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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2015, n. 126

Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. (15G00140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2015
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vigente al 13/05/2024
Testo in vigore dal: 15-8-2015
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228; 
  Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre  1989,
n. 323; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e
successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  6   luglio   2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2010; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71; 
  Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, che prevede che siano apportate al decreto del Presidente  della
Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  le  modifiche  necessarie  per
adeguarne la disciplina alle  disposizioni  istitutive  dell'anagrafe
nazionale della popolazione residente; 
  Visto l'articolo 13, comma 2-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2014; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso in data 22 gennaio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 marzo 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 luglio 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  al  regolamento  anagrafico  della  popolazione  residente
  approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio
  1989, n. 223. 
 
  1. Al regolamento anagrafico della popolazione residente  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al Capo I, nella rubrica, la parola: «Anagrafe» e'  sostituita
dalla seguente: «Registrazione anagrafica»; 
    b) prima dell'articolo 1, e' inserito il seguente: 
  «Art. 01 (Adempimenti anagrafici). - 1. Gli adempimenti  anagrafici
di  cui  al  presente  regolamento  sono   effettuati   nell'anagrafe
nazionale della popolazione residente  di  cui  all'articolo  62  del
decreto   legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
modificazioni.»; 
    c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Iscrizioni anagrafiche). - 1.  L'iscrizione  nell'anagrafe
della popolazione residente viene effettuata: 
    a) per nascita, presso il comune  di  residenza  dei  genitori  o
presso  il  comune  di  residenza  della  madre  qualora  i  genitori
risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti  i
genitori, nel comune ove e' residente la persona o la convivenza  cui
il nato e' stato affidato; 
    b) per esistenza giudizialmente dichiarata; 
    c)  per  trasferimento  di   residenza   dall'estero   dichiarato
dall'interessato non iscritto, oppure  accertato  secondo  quanto  e'
disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente  regolamento,  anche
tenuto conto delle particolari  disposizioni  relative  alle  persone
senza fissa dimora di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 24
dicembre  1954,  n.  1228,  nonche'  per   mancanza   di   precedente
iscrizione. 
  2.  Per  le  persone  gia'   cancellate   per   irreperibilita'   e
successivamente  ricomparse  devesi  procedere  a  nuova   iscrizione
anagrafica. 
  3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di  rinnovare
all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione  di  dimora  abituale  nel
comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo  del  permesso
di soggiorno,  corredata  dal  permesso  medesimo  e,  comunque,  non
decadono dall'iscrizione  nella  fase  di  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo
della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato  entro  sessanta
giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di  anagrafe
aggiornera'   la   scheda   anagrafica   dello   straniero,   dandone
comunicazione al questore. 
  4. Il registro di cui all'articolo 2, comma quinto, della legge  24
dicembre 1954, n. 1228, e' tenuto dal Ministero  dell'interno  presso
la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale
registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.»; 
    d) all'articolo 10, al comma 1, alla lettera b), dopo la  parola:
«comune» sono inserite le seguenti: «o del territorio nazionale»; 
    e) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis (Posizioni che non comportano mutazioni  anagrafiche).
- 1. Non  deve  essere  disposta,  ne'  d'ufficio,  ne'  a  richiesta
dell'interessato,  la  mutazione  anagrafica,  per  trasferimento  di
residenza, delle seguenti categorie di persone: 
    a) militari di  leva,  di  carriera,  o  che  abbiano,  comunque,
contratto una ferma, pubblici  dipendenti,  personale  dell'arma  dei
carabinieri, della  polizia  di  Stato,  della  guardia  di  finanza,
distaccati presso scuole per frequentare corsi di  avanzamento  o  di
perfezionamento; 
    b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi  natura,  purche'
la permanenza nel comune non superi  i  due  anni,  a  decorrere  dal
giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica; 
    c) detenuti in attesa di giudizio. 
