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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 75

Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI. (16G00088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/06/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2022)
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Testo in vigore dal: 4-6-2016
al: 27-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6  aprile  2009,
che istituisce il  sistema  europeo  di  informazione  sui  casellari
giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11  della  decisione
quadro 2009/315/GAI; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il  recepimento  delle  direttive  e  l'attuazione  di   altri   atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  e,  in
particolare, gli articoli 1 e 20; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,
n.  313,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 febbraio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 maggio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Disposizioni di principio e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto   attua   nell'ordinamento   interno   le
disposizioni della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile
2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11  della  decisione
quadro 2009/315/GAI, al fine della creazione e dello sviluppo  di  un
sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne. 
          Avvertenza 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  L'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La decisione quadro 2009/316/GAI  che  istituisce  il
          sistema europeo di informazione  sui  casellari  giudiziari
          (ECRIS) in applicazione dell'art. 11 della decisione quadro
          2009/315/GAI e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 aprile 2009, n.
          L 93. 
              - Il testo degli articoli 1 e 20 della legge  9  luglio
          2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - legge di delegazione  europea  2014),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2015,  n.  176,  cosi'
          recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
          secondo le procedure, i principi e i criteri  direttivi  di
          cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n.  183.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234.». 
              «Art. 20 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del  6  aprile
          2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui
          casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione  dell'art.  11
          della decisione quadro 2009/315/GAI). - 1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore della  presente  legge,  un  decreto  legislativo
          recante  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alla
          decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del  6  aprile
          2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui
          casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione  dell'art.  11
          della decisione quadro  2009/315/GAI,  nel  rispetto  delle
          procedure e  dei  principi  e  criteri  direttivi  generali
          rispettivamente stabiliti dall'art. 31, commi 2, 5 e  9,  e
          dall'art. 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge
          24  dicembre  2012,  n.  234,  nonche'  delle  disposizioni
          previste dalla decisione quadro medesima,  nelle  parti  in
          cui    non    richiedono    uno    specifico    adattamento
          dell'ordinamento  italiano,  e  sulla  base  dei   seguenti
          principi e  criteri  direttivi  specifici,  realizzando  il
          necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: 
              a)  introdurre  un  sistema   informatizzato   che   si
          interfacci con  il  sistema  europeo  di  informazione  sui
          casellari giudiziali, conformemente all'art.  3,  paragrafi
          1, 2, 3, 4, 5 e 6, della decisione quadro; 
              b) prevedere che la responsabilita' della gestione  del
          sistema informatizzato di cui alla lettera a) sia assegnata
          all'autorita' centrale istituita presso il Ministero  della
          giustizia; 
              c) prevedere i seguenti formati di  trasmissione  delle
          informazioni, ai sensi dell'art. 4,  paragrafi  2  e  3,  e
          dell'art. 7 della decisione quadro 2009/315/GAI: 
              1)  nel  trasmettere  le  informazioni  relative   alla
          denominazione o qualificazione giuridica del reato  e  alle
          disposizioni giuridiche applicabili, introdurre la menzione
          del codice corrispondente a  ciascuno  dei  reati  indicati
          nella trasmissione in base alla tavola  dei  reati  di  cui
          all'allegato  A  della   decisione   quadro   o,   in   via
          eccezionale, qualora il reato  non  corrisponda  ad  alcuna
          sottocategoria, usare il codice  "categoria  aperta"  della
          pertinente o piu' vicina categoria di reati o, in mancanza,
          un codice "altri reati"; 
              2)  nel  trasmettere  le   informazioni   relative   al
          contenuto della condanna, segnatamente la  pena,  eventuali
          misure  accessorie,  misure  di   sicurezza   e   decisioni
          successive  che   modificano   l'esecuzione   della   pena,
          introdurre la menzione del codice corrispondente a ciascuna
          delle pene e misure richiamate nella trasmissione  in  base
          alla tavola delle pene e misure di cui all'allegato B della
          decisione quadro o, in via eccezionale, qualora la  pena  o
          misura non corrisponda ad alcuna sottocategoria,  usare  il
          codice "categoria aperta" della pertinente  o  piu'  vicina
          categoria di pene e misure o, in mancanza, il codice "altre
          pene e misure"; 
              3) realizzare una comparazione tra i reati  e  le  pene
          previsti dall'ordinamento  italiano  e  quelli  individuati
          rispettivamente nelle tavole di cui agli  allegati  A  e  B
          della decisione quadro e un aggiornamento  periodico  della
          medesima; 
              4) introdurre la possibilita' di fornire, altresi',  le
          informazioni  disponibili   riguardanti   il   livello   di
          realizzazione del reato e il grado di  partecipazione  alla
          sua consumazione e, se pertinente, la sussistenza di  cause
          di esonero totale o parziale dalla responsabilita' penale o
          della  recidiva   nonche'   le   informazioni   disponibili
          riguardanti la natura e le condizioni di  esecuzione  della
          pena o della misura inflitta; 
              5) prevedere, inoltre, che il parametro "decisioni  non
          penali" sia indicato soltanto nei  casi  in  cui  lo  Stato
          membro di cui la persona interessata abbia la  cittadinanza
          fornisca,  su  base  volontaria,  informazioni   su   dette
          decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle
          condanne. 
              2. Sullo schema di decreto legislativo  di  recepimento
          della decisione quadro di cui al comma 1  e'  acquisito  il
          parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari  della
          Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica  con  le
          modalita' e i tempi di cui  all'art.  31,  comma  3,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          novembre 2002,  n.  313  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   casellario
          giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni   amministrative
          dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.  Testo
          A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003,
          n. 36, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti  normativi  alla  decisione  quadro
          2009/316/GAI, si veda nelle note alle premesse.