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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59

Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonchè a favore degli investitori in banche in liquidazione. (16G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2016.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 (in G.U. 02/07/2016, n. 153).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
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Testo in vigore dal: 3-7-2016
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di  prevedere  misure  a  sostegno
delle imprese e di accelerazione dei tempi di  recupero  dei  crediti
nelle procedure esecutive e concorsuali; 
  Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di prevedere misure  in
favore degli investitori in banche in liquidazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2016; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del   Ministro   della
giustizia; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Pegno mobiliare non possessorio 
 
  1. Gli imprenditori iscritti nel  registro  delle  imprese  possono
costituire  un  pegno  non  possessorio  per  garantire   i   crediti
((concessi a loro o a terzi)), presenti o futuri,  se  determinati  o
determinabili e con la  previsione  dell'importo  massimo  garantito,
inerenti all'esercizio dell'impresa. 
  2. Il pegno non possessorio puo' essere costituito su  beni  mobili
((, anche immateriali,)) destinati all'esercizio dell'impresa ((e sui
crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio)), a esclusione  dei
beni mobili  ((,  anche  immateriali,))  registrati.  I  beni  mobili
possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili  anche
mediante riferimento a una o piu'  categorie  merceologiche  o  a  un
valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel  contratto,
il  debitore  o  il  terzo  concedente  il  pegno  e'  autorizzato  a
trasformare  o  alienare,  nel  rispetto  della   loro   destinazione
economica, o comunque a disporre dei beni gravati da  pegno.  In  tal
caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante
dalla  trasformazione,  al  corrispettivo  della  cessione  del  bene
gravato o al bene  sostitutivo  acquistato  con  tale  corrispettivo,
senza che cio' comporti costituzione di una  nuova  garanzia.((Se  il
prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione  o
commistione, piu' beni appartenenti a diverse categorie merceologiche
e oggetto di diversi pegni non possessori, le facolta'  previste  dal
comma 7 spettano a ciascun  creditore  pignoratizio  con  obbligo  da
parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri  di
proporzionalita', sulla base delle stime effettuate con le  modalita'
di cui al comma 7, lettera a), il valore  del  bene  riferibile  alle
altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. E' fatta
salva  la  possibilita'  per  il  creditore  di   promuovere   azioni
conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da
parte del debitore o del terzo concedente il pegno)). 
  3. Il contratto costitutivo, a pena di nullita', deve risultare  da
atto  scritto  con  indicazione  del  creditore,   del   debitore   e
dell'eventuale terzo concedente il pegno,  la  descrizione  del  bene
dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione  dell'importo
massimo garantito. 
  4.  Il  pegno  non  possessorio  ((ha  effetto  verso   i   terzi))
esclusivamente  con  la  iscrizione  in  un  registro  informatizzato
costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro  dei
pegni non  possessori»;  ((dal  momento))  dell'iscrizione  il  pegno
prende grado ed e' opponibile ai terzi e nelle procedure  ((esecutive
e)) concorsuali. 
  5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente  costituito  ed
iscritto, non e' opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto  di  un
bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa  e  sia
garantito da riserva della proprieta' sul bene medesimo o da un pegno
anche non possessorio ((successivo)), a condizione che il  pegno  non
possessorio sia iscritto nel registro in conformita' al comma 6 e che
al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di
pegno non possessorio iscritto anteriormente. 
  6.  L'iscrizione  deve  indicare  il  creditore,  il  debitore,  se
presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene  dato  in
garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma  1
e, per il pegno non possessorio che garantisce il  finanziamento  per
l'acquisto di un bene determinato, la  specifica  individuazione  del
medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni,  rinnovabile
per mezzo di ((una nuova iscrizione)) nel registro  effettuata  prima
della scadenza del decimo anno.  La  cancellazione  della  iscrizione
puo' essere richiesta di comune accordo da creditore  pignoratizio  e
datore  del  pegno  o  domandata  giudizialmente.  Le  operazioni  di
iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o  cancellazione  presso
il registro, gli obblighi a carico di chi  effettua  tali  operazioni
nonche' le modalita' di accesso al registro stesso sono regolati  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, prevedendo modalita'  esclusivamente  informatiche.  Con  il
medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato,
in misura idonea  a  garantire  almeno  la  copertura  dei  costi  di
allestimento, gestione e di  evoluzione  del  registro.  Al  fine  di
consentire l'avvio della attivita' previste dal presente articolo, e'
autorizzata la spesa di euro  200.000  per  l'anno  2016  e  di  euro
100.000 per l'anno 2017. 
