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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 agosto 2015, n. 163

Regolamento recante parziale modificazione del comma 2 dell'articolo 33 del decreto 15 aprile 2003, n. 130, in materia di regola tecnica per la costruzione e la sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS (Sistema globale di soccorso e sicurezza in mare). (15G00177)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2015
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vigente al 05/05/2024
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Testo in vigore dal: 29-10-2015
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice
delle  comunicazioni  elettroniche   che   recepisce   le   direttive
comunitarie  2002/19/CE,   2002/20/CE,   2002/21/CE,   2002/22/CE   e
2002/77/CE in materia di  comunicazioni  elettroniche,  e  successive
modificazioni, e in particolare gli articoli 169 e 170 riguardanti il
servizio di corrispondenza pubblica a bordo delle navi; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 15  aprile  2003,
n. 130, recante regolamento riguardante  la  regola  tecnica  per  la
costruzione  e  sistemazione   degli   impianti   radioelettrici   da
installare a bordo delle navi  soggette  ai  requisiti  previsti  dal
GMDSS, e in  particolare,  il  comma  2  dell'articolo  33,  relativo
all'espletamento  del  servizio   di   corrispondenza   pubblica,   e
l'articolo 4 relativo alla valutazione di conformita'  tecnica  degli
apparati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407, recante il  regolamento  con  cui  vengono  approvate  norme  di
attuazione   delle   direttive   96/98/CE   e    98/85/CE    relative
all'equipaggiamento marittimo, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13  novembre
2008, recante l'approvazione  del  piano  nazionale  di  ripartizione
delle radio frequenze tra 0 e 1.000 GHz, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  273  del  21  novembre  2008  e
successive modificazioni; 
  Vista la Convenzione Internazionale per la salvaguardia della  vita
umana in mare (SOLAS), ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e
i successivi emendamenti della Convezione stessa; 
  Tenuto conto della difficolta' di  reperire  nel  mercato  apparati
radioelettrici operanti in modalita' duplex conformi  alla  direttiva
96/98/CE,  e  successive  modificazioni,  attuata  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407; 
  Visto il Capitolo IV titolato Radiocomunicazione della  Convenzione
Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare  (SOLAS),
che non indica alcuna modalita' relativa agli apparati radioelettrici
per svolgere le comunicazioni  di  carattere  generale,  tra  cui  il
servizio per la corrispondenza pubblica; 
  Tenuto conto che il citato decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.
259, agli articoli 169 e 170 in materia di «corrispondenza  pubblica»
a bordo delle navi non delinea  alcuna  specifica  tecnica  circa  la
modalita' di espletamento del  suddetto  servizio,  rinviando  per  i
requisiti tecnici al decreto del Ministro; 
  Considerato che dalla normativa nazionale  e  internazionale  -  di
rango superiore al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile
2003, n. 130 - non risulta alcuna indicazione, ne'  alcuno  specifico
obbligo sulla modalita' di espletamento del servizio  radiotelefonico
di «corrispondenza pubblica» da effettuare con il  tipo  di  apparato
radioelettrico; 
  Ravvisato che in tale ambito normativo e'  possibile  allineare  il
comma 2 dell'articolo  33  rubricato  «corrispondenza  pubblica»  del
decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130, agli
emendamenti alla Convenzione Internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare (SOLAS), poiche' non risulta alcun  contrasto  con
la normativa primaria di settore; 
  Riconosciuta, pertanto, l'esigenza di garantire l'operativita'  nel
settore  radiomarittimo   del   servizio   radiotelefonico   per   la
corrispondenza  pubblica  attraverso  l'installazione   di   apparati
radioelettrici diversi da quelli in modalita' duplex - non reperibili
nel mercato; 
  Ravvisata l'esigenza di procedere alla modifica parziale del  comma
2  dell'  articolo  33  del  citato  decreto   del   Ministro   delle
comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130, con espunzione della sola parte
in cui si fa riferimento alla modalita' duplex; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988,  effettuata
con nota del 26 maggio 2015, protocollo n. 12522; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo  33,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto  del
Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130, le parole: «, da
svolgersi in modalita' duplex» sono soppresse. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 10 agosto 2015 
 
                                           Il Ministro dello sviluppo 
                                                    economico         
                                                      Guidi           
Il Ministro delle infrastrutture 
         e dei trasporti 
             Delrio 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2015 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3555 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  169  e  170  del
          decreto  legislativo  1  agosto  n.   259   (Codice   delle
          comunicazioni  elettroniche  che  recepisce  le   direttive
          comunitarie 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE,  2002/22/CE
          e 2002/77/CE in  materia  di  comunicazioni  elettroniche),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre  2003,  n.
          214 - Suppl. Ord., con le modifiche apportate dall'art. 80,
          comma 1, lett. r), del decreto legislativo 28 maggio  2012,
          n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio  2012,
          n. 126: 
              "Art. 169.  (Obbligatorieta'  di  particolari  apparati
          radioelettrici di bordo). - 1.  Il  Ministero,  sentito  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   puo'
          imporre a determinate categorie  di  navi,  ai  fini  della
          corrispondenza  pubblica,  di  essere  dotate  di  apparati
          radioelettrici di determinate caratteristiche." 
              "Art. 170 (Corrispondenza pubblica). - 1. A bordo delle
          navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve  essere
          previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo  per
          l'area  di  navigazione  ed  esercito  nel  rispetto  delle
          normative internazionali e nazionali  per  la  salvaguardia
          della vita umana in mare. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  con  proprio
          decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          trasporti,   stabilisce    i    requisiti    tecnici    per
          l'organizzazione e l'espletamento del servizio.". 