  2. Il trasferimento di residenza della famiglia, anche  nell'ambito
dello stesso comune comporta, di regola, anche  il  trasferimento  di
residenza dei componenti assenti perche' appartenenti  ad  una  delle
categorie indicate nel comma 1.»; 
    f) all'articolo 11, al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: 
  «b) per trasferimento all'estero dello straniero;»; 
    g) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le  comunicazioni  relative  alle  celebrazioni  di  matrimonio
devono essere effettuate  mediante  modelli  conformi  agli  standard
indicati dall'Istituto  nazionale  di  statistica.  Le  comunicazioni
relative alle nascite e alle morti sono  effettuate  dall'ufficio  di
stato civile ai sensi  della  disciplina  prevista  dall'articolo  2,
comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   nonche'
dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82.»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Le  comunicazioni  concernenti  lo  stato  civile  riflettenti
persone non residenti nel comune devono essere effettuate agli uffici
di stato civile e di  anagrafe  del  comune  di  residenza  entro  il
termine di dieci giorni con  l'osservanza  delle  disposizioni  sull'
'ordinamento dello stato civile'. Per le persone residenti all'estero
le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalita'  al
comune competente.»; 
    h) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 16 (Segnalazioni particolari). - 1. Quando  risulti  che  una
persona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver  reso
la dichiarazione di cui all'articolo 13, l'ufficiale di anagrafe deve
darne notizia al comune competente  in  relazione  al  luogo  ove  la
persona  o  la  famiglia  risulta  di  fatto  trasferitasi,   per   i
conseguenti provvedimenti. 
  2. La persona che, ai fini della iscrizione, dichiari per se' o per
i componenti della famiglia di provenire dall'estero, qualora risulti
gia' iscritta, e' registrata come proveniente dal luogo di  residenza
gia' registrato.»; 
    i) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18 (Procedimento d'iscrizione e mutazione anagrafica).  -  1.
Entro due  giorni  lavorativi  successivi  alla  presentazione  delle
dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b)  e  c),
l'ufficiale d'anagrafe effettua  le  iscrizioni  o  le  registrazioni
delle mutazioni anagrafiche dichiarate,  con  decorrenza  dalla  data
della presentazione delle dichiarazioni.» 
    l) l'articolo 18-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18-bis (Accertamenti sulle dichiarazioni  rese  e  ripristino
delle posizioni anagrafiche precedenti). - 1. L'ufficiale d'anagrafe,
entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni  rese
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c),  accerta  la
effettiva  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  legislazione
vigente per la  registrazione.  Se  entro  tale  termine  l'ufficiale
d'anagrafe,  tenuto  anche  conto   degli   esiti   degli   eventuali
accertamenti  svolti   dal   comune   di   provenienza,   non   invia
all'interessato la comunicazione di  cui  all'articolo  10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera  conforme
alla situazione di fatto in essere alla data  della  ricezione  della
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata. 
  2. Qualora a seguito degli accertamenti  di  cui  al  comma  1  sia
effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge  7
agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate
o sia decorso inutilmente  il  termine  per  la  presentazione  delle
stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione
anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o  della
mutazione registrata, a decorrere dalla data  della  ricezione  della
dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).»; 
    m) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, dopo la parola: «iscrizione»  sono  inserite  le
seguenti: «o la mutazione»; 
      2) al  comma  3,  le  parole:  «da  chi  richiede  l'iscrizione
anagrafica» sono soppresse; 
    n)  al  Capo  IV,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Formazione ed ordinamento dello schede anagrafiche della popolazione
residente e degli italiani residenti all'estero»; 
    o) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Schede individuali). - 1. A  ciascuna  persona  residente
nel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla  quale
devono essere obbligatoriamente indicati  il  cognome,  il  nome,  il
sesso, la  data  e  il  luogo  di  nascita,  il  codice  fiscale,  la
cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresi'
indicati i seguenti dati: la paternita' e la maternita',  ed  estremi
dell'atto di  nascita,  lo  stato  civile,  ed  eventi  modificativi,
nonche' estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del  coniuge,
la professione o  la  condizione  non  professionale,  il  titolo  di
studio, gli estremi della carta d'identita', il  domicilio  digitale,
la condizione di senza fissa dimora. 
  2. Nella scheda riguardante i  cittadini  stranieri  sono  comunque
indicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno. 
  3. Per  le  donne  coniugate  o  vedove  le  schede  devono  essere
intestate al cognome da nubile. 
