DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 04/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-5-2017
al: 30-6-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 165 
 
 
   (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni) 
 
  1. Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma
1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei  ricavi  di  gestione  del
concessionario proviene dalla vendita dei servizi  resi  al  mercato.
Tali contratti comportano  il  trasferimento  al  concessionario  del
rischio operativo definito dall'articolo  3,  comma  1,  lettera  zz)
riferito alla possibilita' che, in condizioni operative  normali,  le
variazioni relative ai costi e ai ricavi  oggetto  della  concessione
incidano  sull'equilibrio  del  piano   economico   finanziario.   Le
variazioni  devono  essere,  in  ogni  caso,  in  grado  di  incidere
significativamente  sul  valore  attuale  netto  dell'insieme   degli
investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario. 
  2. L'equilibrio  economico  finanziario  definito  all'articolo  3,
comma 1, lettera fff), rappresenta il  presupposto  per  la  corretta
allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del
raggiungimento   del   predetto   equilibrio,   in   sede   di   gara
l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'  stabilire  anche  un  prezzo
consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione  di  beni
immobili.   Il   contributo,   se    funzionale    al    mantenimento
dell'equilibrio  economico-finanziario,  puo'   essere   riconosciuto
mediante diritti di godimento su beni immobili  nella  disponibilita'
dell'amministrazione  aggiudicatrice   la   cui   utilizzazione   sia
strumentale   e   tecnicamente   connessa   all'opera   affidata   in
concessione. In ogni caso,  l'eventuale  riconoscimento  del  prezzo,
sommato al valore di eventuali  garanzie  pubbliche  o  di  ulteriori
meccanismi di finanziamento a carico della pubblica  amministrazione,
non puo' essere superiore al ((quarantanove))  per  cento  del  costo
dell'investimento  complessivo,  comprensivo   di   eventuali   oneri
finanziari. 
  3. La sottoscrizione del contratto di concessione  ((puo'  avvenire
solamente a seguito della  approvazione  del  progetto  definitivo  e
della))  presentazione   di   idonea   documentazione   inerente   il
finanziamento dell'opera. ((PERIODO SOPPRESSO DAL  D.LGS.  19  APRILE
2017, N. 56)). Al fine di agevolare l'ottenimento  del  finanziamento
dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi  compresi,  a  seconda
dei casi, lo schema di contratto e  il  piano  economico  finanziario
sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilita',
intendendosi per tali la reperibilita'  sul  mercato  finanziario  di
risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilita' di tali  fonti
e  la  congrua  redditivita'  del  ((capitale   investito.   Per   le
concessioni)) da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo'
essere previsto che l'amministrazione  aggiudicatrice  possa  indire,
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte,  una
consultazione preliminare con  gli  operatori  economici  invitati  a
presentare le offerte,  al  fine  di  verificare  l'insussistenza  di
criticita' del progetto posto a base di gara sotto il  profilo  della
finanziabilita', e possa provvedere, a seguito  della  consultazione,
ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di  presentazione
delle  offerte,  che  non  puo'  essere  inferiore  a  trenta  giorni
decorrenti dalla relativa comunicazione agli  interessati.  Non  puo'
essere  oggetto  di   consultazione   l'importo   delle   misure   di
defiscalizzazione di cui all'articolo  18  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, nonche' l'importo dei contributi pubblici, ove previsti. 
  4. Il bando  puo'  prevedere  che  l'offerta  sia  corredata  dalla
dichiarazione sottoscritta da uno o  piu'  istituti  finanziatori  di
manifestazione di  interesse  a  finanziare  l'operazione,  anche  in
considerazione dei contenuti dello schema di contratto  e  del  piano
economico-finanziario. 
  5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di  gara  che
il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in
caso di ((mancata  sottoscrizione  del  contratto  di  finanziamento,
nonche' di)) mancato collocamento delle ((obbligazioni  emesse  dalle
societa' di progetto)) di cui  all'articolo  185,  entro  un  congruo
termine fissato  dal  bando  medesimo,  ((comunque  non  superiore  a
diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del  contratto
di concessione)). Resta  salva  la  facolta'  del  concessionario  di
reperire    la    liquidita'    necessaria     alla     realizzazione
dell'investimento attraverso altre forme  di  finanziamento  previste
dalla normativa vigente, purche' sottoscritte entro lo stesso termine
((rilasciate  da  operatori  di  cui  all'articolo  106  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385)). Nel caso di risoluzione  del
rapporto  ai  sensi  del  primo  periodo  ((e  del  comma   3)),   il
concessionario non  avra'  diritto  ad  alcun  rimborso  delle  spese
sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva.
Il bando di gara puo' altresi' prevedere  che  in  caso  di  parziale
finanziamento del progetto e comunque per uno  stralcio  tecnicamente
ed economicamente funzionale, il  contratto  di  concessione  rimanga
efficace limitatamente alla parte che regola la  realizzazione  e  la
gestione del medesimo stralcio funzionale. 
  6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario  che
incidono  sull'equilibrio  del  piano  economico   finanziario   puo'
comportare la sua revisione da attuare mediante  la  rideterminazione
delle condizioni di  equilibrio.  La  revisione  deve  consentire  la
permanenza dei rischi trasferiti in capo  all'operatore  economico  e
delle condizioni di  equilibrio  economico  finanziario  relative  al
contratto. Ai fini della tutela della finanza  pubblica  strettamente
connessa al mantenimento della predetta allocazione dei  rischi,  nei
casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a
carico  dello  Stato,  la  revisione  e'  subordinata   alla   previa
valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione  delle
linee guida per la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'
(NARS).  Negli   altri   casi,   e'   facolta'   dell'amministrazione
aggiudicatrice sottoporre la revisione alla  previa  valutazione  del
NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico
finanziario,  le  parti  possono   recedere   dal   contratto.   ((Al
concessionario sono rimborsati gli importi di cui  all'articolo  176,
comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri  derivanti  dallo
scioglimento anticipato dei contratti di  copertura  del  rischio  di
fluttuazione del tasso di interesse.))