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DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 1999, n. 270

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2024)
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Testo in vigore dal:  19-3-2024
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Art. 73


(Cessazione dell'esercizio dell'impresa).

1. Nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'articolo 66, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa.
((
1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, chiede al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in liquidazione controllata. La richiesta di conversione di cui al primo periodo può essere presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli articoli 71 e 72
))
((23))
2. Il decreto è affisso e comunicato al Ministero dell'industria e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo alla corte di appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo.
3. A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.
4. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo è effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli 42, 62, 64 e 65.

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AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 2024, n. 28, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 2) che la presente modifica si applica "alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzata ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270".