  4.  Le  schede  individuali  debbono  essere  tenute  costantemente
aggiornate e devono essere archiviate quando le  persone  alle  quali
sono intestate cessino di far parte della popolazione residente.»; 
    p) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per ciascuna  famiglia  residente  deve  essere  compilata  una
scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate  le  posizioni
anagrafiche  relative  alla  famiglia  ed   alle   persone   che   la
costituiscono.»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  La  scheda  deve  essere  archiviata  per  scioglimento  della
famiglia ovvero per la  cancellazione  delle  persone  che  ne  fanno
parte.»; 
    q) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Schede di  convivenza).  -  1.  Per  ciascuna  convivenza
residente nel comune deve essere compilata una scheda di  convivenza,
nella quale sono indicate  le  posizioni  anagrafiche  relative  alla
medesima ed a quelle dei conviventi, la  specie  e  la  denominazione
della convivenza nonche' il nominativo della persona che  la  dirige.
Per ciascuna convivenza residente nel comune  deve  essere  compilata
una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto
dall'Istituto centrale  di  statistica,  nella  quale  devono  essere
indicate le posizioni anagrafiche  relative  alla  medesima,  nonche'
quelle dei conviventi residenti. 
  2.  Nella  scheda   di   convivenza,   successivamente   alla   sua
istituzione, devono essere iscritte le  persone  che  entrano  a  far
parte della convivenza e cancellate le persone che cessano  di  farne
parte. 
  3. La scheda di convivenza deve essere  aggiornata  alle  mutazioni
relative  alla  denominazione   o   specie   della   convivenza,   al
responsabile di essa,  alla  sede  della  stessa  ed  alle  posizioni
anagrafiche dei conviventi. 
  4. La scheda di convivenza deve essere  archiviata  per  cessazione
della convivenza o per trasferimento di essa o all'estero.»; 
    r) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 23 (Tenuta delle schede anagrafiche in formato  elettronico).
- 1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere
conservate e costantemente aggiornate,  in  formato  elettronico,  ai
sensi della  disciplina  prevista  dall'articolo  62,  comma  6,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; 
    s) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 27 (Italiani residenti  all'estero).  -  1.  Gli  adempimenti
anagrafici  relativi  agli   italiani   residenti   all'estero   sono
disciplinati dalla legge 27 ottobre 1988,  n.  470,  e  dal  relativo
regolamento di esecuzione, in quanto compatibili  con  la  disciplina
prevista dall'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, e dal presente regolamento.»; 
    t) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 33 (Certificati anagrafici). - 1. Fatti salvi  i  divieti  di
comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e
quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia  a
chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione,  i  certificati
concernenti  la  residenza,  lo  stato  di  famiglia  degli  iscritti
nell'anagrafe nazionale della  popolazione  residente,  nonche'  ogni
altra informazione ivi contenuta. 
  2. Al rilascio di cui al comma 1  provvedono  anche  gli  ufficiali
d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona  cui
i certificati si riferiscono. 
  3. Le certificazioni anagrafiche hanno validita' di tre mesi  dalla
data di rilascio.»; 
    u) l'articolo 34 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  34  (Rilascio  di  elenchi  degli   iscritti   nell'anagrafe
nazionale della popolazione residente e di dati anagrafici  per  fini
statistici e di ricerca). - 1. Alle amministrazioni pubbliche che  ne
facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica  utilita',
l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli
iscritti,  residenti  nel  comune,  in  conformita'  alle  misure  di
sicurezza, agli standard di  comunicazione  e  alle  regole  tecniche
previsti dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre 2014, n. 194, e dall'articolo 58 del decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82. 
  2. L'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, relativi  agli
iscritti residenti  nel  comune,  resi  anonimi  ed  aggregati,  agli
interessati che ne  facciano  richiesta  per  fini  statistici  e  di
ricerca. 
  3. Il comune puo' esigere dai richiedenti un rimborso spese per  il
materiale fornito.»; 
    v) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 35 (Contenuto dei certificati anagrafici). - 1. I certificati
anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data  di
rilascio;  l'oggetto  della  certificazione;  le  generalita'   delle
persone cui la certificazione  si  riferisce,  salvo  le  particolari
disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e  la  firma
dell'ufficiale di anagrafe. 
  2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate
nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere,
la condizione non professionale, il titolo di  studio,  il  domicilio
digitale, la  condizione  di  senza  fissa  dimora  e  il  titolo  di
soggiorno. 
