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DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2016, n. 136

Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). (16G00152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2023)
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vigente al 25/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-3-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge  9  luglio  2015,  n.  114,  recante
delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2014 ed in particolare, l'allegato B; 
  Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi; 
  Vista  la  direttiva  2014/67/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione  della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012 relativo alla  cooperazione  amministrativa  attraverso  il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»); 
  Visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  17  giugno  2008,  sulla  legge   applicabile   alle
obbligazioni contrattuali («Roma I»); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per  l'accesso
al mercato internazionale del trasporto  di  merci  su  strada  e  il
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al  mercato
internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e  che
modifica il regolamento (CE) n. 561/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre   2012,   relativo   alla   cooperazione
amministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato
interno («regolamento IMI»); 
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  72,  recante
attuazione della  direttiva  96/71/CE  in  materia  di  distacco  dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante
attuazione delle deleghe in materia  di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  recante
disposizioni  per   la   razionalizzazione   e   la   semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 aprile 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nelle
riunione del 14 luglio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della  giustizia,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e
dei trasporti e dello sviluppo economico; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo d'applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica  alle  imprese  stabilite  in  un
altro Stato membro che, nell'ambito di una  prestazione  di  servizi,
distaccano in Italia uno o piu' lavoratori,  in  favore  di  un'altra
impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra  unita'
produttiva o di un altro destinatario, a condizione  che  durante  il
periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di  lavoro  con
il lavoratore distaccato. 
  2. Il presente decreto si applica alle agenzie di  somministrazione
di  lavoro  stabilite  in  un  altro  Stato  membro  che   distaccano
lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria  sede  o
un'unita' produttiva in Italia. 
  2-bis.  Il  presente   decreto   si   applica   alle   agenzie   di
somministrazione di lavoro stabilite  in  uno  Stato  membro  diverso
dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice  con  sede
nel medesimo o in un altro Stato membro uno o piu' lavoratori da tale
ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale
di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unita'
produttiva o altra impresa, anche appartenente  allo  stesso  gruppo,
che ha sede in Italia; in tal  caso  i  lavoratori  sono  considerati
distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione  con  la  quale
intercorre il rapporto di lavoro.  Il  presente  decreto  si  applica
altresi' alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in  uno
Stato membro diverso dall'Italia  che  distaccano  presso  un'impresa
utilizzatrice che ha la propria sede o unita' produttiva  in  Italia,
uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito  di
una   prestazione   transnazionale   di   servizi,   diversa    dalla
somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da
quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in  questo
caso  il  lavoratore  e'  considerato  distaccato   dall'agenzia   di
somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. 
  3.  L'autorizzazione   prevista   dall'articolo   4   del   decreto
legislativo n. 276  del  2003,  non  e'  richiesta  alle  agenzie  di
somministrazione di cui ai commi 2 e 2-bis che dimostrino di  operare
in  forza  di  un  provvedimento  amministrativo   equivalente,   ove
previsto, rilasciato dall'autorita'  competente  di  un  altro  Stato
membro. 
  ((4. Alle prestazioni transnazionali di  servizi  di  trasporto  su
strada e di cabotaggio di cui al Capo III  del  regolamento  (CE)  n.
1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo V  del  regolamento  (CE)  n.
1073/2009 del 21 ottobre 2009, si applicano le disposizioni di cui al
Capo III-bis.)) 
  5. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 10 e 11 del
presente decreto si applicano anche alle  imprese  stabilite  in  uno
Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia ai sensi del comma 1. 
  6. Il presente decreto non si applica al personale navigante  delle
imprese della marina mercantile.