bis, comma  1,  lettera
b). 
  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il  datore  di  lavoro  comunica
all'organo di vigilanza territorialmente  competente  il  superamento
dei    valori    ivi     indicati,     mediante     una     relazione
tecnico-protezionistica contenente: 
    a) le motivazioni per cui ai fini della pratica  o  del  processo
produttivo e' necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o
degli VLE relativi agli effetti sensoriali; 
    b) il livello di  esposizione  dei  lavoratori  e  l'entita'  del
superamento; 
    c) il numero di lavoratori interessati; 
    d) le tecniche di valutazione utilizzate; 
    e) le specifiche misure di  protezione  adottate  in  conformita'
all'articolo 210; 
    f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori; 
    g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti  dei
lavoratori per la  sicurezza  sulle  situazioni  di  rischio  di  cui
all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b).»; 
    d) l'articolo 209 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   209   (Valutazione    dei    rischi    e    identificazione
dell'esposizione). - 1. Nell'ambito della valutazione dei  rischi  di
cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i
lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e,
quando  necessario,  misura   o   calcola   i   livelli   dei   campi
elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La  valutazione,
la misurazione e il calcolo devono essere  effettuati  tenendo  anche
conto  delle  guide  pratiche  della   Commissione   europea,   delle
pertinenti norme  tecniche  europee  e  del  Comitato  elettrotecnico
italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate  o  emanate
dalla Commissione consultiva permanente di  cui  all'articolo  6  del
presente decreto, e delle informazioni reperibili presso banche  dati
dell'INAIL o delle regioni.  La  valutazione,  la  misurazione  e  il
calcolo devono essere effettuati, inoltre, tenendo anche conto  delle
informazioni sull'uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti  o
dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di  emissione
indicati in conformita' alla legislazione  europea,  ove  applicabili
alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro  o  sul  luogo  di
installazione. 
  2. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei
VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione
dell'esposizione e' effettuata sulla base di misurazioni  o  calcoli.
In tal caso si deve tenere  conto  delle  incertezze  riguardanti  la
misurazione o il  calcolo,  quali  errori  numerici,  modellizzazione
delle  sorgenti,  geometria  del  modello  anatomico   e   proprieta'
elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la  buona
prassi metrologica. 
  3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al  comma  1,
non devono necessariamente essere  effettuati  in  luoghi  di  lavoro
accessibili al pubblico, ove si sia gia' proceduto ad una valutazione
conformemente   alle   disposizioni   relative    alla    limitazione
dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0  Hz
a 300 GHz e risultino rispettate  per  i  lavoratori  le  restrizioni
previste dalla raccomandazione  1999/519/CE  del  Consiglio,  del  12
luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza. 
  4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al  comma  1,
non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai
lavoratori, conformemente alla loro destinazione d'uso,  attrezzature
destinate al pubblico,  conformi  a  norme  di  prodotto  dell'Unione
europea che stabiliscano livelli di sicurezza piu' rigorosi  rispetto
a  quelli  previsti  dal  presente  capo,  e   non   sia   utilizzata
nessun'altra attrezzatura. 
  5. Nell'ambito della valutazione del rischio  di  cui  all'articolo
181, il datore di lavoro presta particolare  attenzione  ai  seguenti
elementi: 
    a) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di  esposizione,
inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e  sul  volume  del
luogo di lavoro; 
    b) i valori limite di esposizione e i valori  di  azione  di  cui
all'articolo 208; 
    c) effetti biofisici diretti; 
    d)  tutti  gli  effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza   dei
lavoratori particolarmente sensibili al  rischio;  eventuali  effetti
sulla  salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  esposti  a   rischi
particolari, con particolare  riferimento  a  soggetti  portatori  di
dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici
portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza; 
    e) qualsiasi effetto indiretto di cui all'articolo 207, comma  1,
lettera c); 
    f) l'esistenza di attrezzature di lavoro  alternative  progettate
per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; 
    g) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare
i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; 
    h) informazioni adeguate raccolte nel  corso  della  sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 211; 
    i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature; 
    l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza; 
    m) sorgenti multiple di esposizione; 
    n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse. 
  6. Il datore di lavoro precisa, nel documento  di  valutazione  del
rischio  di  cui  all'articolo  28,  le  misure  adottate,   previste
dall'articolo 210. 
