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DECRETO-LEGGE 9 giugno 2016, n. 98

Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. (16G00109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2016.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2016, n. 151 (in G.U. 05/08/2016, n. 182).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
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Testo in vigore dal: 6-8-2016
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  emanare  norme
tecniche a carattere interpretativo nonche' disposizioni di procedura
necessarie per perfezionare il procedimento per  il  trasferimento  a
terzi delle attivita' aziendali del gruppo  ILVA  in  amministrazione
straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre  2003,  n.  347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39,
attribuendo priorita' alla valutazione dei profili  ambientali  delle
offerte e valorizzando il carattere pienamente  concorrenziale  della
procedura di gara in corso, al fine di assicurare  maggiori  certezze
agli investitori; 
  Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231; 
  Visto il decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20; 
  Visto il decreto-legge 4 dicembre 2015,  n.  191,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 maggio 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del
                             Gruppo ILVA 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  4  dicembre  2015,  n.  191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  3,  il  periodo   «L'aggiudicatario,   individuato
all'esito  della  procedura  di  cui  al  comma  2,   provvede   alla
restituzione  allo  Stato  dell'importo  erogato,  maggiorato   degli
interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il  giorno
lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread
pari al 3 per cento,  entro  60  giorni  dal  decreto  di  cessazione
dell'esercizio  dell'impresa  di  cui  all'articolo  73  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.»  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'amministrazione   straordinaria   del   Gruppo   Ilva,   provvede,
anteponendolo agli altri debiti della  procedura,  alla  restituzione
dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso
percentuale  Euribor  a  6  mesi  pubblicato  il  giorno   lavorativo
antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al  3
per cento, entro 60 giorni dal decreto di  cessazione  dell'esercizio
dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8  luglio
1999, n. 270.»; 
    b) il comma 8 e' sostituito dai seguenti: «8. Qualora le  offerte
presentate nel termine  del  30  giugno  2016  di  cui  al  comma  2,
prevedano modifiche o integrazioni, al Piano  delle  misure  e  delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  14  marzo  2014,  o  ad  altro
titolo autorizzativo necessario per  l'esercizio  degli  impianti,  i
relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi  sono
valutati dal comitato di esperti  di  cui  al  comma  8.2,  che  puo'
richiedere  a  ciascun  offerente  di  integrare  la   documentazione
prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti ((...))
necessari per la valutazione delle modifiche o dei  nuovi  interventi
proposti, compresi  i  documenti  progettuali,  i  cronoprogrammi  di
realizzazione, comprensivi  della  richiesta  motivata  di  eventuale
differimento, non oltre 18 mesi, del termine di cui  all'articolo  2,
comma 5, terzo periodo, del  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  marzo  2015,  n.  20,
l'analisi degli  effetti  ambientali  e  l'analisi  dell'applicazione
delle BAT Conclusions,  con  espresso  riferimento  alle  prestazioni
ambientali  dei  singoli  impianti  come   individuate   dall'offerta
presentata. ((Tale facolta' deve essere esercitata nel rispetto della
parita' dei diritti dei  partecipanti)).  Entro  il  termine  di  120
giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari  straordinari,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
sulla  base  dell'istruttoria  svolta  dal  comitato  degli  esperti,
sentito il Ministro dello  sviluppo  economico,  esprime  il  proprio
parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche  alle  proposte
dei soggetti offerenti. Il parere  e'  immediatamente  comunicato  ai
commissari della procedura di amministrazione  straordinaria  che  ne
curano la trasmissione agli offerenti  i  quali,  nei  successivi  15
giorni, presentano alla procedura le  offerte  vincolanti  definitive
conformando i  relativi  piani  al  predetto  parere  ((del  Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare)).  Sono
esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino ((tutte))  le
risultanze  del  parere  ovvero  non  confermino  o   aggiornino   di
conseguenza l'offerta presentata. L'esperto indipendente nominato  ai
sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39, redige, nei  successivi  trenta  giorni,  una  relazione
sulla  compatibilita'  delle  offerte  vincolanti  definitive  con  i
criteri  di  mercato,  tenuto  conto  delle  previsioni   economiche,
patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne valuta
la sostenibilita' finanziaria, con particolare riferimento al periodo
di  affitto  e  nella  prospettiva  della  definitiva  cessione.   La
relazione  dell'esperto  indipendente  e'  acquisita  dai  commissari
straordinari  in  sede  di  valutazione   delle   offerte   ai   fini
dell'aggiudicazione. 
