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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 ottobre 2015, n. 206

Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. (15G00218)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2016
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Testo in vigore dal: 12-1-2016
 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  legge  4  gennaio  1990,  n.   1,   recante   disciplina
dell'attivita' di estetista; 
  Visti gli articoli 1 e 3 della citata legge n. 1 del 1990,  secondo
cui  l'attivita'  di  estetista  comprende  le   prestazioni   ed   i
trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano  il  cui  scopo
esclusivo  o  prevalente  sia  quello  di  mantenerlo   in   perfette
condizioni,  di  migliorarne  e   proteggerne   l'aspetto   estetico,
modificandolo  attraverso  l'eliminazione  o   l'attenuazione   degli
inestetismi presenti, e puo' essere svolta anche con  l'utilizzazione
degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui  all'elenco
allegato alla medesima  legge,  subordinatamente  al  processo  della
qualificazione professionale ivi prevista; 
  Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 1, della  citata  legge
n. 1 del 1990, secondo cui il Ministro dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita',
adotta,   sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale  delle  categorie   economiche
interessate, un  decreto  recante  norme  dirette  a  determinare  le
caratteristiche tecnico - dinamiche ed i meccanismi  di  regolazione,
nonche' le modalita' di esercizio e  di  applicazione  e  le  cautele
d'uso degli apparecchi  elettromeccanici  per  uso  estetico  di  cui
all'elenco allegato alla predetta legge,  e  aggiorna,  tenuto  conto
dell'evoluzione tecnologica del settore, il medesimo elenco; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  12  maggio
2011, n. 110, recante regolamento  di  attuazione  dell'articolo  10,
comma 1, della citata legge n. 1 del 1990, relativo  agli  apparecchi
elettromeccanici utilizzati  per  l'attivita'  di  estetista  ed,  in
particolare, l'articolo 4 recante  «Aggiornamento  dell'elenco  degli
apparecchi elettromeccanici e adeguamento al  presente  decreto»,  in
cui al comma 2 e' previsto che l'allegato 2 puo' essere modificato, a
seguito   di   acquisizioni    tecnico    -    scientifiche,    anche
indipendentemente da  modifiche  all'elenco  allegato  alla  legge  4
gennaio 1990, n. 1; 
  Vista la sentenza n. 1417/2014 con la quale il Consiglio di  Stato,
sezione  sesta,  accogliendo  l'appello  relativamente   ai   profili
afferenti al difetto  di  istruttoria  e  motivazione  dell'impugnato
decreto del Ministro dello sviluppo economico n.  110  del  2011,  ha
annullato le  disposizioni  regolamentari  nelle  parti  in  cui  non
includono,  o  includono  con  ingiustificate  limitazioni,  dall'uso
corrente degli esercenti la professione di estetista  gli  apparecchi
elettromeccanici per uso estetico indicati al punto 7 delle  premesse
della pronuncia stessa; 
  Considerata  la  necessita'  di  procedere   all'esecuzione   della
sentenza n. 1417/2014 del Consiglio  di  Stato,  riadattando,  previa
rinnovata istruttoria,  le  disposizioni  regolamentari  parzialmente
annullate, nonche',  tenuto  conto  dell'evoluzione  tecnologica  del
settore, la necessita' di provvedere ad  un  ulteriore  aggiornamento
dell'elenco allegato alla legge, come gia' modificato all'allegato  1
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio  2011,  n.
110; 
  Considerata  la  necessita'  di  procedere   alla   riadozione   ed
all'adeguamento  dell'allegato  2  al  decreto  del  Ministro   dello
sviluppo economico 12 maggio  2011,  n.  110,  sia  in  relazione  al
predetto aggiornamento dell'elenco che  in  relazione  alla  predetta
sentenza ed alle nuove acquisizioni tecnico - scientifiche; 
  Sentite le Organizzazioni sindacali  delle  categorie  interessate,
maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
  Acquisiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanita' di  cui  alla
Sessione XLVII Sezioni Congiunte II e V della Seduta  del  23  aprile
2013 e della Seduta del 9 luglio 2013, nonche' l'ulteriore parere del
Consiglio Superiore di  Sanita'  di  cui  alla  Sessione  L,  Sezioni
Congiunte II e V della Seduta del 13 gennaio 2015; 
  Esperita la procedura prevista dalla direttiva  n.  98/34/CE,  come
modificata dalla direttiva n. 98/48/CE,  che  prevede  una  procedura
d'informazione nel  settore  delle  norme  e  delle  regolamentazioni
tecniche  e  delle  regole  relative  ai   servizi   della   societa'
dell'informazione; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota del 17 luglio 2015, protocollo n. 16693; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Identificazione degli apparecchi 
                          per uso estetico 
 
  1. L'allegato 1 al  presente  decreto,  che  ne  costituisce  parte
integrante, sostituisce l'allegato 1 del decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  Legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 3  e  10  della
          Legge 4 gennaio 1990, n. 1  (Disciplina  dell'attivita'  di
          estetista): 
              «Art. 1. - 1. L'attivita' di estetista comprende  tutte
          le prestazioni ed i trattamenti eseguiti  sulla  superficie
          del corpo umano il cui scopo  esclusivo  o  prevalente  sia
          quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne
          e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo  attraverso
          l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. 