  7. Fatti salvi gli articoli 50, 184, 210  e  210-bis  del  presente
decreto, il datore di lavoro privato  puo'  consentire  l'accesso  al
documento di valutazione di cui al comma 1 in tutti i casi in cui  vi
sia interesse e in conformita' alle disposizioni vigenti  e  lo  puo'
negare  qualora  tale  accesso  pregiudichi  la  tutela  dei   propri
interessi  commerciali,  compresi  quelli  relativi  alla  proprieta'
intellettuale e in  conformita'  alle  disposizioni  vigenti.  Per  i
documenti di valutazione dei rischi elaborati o detenuti da pubbliche
amministrazioni, si applica la disciplina del decreto legislativo  14
marzo 2013, n. 33. Qualora la valutazione contenga i  dati  personali
dei lavoratori, l'accesso avviene nel rispetto delle disposizioni  di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»; 
    e) l'articolo 210 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 210 (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi). -
1. A seguito della valutazione dei  rischi,  qualora  risulti  che  i
valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore  di
lavoro, a meno che la valutazione effettuata  a  norma  dell'articolo
209, comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di  esposizione
non sono superati e che possono essere esclusi rischi  relativi  alla
sicurezza, elabora ed applica un  programma  d'azione  che  comprenda
misure  tecniche  e  organizzative  intese  a  prevenire  esposizioni
superiori ai valori  limite  di  esposizione  relativi  agli  effetti
sensoriali e ai valori limite di esposizione  relativi  agli  effetti
sanitari, tenendo conto in particolare: 
    a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione
ai campi elettromagnetici; 
    b)   della   scelta   di   attrezzature   che   emettano    campi
elettromagnetici di intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro  da
svolgere; 
    c) delle  misure  tecniche  per  ridurre  l'emissione  dei  campi
elettromagnetici, incluso  se  necessario  l'uso  di  dispositivi  di
sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di  protezione  della
salute; 
    d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; 
    e) della progettazione e  della  struttura  dei  luoghi  e  delle
postazioni di lavoro; 
    f)   della   limitazione   della   durata    e    dell'intensita'
dell'esposizione; 
    g) della disponibilita' di  adeguati  dispositivi  di  protezione
individuale; 
    h) di misure  appropriate  al  fine  di  limitare  e  controllare
l'accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere; 
    i) in caso di esposizione  a  campi  elettrici,  delle  misure  e
procedure volte a gestire le scariche elettriche  e  le  correnti  di
contatto  mediante  mezzi  tecnici  e  mediante  la  formazione   dei
lavoratori. 
  2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 209,
il datore di lavoro elabora  e  applica  un  programma  d'azione  che
comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi
rischio  per  lavoratori  appartenenti   a   gruppi   particolarmente
sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a  effetti  indiretti
di cui all'articolo 207. 
  3. Il datore di lavoro, in conformita' all'articolo 183, adatta  le
misure di cui al  presente  articolo  alle  esigenze  dei  lavoratori
appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se  del
caso, a  valutazioni  individuali  dei  rischi,  in  particolare  nei
confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito  delle
informazioni ricevute  ai  sensi  dell'articolo  210-bis,  di  essere
portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o  hanno
dichiarato l'uso di dispositivi medici  sul  corpo  o  nei  confronti
delle lavoratrici in stato  di  gravidanza  che  hanno  informato  il
datore di lavoro della loro condizione. 
  4. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 209,
i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi
elettromagnetici che superano i  VA  sono  indicati  con  un'apposita
segnaletica conforme a quanto stabilito nel  titolo  V  del  presente
decreto,  recante  le  prescrizioni  minime  per  la  segnaletica  di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione  sono
inoltre identificate e l'accesso alle stesse e' limitato  in  maniera
opportuna. 
  5. Nei casi di cui all'articolo 208, commi 3  e  4,  sono  adottate
misure di protezione specifiche, quali l'informazione e la formazione
dei lavoratori a norma  dell'articolo  210-bis,  l'uso  di  strumenti
tecnici e la protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la
messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico  dei
lavoratori con gli oggetti di lavoro nonche', se del caso e  a  norma
degli articoli 75, 76 e 77, con l'impiego di scarpe e guanti isolanti
e di indumenti protettivi. 
  6. Nel caso di cui all'articolo 208, comma 5, sono adottate  misure
di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti. 
  7. I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE
relativi agli  effetti  sanitari  e  ai  VLE  relativi  agli  effetti
sensoriali  a  meno  che  non  sussistano  le   condizioni   di   cui
all'articolo 212, e all'articolo  208,  commi  3,  4  e  5.  Qualora,
nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione
del presente capo, i VLE relativi  agli  effetti  sanitari  o  i  VLE
relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore  di  lavoro
adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di  sotto  dei
VLE.  Il  datore  di  lavoro  individua  e  registra  le  cause   del
superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi
agli effetti sensoriali  e  modifica  di  conseguenza  le  misure  di
protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le  misure
di  protezione  e  prevenzione  modificate  sono  conservate  con  le
modalita' di cui all'articolo 53. 