    8.1 Dopo l'adozione  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico con il quale, su istanza dei  commissari  straordinari,  e'
individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-quater,
del  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo,  in
qualita' di individuato gestore, puo' presentare apposita domanda  di
autorizzazione dei nuovi interventi e di  modifica  del  Piano  delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e  sanitaria  approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo  2014,
o  di  altro  titolo   autorizzativo   necessario   per   l'esercizio
dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla  propria
offerta vincolante definitiva.  La  domanda,  completa  dei  relativi
allegati, e' resa disponibile per la consultazione del  pubblico  sul
sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare per un periodo di trenta giorni, ai  fini  dell'acquisizione  di
eventuali osservazioni. ((Della disponibilita' della domanda sul sito
web ai fini  della  consultazione  da  parte  del  pubblico  e'  dato
tempestivo  avviso  mediante  pubblicazione  su  due   quotidiani   a
diffusione  nazionale  e   almeno   due   quotidiani   a   diffusione
regionale)). L'istruttoria sugli esiti della consultazione, e' svolta
dal medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2 nel  termine  di
sessanta  giorni  dalla  data   di   presentazione   della   domanda,
((predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute,
nonche')) garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione
stabiliti dalla  normativa  dell'Unione  europea.  ((Le  modifiche  o
integrazioni al Piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per
l'esercizio dell'impianto devono in ogni caso assicurare standard  di
tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14  marzo  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105  dell'8  maggio  2014,  in
quanto compatibili, e sono disposte)), nei quindici giorni successivi
alla conclusione dell'istruttoria, con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Il  decreto,  che
ha valore di autorizzazione integrata  ambientale,  tiene  luogo  ove
necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i
procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in  corso  presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    8.2 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di
cui al comma  8,  primo  periodo,  nomina  un  comitato  di  esperti,
composto  da  tre  componenti  scelti  tra  soggetti  di   comprovata
esperienza  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  e   di   impianti
siderurgici. Il comitato ((si avvale della struttura commissariale di
Ilva, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e puo' avvalersi
delle altre amministrazioni interessate)). A ciascun  componente  del
comitato, oltre al rimborso delle spese di missione,  e'  corrisposto
un  compenso  ((temporalmente  parametrato))  al   compenso   annuale
spettante  ai  componenti  della  commissione  tecnica  di   verifica
dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento, con  oneri  a
carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria.((I  curricula
dei componenti del comitato sono  resi  pubblici  nel  sito  web  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
nonche' mediante link nei siti web della regione e degli enti  locali
interessati)). 
    ((8.2-bis. E' istituito presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  un  coordinamento  tra  la  regione  Puglia,  i  Ministeri
competenti e i comuni interessati  con  lo  scopo  di  facilitare  lo
scambio  di  informazioni  tra  dette  amministrazioni  in  relazione
all'attuazione del Piano delle misure e  delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  14  marzo  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 105  dell'8  maggio  2014,  ivi  comprese  le  eventuali
modifiche o integrazioni. Il coordinamento  si  riunisce  almeno  due
volte  l'anno  su  richiesta  motivata  di  uno  dei  componenti.  La
partecipazione al coordinamento non  da'  in  ogni  caso  luogo  alla
corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti  o  gettoni
di presenza comunque denominati. 
    8.2-ter. In relazione  all'assoluta  esigenza  di  assicurare  le
necessarie attivita' di vigilanza, controllo  e  monitoraggio  e  gli
eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano  di
cui  al  comma  8.1,  potenziando  a  tal  fine  la  funzionalita'  e
l'efficienza dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione  ambientale
della  Puglia,   la   regione   Puglia,   valutata   prioritariamente
l'assegnazione temporanea  di  proprio  personale,  puo'  autorizzare
l'ARPA  Puglia  a  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato  per  un   contingente   strettamente   necessario   ad
assicurare le  attivita'  di  cui  al  presente  comma,  individuando
preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le
occorrenti risorse finanziarie da trasferire  alla  medesima  Agenzia
nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le  assunzioni  sono
effettuate in deroga alle sole facolta' assunzionali  previste  dalla
legislazione vigente e  previo  espletamento  delle  procedure  sulla
mobilita' del personale delle province, di cui all'articolo 1,  commi
423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e  successive
modificazioni,   attraverso   procedure   di    selezione    pubblica
disciplinate con provvedimento della regione Puglia)). 