              2. Tale attivita' puo' essere svolta  con  l'attuazione
          di tecniche manuali, con l'utilizzazione  degli  apparecchi
          elettromeccanici  per  uso  estetico,  di  cui   all'elenco
          allegato alla presente  legge,  e  con  l'applicazione  dei
          prodotti cosmetici definiti tali  dalla  legge  11  ottobre
          1986, n. 713. 
              3.  Sono  escluse  dall'attivita'   di   estetista   le
          prestazioni dirette  in  linea  specifica  ed  esclusiva  a
          finalita' di carattere terapeutico.». 
              «Art. 3. - 01. Per ogni sede  dell'impresa  dove  viene
          esercitata l'attivita' di estetista deve essere  designato,
          nella persona del titolare, di  un  socio  partecipante  al
          lavoro, di un familiare  coadiuvante  o  di  un  dipendente
          dell'impresa, almeno un responsabile  tecnico  in  possesso
          della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico
          garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle
          attivita' di estetica. Il responsabile tecnico e'  iscritto
          nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA)
          contestualmente  alla   trasmissione   della   segnalazione
          certificata di inizio di attivita'. 
              1. La  qualificazione  professionale  di  estetista  si
          intende  conseguita,   dopo   l'espletamento   dell'obbligo
          scolastico, mediante il superamento di  un  apposito  esame
          teorico-pratico preceduto dallo svolgimento: 
                a) di un apposito corso regionale  di  qualificazione
          della durata di due anni, con un minimo di 900  ore  annue;
          tale  periodo  dovra'  essere  seguito  da  un   corso   di
          specializzazione della durata di un anno oppure da un  anno
          di inserimento presso una impresa di estetista; 
                b)  oppure  di  un  anno  di   attivita'   lavorativa
          qualificata in  qualita'  di  dipendente,  a  tempo  pieno,
          presso uno studio medico specializzato oppure  una  impresa
          di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di
          apprendistato  presso  una  impresa  di   estetista,   come
          disciplinato  dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.  25,   e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  della  durata
          prevista dalla contrattazione collettiva  di  categoria,  e
          seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore,  di
          formazione teorica, integrativi delle  cognizioni  pratiche
          acquisite presso l'impresa di estetista; 
                c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di
          attivita'  lavorativa  qualificata,  a  tempo   pieno,   in
          qualita' di dipendente o  collaboratore  familiare,  presso
          una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione
          del libretto di lavoro o  di  documentazione  equipollente,
          seguita dai corsi regionali di formazione  teorica  di  cui
          alla lettera b) . Il  periodo  di  attivita'  di  cui  alla
          presente lettera  c)  deve  essere  svolto  nel  corso  del
          quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di  cui  alla
          lettera b). 
              2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma  1
          sono organizzati ai sensi dell'art. 6.». 
              «Art.  10.  -  1.  Il  Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato, di concerto con  il  Ministro
          della sanita', emana, entro centoventi giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   sentite   le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello nazionale delle categorie  economiche  interessate,
          un  decreto  recante  norme  dirette   a   determinare   le
          caratteristiche  tecnico-dinamiche  ed  i   meccanismi   di
          regolazione,  nonche'  le  modalita'  di  esercizio  e   di
          applicazione  e   le   cautele   d'uso   degli   apparecchi
          elettromeccanici di cui all'elenco allegato  alla  presente
          legge. L'elenco allegato  e'  aggiornato  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          di concerto con il Ministro  della  sanita',  tenuto  conto
          dell'evoluzione  tecnologica  del   settore,   sentite   le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello nazionale delle categorie economiche interessate. 
              2.  Il  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, nell'elaborazione dei  programmi  di  cui
          all'art. 6, comma 2, deve  fare  riferimento  ai  requisiti
          tecnici ed alle modalita' di utilizzazione degli apparecchi
          previsti dal  decreto  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, al fine di integrare e aggiornare  le  cognizioni
          tecnico-professionali degli operatori della categoria.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  12
          maggio 2011, n. 110 (Regolamento  di  attuazione  dell'art.
          10, comma 1, della legge 4 gennaio  1990,  n.  1,  relativo
          agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attivita'
          di estetista),  modificato  dal  presente  regolamento,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2011, n. 163.