  8. Nei casi di cui all'articolo  208,  commi  3,  4  e  5,  nonche'
nell'ipotesi in cui il lavoratore riferisce la  comparsa  di  sintomi
transitori,  il  datore  di  lavoro  aggiorna,  se   necessario,   la
valutazione dei rischi e  le  misure  di  prevenzione.  Ai  fini  del
presente comma, i sintomi transitori possono comprendere: 
    a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema
nervoso centrale, nella testa, indotti da campi  magnetici  variabili
nel tempo; 
    b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini  e
nausea.»; 
    f) dopo l'articolo 210 e' inserito il seguente: 
  «Art. 210-bis (Informazione  e  formazione  dei  lavoratori  e  dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). -  1.  Ai  sensi  di
quanto previsto all'articolo 184, comma 1, lettera b), il  datore  di
lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori  che  potrebbero  essere
esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul  luogo  di
lavoro  e  i  loro  rappresentanti  ricevano  le  informazioni  e  la
formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei
rischi con particolare riguardo: 
    a) agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione; 
    b) alla possibilita' di sensazioni e sintomi transitori dovuti  a
effetti sul sistema nervoso centrale o periferico; 
    c)  alla  possibilita'  di  rischi  specifici  nei  confronti  di
lavoratori  appartenenti  a  gruppi  particolarmente   sensibili   al
rischio, quali i  soggetti  portatori  di  dispositivi  medici  o  di
protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.»; 
    g) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 211 (Sorveglianza sanitaria).  -  La  sorveglianza  sanitaria
viene effettuata periodicamente, di norma  una  volta  l'anno  o  con
periodicita' inferiore decisa dal medico competente  con  particolare
riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al  rischio  di  cui
all'articolo 183, tenuto conto dei risultati  della  valutazione  dei
rischi trasmessi dal datore di lavoro.  L'organo  di  vigilanza,  con
provvedimento  motivato,  puo'  disporre  contenuti  e   periodicita'
diversi da quelli forniti dal medico competente. 
  2. Nel caso in cui un lavoratore  segnali  effetti  indesiderati  o
inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore  di
lavoro garantisce, in conformita' all'articolo 41, che siano  forniti
al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico  e,  se
necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il  controllo  di
cui al presente comma e' garantito anche nei casi in  cui  sia  stata
rilevata un'esposizione superiore ai VLE per gli  effetti  sensoriali
oppure un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari. 
  3. I controlli e la sorveglianza di cui al presente  articolo  sono
effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto  da
lavoratore.»; 
    h) l'articolo 212 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 212 (Deroghe). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero della salute, puo' autorizzare,
su richiesta del  datore  di  lavoro  e  in  presenza  di  specifiche
circostanze documentate e soltanto per il periodo  in  cui  rimangono
tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208,  comma  1,
secondo criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  della
salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Il datore di  lavoro  informa  il
rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza  della  richiesta  di
deroga. 
  2. L'autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 e'  subordinata
al rispetto delle seguenti condizioni: 
    a)  dalla  valutazione  del  rischio   effettuata   conformemente
all'articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati; 
    b) tenuto conto dello stato dell'arte, risultano applicate  tutte
le misure tecnico-organizzative; 
    c) le circostanze giustificano  debitamente  il  superamento  dei
VLE; 
    d) si e' tenuto conto delle caratteristiche del luogo di  lavoro,
delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro; 
    e) il datore di lavoro dimostra  che  i  lavoratori  sono  sempre
protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i  rischi  per  la
sicurezza,  avvalendosi  in  particolare  di  norme  e   orientamenti
comparabili, piu' specifici e riconosciuti a livello internazionale; 
    f)  nel  caso  di  installazione,  controllo,  uso,  sviluppo   e
manutenzione  degli  apparati  di  Risonanza  magnetica  (RM)  per  i
pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata,  il  datore
di lavoro dimostra  che  i  lavoratori  sono  sempre  protetti  dagli
effetti  nocivi  per  la  salute  e  dai  rischi  per  la  sicurezza,
assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per  l'uso
in condizioni di sicurezza  fornite  dal  fabbricante  ai  sensi  del
decreto  legislativo  24  febbraio  1997,   n.   46,   e   successive
modificazioni, concernente  "Attuazione  della  direttiva  93/42/CEE,
concernente i dispositivi medici."; 
    i) all'articolo 219 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole: "209, commi 1 e  5"  sono
sostituite dalle seguenti: "209, commi 1 e 6"; 
      2) al comma 1, lettera b), le parole: "e 209,  commi  2  e  4."
sono sostituite dalle seguenti: "e 209, comma 5."; 
      3) al comma 2, lettera a), le parole: ", 210,  comma  1,"  sono
sostituite dalle seguenti: ", 210, commi 1 e 2,"; 
      4) al comma 2, lettera b), le parole: ", 210,  commi  2  e  3,"
sono sostituite dalle seguenti: ", 210, commi da 3 a 8."; 
    l) l'allegato  XXXVI  e'  sostituito  dall'allegato  al  presente
decreto.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio sulle  disposizioni  minime  di  sicurezza  e  di
          salute relative all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi
          derivanti dagli agenti fisici  (campi  elettromagnetici)  -
          (ventesima direttiva particolare  ai  sensi  dell'art.  16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e  che  abroga  la
          direttiva 2004/40/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno
          2013, n. L 179. 