  7. Al verificarsi di  un  evento  che  determina  l'escussione  del
pegno,  il  creditore,   ((previa   intimazione   notificata,   anche
direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica  certificata,
al debitore e all'eventuale terzo concedente  il  pegno,  e))  previo
avviso scritto ((...))  agli  eventuali  titolari  di  un  pegno  non
possessorio ((trascritto nonche' al debitore del credito oggetto  del
pegno)), ha facolta' di procedere: 
  a)  alla  vendita  dei  beni  oggetto  del  pegno  trattenendo   il
corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza  della
somma garantita e  con  l'obbligo  di  informare  immediatamente  per
iscritto  il  datore  della  garanzia  dell'importo  ricavato  e   di
restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita e' effettuata  dal
creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti
specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di  beni
di  non  apprezzabile  valore,  da  parte   di   operatori   esperti,
assicurando,  con  adeguate  forme   di   pubblicita',   la   massima
informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore  esperto
e' nominato di comune  accordo  tra  le  parti  o,  in  mancanza,  e'
designato dal giudice;  in  ogni  caso  e'  effettuata,  a  cura  del
creditore, la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche di  cui
all'articolo 490 del codice di procedura civile; 
  b) alla escussione ((o cessione)) dei crediti oggetto di pegno fino
a concorrenza della somma  garantita  ((,  dandone  comunicazione  al
datore della garanzia)); 
  c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro ((di
cui al comma 4)), alla locazione del bene oggetto del pegno imputando
i canoni a soddisfacimento del proprio  credito  fino  a  concorrenza
della somma garantita,  a  condizione  che  il  contratto  preveda  i
criteri e le modalita' di ((determinazione)) del corrispettivo  della
locazione; ((il creditore pignoratizio  comunica  immediatamente  per
iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le  altre
condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore)); 
  d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro ((di
cui al comma 4)), all'appropriazione dei beni oggetto del pegno  fino
a concorrenza della somma garantita, a condizione  che  il  contratto
preveda anticipatamente i criteri e le modalita' di  valutazione  del
valore del bene oggetto di pegno e  dell'obbligazione  garantita;  il
creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore
della   garanzia   il   valore   attribuito   al   bene    ai    fini
dell'appropriazione. 
  ((7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno  hanno
diritto di proporre opposizione entro cinque giorni  dall'intimazione
di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle
disposizioni di cui al libro quarto,  titolo  I,  capo  III-bis,  del
codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il  giudice,
su istanza dell'opponente, puo' inibire, con provvedimento d'urgenza,
al creditore di procedere a norma del comma 7. 
  7-ter. Se il titolo  non  dispone  diversamente,  il  datore  della
garanzia  deve  consegnare  il  bene  mobile  oggetto  del  pegno  al
creditore entro quindici giorni dalla notificazione  dell'intimazione
di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito,
il  creditore  puo'  fare  istanza,  anche   verbale,   all'ufficiale
giudiziario perche' proceda, anche non munito di titolo  esecutivo  e
di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo
III, del codice di procedura civile, in  quanto  compatibili.  A  tal
fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del  pegno
nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi
del comma 7.  L'ufficiale  giudiziario,  ove  non  sia  di  immediata
identificazione, si avvale su  istanza  del  creditore  e  con  spese
liquidate dall'ufficiale giudiziario e  anticipate  dal  creditore  e
comunque a carico del medesimo, di  un  esperto  stimatore  o  di  un
commercialista da lui scelto, per la corretta  individuazione,  anche
mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del
pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di  trasformazione  o
di alienazione poste in essere a norma del comma  2.  Quando  risulta
che  il  pegno  si   e'   trasferito   sul   corrispettivo   ricavato
dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca,  mediante
esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo  492-bis
del codice di procedura civile, i crediti del datore della  garanzia,
nei limiti della somma garantita ai sensi  del  comma  2.  I  crediti
rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal  creditore
in forza del contratto di pegno e del  verbale  delle  operazioni  di
ricerca redatto  dall'ufficiale  giudiziario.  Nel  caso  di  cui  al
presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale  di  cui
all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e'  concessa,  su
istanza del creditore, verificate l'iscrizione del pegno nel registro
di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione. 
  7-quater. Quando il bene  o  il  credito  gia'  oggetto  del  pegno
iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto  ad  esecuzione  forzata
per  espropriazione,  il  giudice  dell'esecuzione,  su  istanza  del
creditore, lo autorizza  all'escussione  del  pegno,  stabilendo  con
proprio decreto il tempo e le modalita' dell'escussione a  norma  del
comma  7.  L'eventuale  eccedenza  e'  corrisposta  in  favore  della
procedura esecutiva, fatti salvi i crediti  degli  aventi  diritto  a
prelazione anteriore a quella del creditore istante)). 
  8. In caso di fallimento del debitore il creditore puo' procedere a
norma del comma 7 solo dopo che il suo credito e'  stato  ammesso  al
passivo con prelazione. 
  9. Entro tre mesi dalla comunicazione ((di cui alle lettere a), b),
c) e d) del comma 7)), il debitore puo'  agire  in  giudizio  per  il
risarcimento  del  danno  ((quando  l'escussione))  e'  avvenuta   in
violazione dei criteri e  delle  modalita'  di  cui  ((alle  predette
lettere a), b), c) e d) )) e non corrispondono ai valori correnti  di
mercato il prezzo della vendita, ((il corrispettivo della cessione,))
il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a  norma
della disposizione ((di cui alla lettera d) )). 
  10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio e' equiparato al pegno. 
  ((10-bis.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  articolo,  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  al  libro
sesto, titolo III, capo III, del codice civile)).