  3. Il  certificato  di  stato  di  famiglia  deve  rispecchiare  la
composizione  familiare  quale  risulta  dall'anagrafe  all'atto  del
rilascio del certificato. 
  4. Previa motivata  richiesta,  l'ufficiale  di  anagrafe  rilascia
certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse. 
  5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i  diritti
di cui alla parte I, titolo II  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n.  196,  sui  dati  contenuti  nell'anagrafe  nazionale  della
popolazione residente, nei limiti  e  nel  rispetto  delle  modalita'
previsti dal medesimo decreto legislativo.» 
    z) all'articolo 46, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis.  Il  comune  di  dimora  abituale  risultante   dall'ultimo
censimento della popolazione, se diverso  dal  comune  di  residenza,
dispone  la  relativa  mutazione   anagrafica   a   decorrere   dalla
presentazione della dichiarazione di cui all'articolo  13,  comma  1,
lettera a). 
  4-ter. Se in base all'ultimo censimento della popolazione,  risulta
abitualmente  dimorante  nel  territorio  nazionale  la  persona  non
iscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l'iscrizione con la
stessa decorrenza di cui al comma 4-bis.»; 
    aa) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 48 (Rilevazioni statistiche concernenti  il  movimento  della
popolazione  residente).  -  1.  Fermi  restando   i   servizi   resi
dall'anagrafe nazionale della popolazione residente,  le  rilevazioni
statistiche  concernenti  il  movimento  naturale  della  popolazione
residente  ed  i  trasferimenti  di  residenza   vengono   effettuate
dall'ufficiale di anagrafe in conformita' ai  metodi,  ai  formati  e
agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica,  tenuto
anche conto della disciplina prevista dall'articolo 3, commi 1  e  2,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; 
    bb) all'articolo 52, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Il  prefetto  vigila  affinche'  gli  adempimenti  anagrafici,
topografici, ecografici e di carattere statistico  dei  comuni  siano
effettuati in conformita' alle norme del presente regolamento.». 
  2. Le parole: "Istituto centrale di statistica", ovunque  presenti,
sono sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale di statistica".». 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228; 
  Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre  1989,
n. 323; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e
successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  6   luglio   2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2010; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71; 
  Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, che prevede che siano apportate al decreto del Presidente  della
Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  le  modifiche  necessarie  per
adeguarne la disciplina alle  disposizioni  istitutive  dell'anagrafe
nazionale della popolazione residente; 
  Visto l'articolo 13, comma 2-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2014; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso in data 22 gennaio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 marzo 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 luglio 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  al  regolamento  anagrafico  della  popolazione  residente
  approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio
  1989, n. 223. 
 
  1. Al regolamento anagrafico della popolazione residente  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al Capo I, nella rubrica, la parola: «Anagrafe» e'  sostituita
dalla seguente: «Registrazione anagrafica»; 
    b) prima dell'articolo 1, e' inserito il seguente: 
  «Art. 01 (Adempimenti anagrafici). - 1. Gli adempimenti  anagrafici
di  cui  al  presente  regolamento  sono   effettuati   nell'anagrafe
nazionale della popolazione residente  di  cui  all'articolo  62  del
decreto   legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
modificazioni.»; 
    c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Iscrizioni anagrafiche). - 1.  L'iscrizione  nell'anagrafe
della popolazione residente viene effettuata: 
    a) per nascita, presso il comune  di  residenza  dei  genitori  o
presso  il  comune  di  residenza  della  madre  qualora  i  genitori
risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti  i
genitori, nel comune ove e' residente la persona o la convivenza  cui
il nato e' stato affidato; 
    b) per esistenza giudizialmente dichiarata; 
    c)  per  trasferimento  di   residenza   dall'estero   dichiarato
dall'interessato non iscritto, oppure  accertato  secondo  quanto  e'
disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente  regolamento,  anche
tenuto conto delle particolari  disposizioni  relative  alle  persone
senza fissa dimora di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 24
dicembre  1954,  n.  1228,  nonche'  per   mancanza   di   precedente
iscrizione. 
  2.  Per  le  persone  gia'   cancellate   per   irreperibilita'   e
successivamente  ricomparse  devesi  procedere  a  nuova   iscrizione
anagrafica. 