              - Il testo degli articoli 1 e 16 nonche'  dell'allegato
          B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo  per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione
          europea 2014) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
          2015, n. 176, e' il seguente: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
          secondo le procedure, i principi e i criteri  direttivi  di
          cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n.  183.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234.». 
              «Art. 16 (Criterio  direttivo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2013/35/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di
          sicurezza  e  di  salute   relative   all'esposizione   dei
          lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici -  campi
          elettromagnetici). - 1.  Nell'esercizio  della  delega  per
          l'attuazione  della  direttiva  2013/35/UE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  giugno  2013,   sulle
          disposizioni minime  di  sicurezza  e  di  salute  relative
          all'esposizione dei lavoratori ai  rischi  derivanti  dagli
          agenti  fisici  (campi  elettromagnetici),  il  Governo  e'
          tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  di
          cui  all'art.  1,  comma  1,  anche  il  seguente  criterio
          direttivo specifico:  introduzione,  ove  necessario  e  in
          linea con i  presupposti  della  direttiva  2013/35/UE,  di
          misure di protezione dei lavoratori per i Livelli  d'azione
          (LA) e per  i  Valori  limiti  di  esposizione  (VLE)  piu'
          rigorose  rispetto  alle  norme   minime   previste   dalla
          direttiva medesima.». 
 
                                                          «Allegato B 
                                                    (art. 1, comma 1) 
              1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 7 luglio  2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
          sicurezza  degli  organi  umani  destinati   ai   trapianti
          (termine di recepimento 27 agosto 2012); 
              2)   2012/25/UE   direttiva   di    esecuzione    della
          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le
          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di
          organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
          10 aprile 2014); 
              3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di  sicurezza
          e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai
          rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici     (campi
          elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della  direttiva  89/391/CEE)  e
          che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di  recepimento
          1º luglio 2016); 
              4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
          di informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
              5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
              6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
              7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
              8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
          e alle moto d'acqua e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013,  relativa  a  talune  responsabilita'
          dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'  alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   ("regolamento   IMI")
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2015); 
              12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
              13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
              14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1º giugno 2015); 
              15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
              23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
              24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1º gennaio 2016); 
              25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
              26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
              27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
              29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
              30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
              31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
              32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
              33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
              34)   2014/58/UE   direttiva   di   esecuzione    della
          Commissione, del 16 aprile 2014, che  istituisce,  a  norma
          della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli  articoli
          pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
              35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
              36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
              37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1º gennaio 2016); 
              38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
              39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
              40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
              41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
              42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   ("regolamento   IMI")
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
              43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
              44) 2014/86/UE del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,  e
          (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
              46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
              47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
              48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
              49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
              50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
              51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
              52) 2014/107/UE del Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              53) 2014/112/UE del Consiglio, del  19  dicembre  2014,
          che attua  l'accordo  europeo  concernente  taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  european  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) -
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
              54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              55)  (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica  la  direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio (senza termine di recepimento); 
              56)  (UE)  2015/413  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare  lo
          scambio transfrontaliero di informazioni  sulle  infrazioni
          in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento  6
          maggio 2015).». 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario. 
              - La legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro  sulla
          protezione dalle esposizioni a campi  elettrici,  magnetici
          ed elettromagnetici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          7 marzo 2001, n. 55. 
              -  Il  decreto  legislativo  26  maggio  2000,  n.  187
          (Attuazione della direttiva  97/43/Euratom  in  materia  di
          protezione sanitaria delle persone contro i pericoli  delle
          radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni  mediche)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2000, n.  157,
          supplemento ordinario. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art.  219  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 219 (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del
          dirigente). - 1. Il datore di lavoro e' punito: 
                a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          2.740 a 7.014,40 euro per la violazione degli articoli 181,
          comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e
          6, e 216; 
                b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          2.192 a 4.384 euro per la violazione  degli  articoli  190,
          commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, comma 5. 
              2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: 
                a) con arresto da tre a sei mesi o con  l'ammenda  da
          2.192 a 4.384 euro per la violazione  degli  articoli  182,
          comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1,  195,  196,  197,
          comma 3,  secondo  periodo,  203,  205,  comma  4,  secondo
          periodo, 210, commi 1 e 2, e 217, comma 1; 
                b)  con  l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con
          l'ammenda da euro 822 a euro 4.384 per la violazione  degli
          articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi da  3
          a 8, e 217, commi 2 e 3.».