              Si riporta il testo dell' articolo 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S. O. : 
              "Art. 17. (Regolamenti). - 3. Con decreto  ministeriale
          possono  essere  adottati  regolamenti  nelle  materie   di
          competenza del ministro  o  di  autorita'  sottordinate  al
          ministro, quando la  legge  espressamente  conferisca  tale
          potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione.". 
              Si riporta il testo degli articoli 4 e 33  del  decreto
          del Ministro delle comunicazioni 15  aprile  2003,  n.  130
          (Regolamento  riguardante  la   regola   tecnica   per   la
          costituzione e sistemazione degli  impianti  radioelettrici
          da installare a bordo  delle  navi  soggette  ai  requisiti
          previsti dal GMDSS), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7
          giugno 2003, n. 130: 
              "Art. 4. (Valutazione della conformita' tecnica). -  1.
          La valutazione della  conformita'  tecnica  degli  apparati
          deve  essere  effettuata  secondo   quanto   previsto   dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407  ,  in  base  alle  norme
          tecniche indicate nell'allegato A a detto regolamento. 
              2. Per quanto riguarda gli aspetti della compatibilita'
          elettromagnetica, si  applica  il  decreto  legislativo  12
          novembre 1996, n.  615  ,  concernente  l'attuazione  della
          direttiva   89/336/CEE   relativa    alla    compatibilita'
          elettromagnetica." 
              "Art. 33. (Corrispondenza pubblica). - 1. A bordo delle
          navi  mercantili  deve  essere  previsto  un  servizio   di
          corrispondenza pubblica. A bordo delle  navi  destinate  al
          trasporto  dei  passeggeri  deve  essere  data  la  massima
          pubblicita'  in  modo  da  assicurare  ai   passeggeri   ed
          all'equipaggio    le    necessarie    informazioni    circa
          l'organizzazione del servizio di corrispondenza pubblica  e
          le procedure per l'espletamento dello stesso. 
              2. Nelle navi destinate  al  trasporto  dei  passeggeri
          deve  essere  previsto  un  servizio   radiotelefonico   di
          corrispondenza pubblica, idoneo per l'area di  navigazione.
          Deve  pertanto  prevedersi  almeno  una  cabina  telefonica
          dedicata, eventualmente anche del tipo «a parete»,  situata
          in un luogo facilmente accessibile ai passeggeri. 
              3. Nelle navi non destinate al trasporto dei passeggeri
          e qualora l'impianto radioelettrico sia  situato  nell'area
          della plancia, deve prevedersi,  al  fine  di  evitare  che
          persone estranee possano  ostacolare  la  conduzione  della
          nave  ed  al  fine  di  assicurare  la  riservatezza  delle
          comunicazioni, un'apposita area di comunicazione facilmente
          accessibile  che  puo'  essere  costituita  da  una  cabina
          telefonica, eventualmente anche del tipo «a parete». 
              4. Nelle navi destinate al  trasporto  dei  passeggeri,
          oltre  al  servizio   radiotelefonico   di   corrispondenza
          pubblica,  possono  essere  espletate  altre  tipologie  di
          servizi di corrispondenza pubblica, a condizione che  venga
          rispettato quanto previsto dalla normativa in vigore. 
              5. Il  Ministero  delle  comunicazioni  puo'  concedere
          deroghe in merito all'installazione della cabina telefonica
          per il servizio radiotelefonico di corrispondenza pubblica,
          a seconda  del  tipo  di  viaggio  e  della  sua  durata  e
          dell'impossibilita' di inserire la cabina telefonica in una
          posizione che assicuri riservatezza e funzionalita'.". 
              Il  decreto  del  Presidente  della  repubblica  del  6
          ottobre  1999,  n.  407  (Regolamento  recante   norme   di
          attuazione delle direttive  96/98/CE  e  98/85/CE  relative
          all'equipaggiamento marittimo), e' stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1999, n. 263. 
              Il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  13
          novembre  2008  (Approvazione  del   piano   nazionale   di
          ripartizione delle radio frequenze tra 0 e  1.000  GHz)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21  novembre  2008,  n.
          273. Il predetto decreto e' stato  modificato  con  decreto
          del  Ministero  sviluppo  economico  del  4  novembre  2010
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre  2010,  n.
          280; successivamente modificato dal decreto  del  Ministero
          sviluppo economico del  4  maggio  2011,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2011, n. 143;  successivamente
          modificato dal decreto Ministero sviluppo economico del  10
          giugno 2011, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  luglio
          2011, n. 164 ed infine sostituito dal decreto del Ministero
          sviluppo economico del 27  maggio  2015,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2015, n. 143. 
              Il Capitolo IV della Convenzione Internazionale per  la
          salvaguardia della vita umana  in  mare  e'  relativo  alle
          Radiocomunicazioni. La Convenzione  Internazionale  per  la
          salvaguardia della vita umana in mare - cosi' detta SOLAS -
          firmata a Londra nel 1974 e' stata resa  esecutiva  con  la
          legge 23 maggio 1980, n.  313  (Adesione  alla  convenzione
          internazionale del 1974  per  la  salvaguardia  della  vita
          umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra  il
          1° novembre  1974,  e  sua  esecuzione),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n.190, S. O. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'art. 33 del citato decreto  del  Ministro
          delle comunicazioni n. 130 del 2003,  come  modificato  dal
          presente  regolamento,  e'  riportato   nelle   Note   alle
          premesse.