  3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di  rinnovare
all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione  di  dimora  abituale  nel
comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo  del  permesso
di soggiorno,  corredata  dal  permesso  medesimo  e,  comunque,  non
decadono dall'iscrizione  nella  fase  di  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo
della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato  entro  sessanta
giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di  anagrafe
aggiornera'   la   scheda   anagrafica   dello   straniero,   dandone
comunicazione al questore. 
  4. Il registro di cui all'articolo 2, comma quinto, della legge  24
dicembre 1954, n. 1228, e' tenuto dal Ministero  dell'interno  presso
la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale
registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.»; 
    d) all'articolo 10, al comma 1, alla lettera b), dopo la  parola:
«comune» sono inserite le seguenti: «o del territorio nazionale»; 
    e) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis (Posizioni che non comportano mutazioni  anagrafiche).
- 1. Non  deve  essere  disposta,  ne'  d'ufficio,  ne'  a  richiesta
dell'interessato,  la  mutazione  anagrafica,  per  trasferimento  di
residenza, delle seguenti categorie di persone: 
    a) militari di  leva,  di  carriera,  o  che  abbiano,  comunque,
contratto una ferma, pubblici  dipendenti,  personale  dell'arma  dei
carabinieri, della  polizia  di  Stato,  della  guardia  di  finanza,
distaccati presso scuole per frequentare corsi di  avanzamento  o  di
perfezionamento; 
    b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi  natura,  purche'
la permanenza nel comune non superi  i  due  anni,  a  decorrere  dal
giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica; 
    c) detenuti in attesa di giudizio. 
  2. Il trasferimento di residenza della famiglia, anche  nell'ambito
dello stesso comune comporta, di regola, anche  il  trasferimento  di
residenza dei componenti assenti perche' appartenenti  ad  una  delle
categorie indicate nel comma 1.»; 
    f) all'articolo 11, al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: 
  «b) per trasferimento all'estero dello straniero;»; 
    g) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le  comunicazioni  relative  alle  celebrazioni  di  matrimonio
devono essere effettuate  mediante  modelli  conformi  agli  standard
indicati dall'Istituto  nazionale  di  statistica.  Le  comunicazioni
relative alle nascite e alle morti sono  effettuate  dall'ufficio  di
stato civile ai sensi  della  disciplina  prevista  dall'articolo  2,
comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   nonche'
dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82.»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Le  comunicazioni  concernenti  lo  stato  civile  riflettenti
persone non residenti nel comune devono essere effettuate agli uffici
di stato civile e di  anagrafe  del  comune  di  residenza  entro  il
termine di dieci giorni con  l'osservanza  delle  disposizioni  sull'
'ordinamento dello stato civile'. Per le persone residenti all'estero
le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalita'  al
comune competente.»; 
    h) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 16 (Segnalazioni particolari). - 1. Quando  risulti  che  una
persona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver  reso
la dichiarazione di cui all'articolo 13, l'ufficiale di anagrafe deve
darne notizia al comune competente  in  relazione  al  luogo  ove  la
persona  o  la  famiglia  risulta  di  fatto  trasferitasi,   per   i
conseguenti provvedimenti. 
  2. La persona che, ai fini della iscrizione, dichiari per se' o per
i componenti della famiglia di provenire dall'estero, qualora risulti
gia' iscritta, e' registrata come proveniente dal luogo di  residenza
gia' registrato.»; 
    i) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18 (Procedimento d'iscrizione e mutazione anagrafica).  -  1.
Entro due  giorni  lavorativi  successivi  alla  presentazione  delle
dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b)  e  c),
l'ufficiale d'anagrafe effettua  le  iscrizioni  o  le  registrazioni
delle mutazioni anagrafiche dichiarate,  con  decorrenza  dalla  data
della presentazione delle dichiarazioni.» 
    l) l'articolo 18-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18-bis (Accertamenti sulle dichiarazioni  rese  e  ripristino
delle posizioni anagrafiche precedenti). - 1. L'ufficiale d'anagrafe,
entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni  rese
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c),  accerta  la
effettiva  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  legislazione
vigente per la  registrazione.  Se  entro  tale  termine  l'ufficiale
d'anagrafe,  tenuto  anche  conto   degli   esiti   degli   eventuali
accertamenti  svolti   dal   comune   di   provenienza,   non   invia
all'interessato la comunicazione di  cui  all'articolo  10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera  conforme
alla situazione di fatto in essere alla data  della  ricezione  della
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata. 