    8.3 I beni, aziende e rami di azienda individuati  dal  programma
commissariale, una volta approvate le  modifiche  o  integrazioni  ai
piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo
autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi  comprese
quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto  della  previsione
di cui all'articolo 253 del Codice  dell'Ambiente  approvato  con  il
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, solo nel limite della inottemperanza alle prescrizioni
di bonifica previste dai piani  ambientali  e  di  bonifica  o  dagli
eventuali ulteriori titoli autorizzativi  necessari  per  l'esercizio
dell'impianto che l'aggiudicatario si sia impegnato ad attuare.». 
  ((1-bis. E' vietato per l'advisor finanziario avere  partecipazioni
o ricoprire incarichi dirigenziali interni  o  esterni  nel  soggetto
aggiudicatario acquirente o affittuario. 
  1-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n.  39,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Le
distribuzioni di acconti parziali  ai  creditori  prededucibili  sono
effettuate  dal  commissario  straordinario   dando   preferenza   al
pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l'articolo
212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, intendendosi  sostituito
all'autorita' di vigilanza il giudice delegato alla procedura")). 
  2. I commi terzo e quinto dell'articolo 104-bis del  regio  decreto
16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  richiamati
all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23  dicembre  2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio  2004,
n. 39, non trovano  applicazione  qualora  il  contratto  di  affitto
preveda l'obbligo,  anche  sottoposto  a  condizione  o  termine,  di
acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda da parte dell'affittuario.
Resta fermo l'obbligo dell'affittuario di  prestare  idonee  garanzie
per tutte le obbligazioni dal medesimo assunte in base al contratto o
derivanti dalla legge ((e anche di inviare alle Camere ogni sei  mesi
una relazione sull'attivita' posta in essere con particolare riguardo
al piano ambientale e al  rispetto  delle  obbligazioni  contrattuali
assunte dall'aggiudicatario)). 
  3. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012,  n.
231, le parole: «la societa' ILVA S.p.A. di Taranto e' immessa»  sono
sostituite dalle seguenti: «la societa'  ILVA  S.p.A.  di  Taranto  e
l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi», e
le parole: «ed e' in ogni caso  autorizzata»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e sono in ogni caso autorizzati». 
  4.  All'articolo  2  del  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, dopo le parole: «e' fissato al  30  giugno  2017.»
sono  inseriti  i  seguenti  periodi:  «Tale  termine   puo'   essere
prorogato, su istanza  dell'aggiudicatario  della  procedura  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 4 gennaio 2015, n. 191,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n.13, formulata  con
la domanda prevista al comma 8.1 del  medesimo  articolo  1,  con  il
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  approvazione
delle modifiche del Piano delle misure e delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria e per un periodo  non  superiore  a  18  mesi,
conformemente alle risultanze dell'istruttoria svolta  ai  sensi  del
comma 8 dello stesso articolo 1. Tale termine si applica altresi'  ad
ogni altro  adempimento,  prescrizione,  attivita'  o  intervento  di
gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti  inerente
ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre  societa'  da
essa  partecipate  anch'esse  in  amministrazione   straordinaria   e
sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o  finale  che  non
sia ancora scaduto alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi
comunque denominati.»; 
    ((b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  dopo  le  parole:  «del  commissario  straordinario»   sono
inserite le seguenti: «, dell'affittuario o acquirente» e le  parole:
«da questo funzionalmente delegati» sono sostituite  dalle  seguenti:
«da questi funzionalmente delegati»; 
      2) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  quanto
attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente  da
questi delegati, la  disciplina  di  cui  al  periodo  precedente  si
applica con riferimento alle  condotte  poste  in  essere  fino  alla
scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo  del  comma  5
ovvero per un periodo ulteriore non superiore  ai  diciotto  mesi  ai
sensi del medesimo comma 5»)). 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  in
relazione alle procedure di  amministrazione  straordinaria  iniziate
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  ((5-bis. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge  5  gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,
n. 20, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i  rifiuti
in oggetto siano utilizzati fuori dagli stabilimenti ILVA, si applica
il test di cessione di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente  5
febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.")).