stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 29

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. (16G00037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2016
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 22-3-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la  decisione  quadro  2009/948/GAI  del  Consiglio,  del  30
novembre 2009, sulla  prevenzione  e  la  risoluzione  dei  conflitti
relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  e,  in
particolare, gli articoli 1 e 18, lettera g); 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Disposizioni di principio e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto attua le disposizioni della decisione quadro
2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e
la   risoluzione   dei   conflitti   relativi   all'esercizio   della
giurisdizione nei procedimenti penali. 
          Avvertenza 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Capo III - Potesta' normativa del Governo 
              Art.  14  (Decreti  legislativi).  -   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La decisione quadro 2009/948/GAI e' pubblicata  nella
          G.U.U.E. 15 dicembre 2009, n. L 328. 
              - Il testo degli articoli 1 e 18 della legge  9  luglio
          2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea) - legge di delegazione  europea  2014,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio  2015,  n.  176  ,  cosi
          recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
          secondo le procedure, i principi e i criteri  direttivi  di
          cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n.  183.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234.» 
              «Art. 18 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle
          decisioni quadro). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge e secondo le procedure di cui  all'art.  31,
          commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  i
          decreti  legislativi  recanti  le  norme   occorrenti   per
          l'attuazione delle seguenti decisioni quadro: 
                a) decisione quadro 2002/465/GAI del  Consiglio,  del
          13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni; 
                b) decisione quadro 2003/577/GAI del  Consiglio,  del
          22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea
          dei  provvedimenti  di  blocco  dei  beni  o  di  sequestro
          probatorio; 
                c) decisione quadro 2005/214/GAI del  Consiglio,  del
          24 febbraio  2005,  relativa  al  reciproco  riconoscimento
          delle sanzioni pecuniarie; 
                d) decisione quadro 2008/947/GAI del  Consiglio,  del
          27 novembre 2008, relativa all'applicazione  del  principio
          del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni
          di sospensione condizionale  in  vista  della  sorveglianza
          delle misure di sospensione condizionale e  delle  sanzioni
          sostitutive; 
                e) decisione quadro 2009/299/GAI del  Consiglio,  del
          26  febbraio  2009,  che  modifica  le   decisioni   quadro
          2002/584/GAI, 2005/214/GAI,  2006/783/GAI,  2008/909/GAI  e
          2008/947/GAI,  rafforzando  i  diritti  processuali   delle
          persone e  promuovendo  l'applicazione  del  principio  del
          reciproco riconoscimento  delle  decisioni  pronunciate  in
          assenza dell'interessato al processo; 
                f) decisione quadro 2009/829/GAI del  Consiglio,  del
          23 ottobre 2009, sull'applicazione  tra  gli  Stati  membri
          dell'Unione   europea   del   principio    del    reciproco
          riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla
          detenzione cautelare; 
                g) decisione quadro 2009/948/GAI del  Consiglio,  del
          30 novembre 2009, sulla prevenzione e  la  risoluzione  dei
          conflitti relativi all'esercizio  della  giurisdizione  nei
          procedimenti penali. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati nel rispetto  delle  disposizioni  previste  dalle
          singole decisioni quadro, nonche' dei  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), e), f) e
          g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3. Sugli schemi dei decreti legislativi di  recepimento
          delle decisioni quadro di cui al comma 1  e'  acquisito  il
          parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari  della
          Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica  con  le
          modalita' ed i tempi di cui all'art.  31,  comma  3,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera a),
          ai cui oneri, pari a 310.000  euro  a  decorrere  dall'anno
          2015, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2015-2017,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2015,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  della   giustizia.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti  normativi  alla  decisione  quadro
          2009/948/GAI si veda nelle note alle premesse.