  2. Qualora a seguito degli accertamenti  di  cui  al  comma  1  sia
effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge  7
agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate
o sia decorso inutilmente  il  termine  per  la  presentazione  delle
stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione
anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o  della
mutazione registrata, a decorrere dalla data  della  ricezione  della
dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).»; 
    m) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, dopo la parola: «iscrizione»  sono  inserite  le
seguenti: «o la mutazione»; 
      2) al  comma  3,  le  parole:  «da  chi  richiede  l'iscrizione
anagrafica» sono soppresse; 
    n)  al  Capo  IV,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Formazione ed ordinamento dello schede anagrafiche della popolazione
residente e degli italiani residenti all'estero»; 
    o) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Schede individuali). - 1. A  ciascuna  persona  residente
nel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla  quale
devono essere obbligatoriamente indicati  il  cognome,  il  nome,  il
sesso, la  data  e  il  luogo  di  nascita,  il  codice  fiscale,  la
cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresi'
indicati i seguenti dati: la paternita' e la maternita',  ed  estremi
dell'atto di  nascita,  lo  stato  civile,  ed  eventi  modificativi,
nonche' estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del  coniuge,
la professione o  la  condizione  non  professionale,  il  titolo  di
studio, gli estremi della carta d'identita', il  domicilio  digitale,
la condizione di senza fissa dimora. 
  2. Nella scheda riguardante i  cittadini  stranieri  sono  comunque
indicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno. 
  3. Per  le  donne  coniugate  o  vedove  le  schede  devono  essere
intestate al cognome da nubile. 
  4.  Le  schede  individuali  debbono  essere  tenute  costantemente
aggiornate e devono essere archiviate quando le  persone  alle  quali
sono intestate cessino di far parte della popolazione residente.»; 
    p) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per ciascuna  famiglia  residente  deve  essere  compilata  una
scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate  le  posizioni
anagrafiche  relative  alla  famiglia  ed   alle   persone   che   la
costituiscono.»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  La  scheda  deve  essere  archiviata  per  scioglimento  della
famiglia ovvero per la  cancellazione  delle  persone  che  ne  fanno
parte.»; 
    q) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Schede di  convivenza).  -  1.  Per  ciascuna  convivenza
residente nel comune deve essere compilata una scheda di  convivenza,
nella quale sono indicate  le  posizioni  anagrafiche  relative  alla
medesima ed a quelle dei conviventi, la  specie  e  la  denominazione
della convivenza nonche' il nominativo della persona che  la  dirige.
Per ciascuna convivenza residente nel comune  deve  essere  compilata
una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto
dall'Istituto centrale  di  statistica,  nella  quale  devono  essere
indicate le posizioni anagrafiche  relative  alla  medesima,  nonche'
quelle dei conviventi residenti. 
  2.  Nella  scheda   di   convivenza,   successivamente   alla   sua
istituzione, devono essere iscritte le  persone  che  entrano  a  far
parte della convivenza e cancellate le persone che cessano  di  farne
parte. 
  3. La scheda di convivenza deve essere  aggiornata  alle  mutazioni
relative  alla  denominazione   o   specie   della   convivenza,   al
responsabile di essa,  alla  sede  della  stessa  ed  alle  posizioni
anagrafiche dei conviventi. 
  4. La scheda di convivenza deve essere  archiviata  per  cessazione
della convivenza o per trasferimento di essa o all'estero.»; 
    r) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 23 (Tenuta delle schede anagrafiche in formato  elettronico).
