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LEGGE 19 ottobre 2015, n. 173

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. (15G00187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/2015
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 13-11-2015
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,  e  successive
modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di  affidamento,  il
minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo
II  del  titolo  II  e  qualora,  sussistendo  i  requisiti  previsti
dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo  adottare,
il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto
dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e  duraturo
consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. 
  5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento,  il  minore
faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad
altra  famiglia  o  sia  adottato  da  altra  famiglia,  e'  comunque
tutelata, se rispondente all'interesse  del  minore,  la  continuita'
delle  positive  relazioni  socio-affettive   consolidatesi   durante
l'affidamento. 
  5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis
e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei  servizi
sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o  anche
di eta' inferiore se capace di discernimento». 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,  e  successive
modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di  affidamento,  il
minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo
II  del  titolo  II  e  qualora,  sussistendo  i  requisiti  previsti
dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo  adottare,
il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto
dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e  duraturo
consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. 
  5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento,  il  minore
faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad
altra  famiglia  o  sia  adottato  da  altra  famiglia,  e'  comunque
tutelata, se rispondente all'interesse  del  minore,  la  continuita'
delle  positive  relazioni  socio-affettive   consolidatesi   durante
l'affidamento. 
  5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis
e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei  servizi
sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o  anche
di eta' inferiore se capace di discernimento».