- 1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere
conservate e costantemente aggiornate,  in  formato  elettronico,  ai
sensi della  disciplina  prevista  dall'articolo  62,  comma  6,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; 
    s) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 27 (Italiani residenti  all'estero).  -  1.  Gli  adempimenti
anagrafici  relativi  agli   italiani   residenti   all'estero   sono
disciplinati dalla legge 27 ottobre 1988,  n.  470,  e  dal  relativo
regolamento di esecuzione, in quanto compatibili  con  la  disciplina
prevista dall'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, e dal presente regolamento.»; 
    t) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 33 (Certificati anagrafici). - 1. Fatti salvi  i  divieti  di
comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e
quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia  a
chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione,  i  certificati
concernenti  la  residenza,  lo  stato  di  famiglia  degli  iscritti
nell'anagrafe nazionale della  popolazione  residente,  nonche'  ogni
altra informazione ivi contenuta. 
  2. Al rilascio di cui al comma 1  provvedono  anche  gli  ufficiali
d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona  cui
i certificati si riferiscono. 
  3. Le certificazioni anagrafiche hanno validita' di tre mesi  dalla
data di rilascio.»; 
    u) l'articolo 34 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  34  (Rilascio  di  elenchi  degli   iscritti   nell'anagrafe
nazionale della popolazione residente e di dati anagrafici  per  fini
statistici e di ricerca). - 1. Alle amministrazioni pubbliche che  ne
facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica  utilita',
l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli
iscritti,  residenti  nel  comune,  in  conformita'  alle  misure  di
sicurezza, agli standard di  comunicazione  e  alle  regole  tecniche
previsti dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre 2014, n. 194, e dall'articolo 58 del decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82. 
  2. L'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, relativi  agli
iscritti residenti  nel  comune,  resi  anonimi  ed  aggregati,  agli
interessati che ne  facciano  richiesta  per  fini  statistici  e  di
ricerca. 
  3. Il comune puo' esigere dai richiedenti un rimborso spese per  il
materiale fornito.»; 
    v) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 35 (Contenuto dei certificati anagrafici). - 1. I certificati
anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data  di
rilascio;  l'oggetto  della  certificazione;  le  generalita'   delle
persone cui la certificazione  si  riferisce,  salvo  le  particolari
disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e  la  firma
dell'ufficiale di anagrafe. 
  2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate
nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere,
la condizione non professionale, il titolo di  studio,  il  domicilio
digitale, la  condizione  di  senza  fissa  dimora  e  il  titolo  di
soggiorno. 
  3. Il  certificato  di  stato  di  famiglia  deve  rispecchiare  la
composizione  familiare  quale  risulta  dall'anagrafe  all'atto  del
rilascio del certificato. 
  4. Previa motivata  richiesta,  l'ufficiale  di  anagrafe  rilascia
certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse. 
  5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i  diritti
di cui alla parte I, titolo II  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n.  196,  sui  dati  contenuti  nell'anagrafe  nazionale  della
popolazione residente, nei limiti  e  nel  rispetto  delle  modalita'
previsti dal medesimo decreto legislativo.» 
    z) all'articolo 46, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis.  Il  comune  di  dimora  abituale  risultante   dall'ultimo
censimento della popolazione, se diverso  dal  comune  di  residenza,
dispone  la  relativa  mutazione   anagrafica   a   decorrere   dalla
presentazione della dichiarazione di cui all'articolo  13,  comma  1,
lettera a). 
  4-ter. Se in base all'ultimo censimento della popolazione,  risulta
abitualmente  dimorante  nel  territorio  nazionale  la  persona  non
iscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l'iscrizione con la
stessa decorrenza di cui al comma 4-bis.»; 
    aa) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 48 (Rilevazioni statistiche concernenti  il  movimento  della
popolazione  residente).  -  1.  Fermi  restando   i   servizi   resi
dall'anagrafe nazionale della popolazione residente,  le  rilevazioni
statistiche  concernenti  il  movimento  naturale  della  popolazione
residente  ed  i  trasferimenti  di  residenza   vengono   effettuate
dall'ufficiale di anagrafe in conformita' ai  metodi,  ai  formati  e
agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica,  tenuto
anche conto della disciplina prevista dall'articolo 3, commi 1  e  2,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; 
    bb) all'articolo 52, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Il  prefetto  vigila  affinche'  gli  adempimenti  anagrafici,
topografici, ecografici e di carattere statistico  dei  comuni  siano
effettuati in conformita' alle norme del presente regolamento.». 
  2. Le parole: "Istituto centrale di statistica", ovunque  presenti,
sono sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale di statistica".».