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DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105

Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (15G00121)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2016)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-7-2015
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul
controllo  dei  pericoli  di   incidenti   rilevanti   connessi   con
determinate sostanze pericolose; 
  Vista  la  direttiva  2003/105/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva  96/82/CE,
sul controllo  dei  pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi  con
determinate sostanze pericolose; 
  Vista  la  direttiva  2012/18/UE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di  incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose; 
  Vista la legge del 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2013  e,  in
particolare, l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  624,  recante
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterrane; 
  Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  recante
attuazione  della  direttiva  96/82/CE,  relativa  al  controllo  dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
pericolose; 
  Visto il decreto legislativo 21 settembre  2005,  n.  238,  recante
attuazione della direttiva 2003/105/CE,  che  modifica  la  direttiva
96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti  rilevanti  connessi
con determinate sostanze pericolose; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  48,  recante
attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta  del  7  maggio
2015; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 giugno 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture
e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate  a  prevenire
incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze  pericolose  e  a
limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. 
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 
  3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  recanti  obblighi   o
adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni o  degli
organi regionali si intendono riferite per le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  alla  provincia  autonoma   territorialmente
competente;  quelle  che  rinviano  a  organi  tecnici  regionali   o
interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle
strutture compresi negli enti territoriali  di  area  vasta,  di  cui
all'articolo 1, commi 2 e 3,  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,
competenti secondo il rispettivo ordinamento. 
  4. Fino all'avvenuto trasferimento alle regioni delle  funzioni  di
cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le
competenze  amministrative  relative  alle  attivita'  a  rischio  di
incidente rilevante conferite alle regioni dallo stesso  articolo  72
sono esercitate dallo Stato secondo le disposizioni di cui al Capo II
del presente decreto. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive dell'Unione  europea  vengono  forniti
          gli  estremi  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del  9  dicembre
          1996, sul controllo dei  pericoli  di  incidenti  rilevanti
          connessi con determinate sostanze pericolose e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 14 gennaio 1997, n. L 10. 
              - La direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la  direttiva
          96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
          connessi con determinate sostanze pericolose e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 8 ottobre 2009, n. L 264. 
              - La direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo  di
          incidenti rilevanti connessi  con  sostanze  pericolose  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2012, n. L 197. 
              - Il testo dell'allegato B della legge 6  agosto  2013,
          n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2013),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita: 
              «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              In vigore dal 4 settembre 2013 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del Trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi (senza termine di recepimento); 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (senza termine di recepimento); 
              2009/158/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,
          relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
          terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
          recepimento); 
              2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
          l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia
          di prevenzione delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel
          settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento  11
          maggio 2013); 
              2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  settembre  2010,   sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
          novembre 2012); 
              2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 ottobre 2010, sul  diritto  all'interpretazione  e  alla
          traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
          27 ottobre 2013); 
              2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24  novembre  2010,  relativa  alle  emissioni  industriali
          (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
              2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15   febbraio   2011,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
          recepimento 1° gennaio 2013); 
              2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 marzo 2011, concernente l'applicazione  dei  diritti  dei
          pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la  repressione
          della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
          e  che  sostituisce  la  decisione  quadro  del   Consiglio
          2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013); 
              2011/51/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
          del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
          beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
          recepimento 20 maggio 2013); 
              2011/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
              2011/62/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
          uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
          falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,  che
          istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
          2013); 
              2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
          trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
              2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che modifica  la  direttiva  2006/116/CE
          concernente la durata di protezione del diritto d'autore  e
          di alcuni  diritti  connessi  (termine  di  recepimento  1°
          novembre 2013); 
              2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25  ottobre  2011,   intesa   ad   agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
          novembre 2013); 
              2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre  2011,  sui  diritti  dei  consumatori,  recante
          modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
              2011/85/UE  del  Consiglio,   dell'8   novembre   2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
              2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
          vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
          appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
          recepimento 10 giugno 2013); 
              2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e  lo
          sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
          e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
              2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  recante  norme  sull'attribuzione,   a
          cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
              2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
          per il rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
          cittadini di paesi terzi  di  soggiornare  e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
          dicembre 2013); 
              2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  sull'ordine  di   protezione   europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
              2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che
          modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
          a norma della direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un
          sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
          per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012); 
              2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 aprile 2012, che modifica la direttiva  2001/112/CE  del
          Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti
          analoghi  destinati  all'alimentazione  umana  (termine  di
          recepimento 28 ottobre 2013); 
              2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  maggio   2012,   sul   diritto   all'informazione   nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
              2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sul  controllo  del  pericolo  di  incidenti
          rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
          l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
              2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
          elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento  14
          febbraio 2014); 
              2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che modifica la direttiva  2001/83/CE  per
          quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
          28 ottobre 2013); 
              2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,  che  modifica
          le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le  direttive
          2004/8/CE e 2006/32/CE (termine  di  recepimento  finale  5
          giugno 2014); 
              2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, su taluni  utilizzi  consentiti  di  opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
              2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia  di
          diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato  e
          che sostituisce la decisione quadro  2001/220/GAI  (termine
          di recepimento 16 novembre 2015); 
              2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE  del
          Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili  per
          uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
              2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  istituisce  uno  spazio  ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
          2015); 
              2012/52/UE della Commissione,  del  20  dicembre  2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante
          modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a  talune
          modalita' di esercizio del diritto  di  eleggibilita'  alle
          elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
          che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
          (termine di recepimento 28 gennaio 2014).». 
              - Il decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624
          (Attuazione  della  direttiva   92/91/CEE   relativa   alla
          sicurezza  e  salute   dei   lavoratori   nelle   industrie
          estrattive per trivellazione e della  direttiva  92/104/CEE
          relativa alla  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  nelle
          industrie estrattive  a  cielo  aperto  o  sotterranee)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  dicembre  1996,  n.
          293, supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  334
          (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al  controllo
          dei  pericoli   di   incidenti   rilevanti   connessi   con
          determinate sostanze  pericolose),  abrogato  dal  presente
          decreto,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   28
          settembre 1999, n. 228, supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo  21  settembre  2005,  n.  238
          (Attuazione della direttiva 2003/105/CE,  che  modifica  la
          direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti
          rilevanti connessi con  determinate  sostanze  pericolose),
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 21 novembre 2005, n. 271, supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48 (Modifica
          al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e  successive
          modificazioni, in attuazione dell'art. 30  della  direttiva
          2012/18/UE  sul  controllo  del   pericolo   di   incidenti
          rilevanti connessi con  determinate  sostanze  pericolose),
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73. 
              -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1  della  legge  7
          aprile   2014,   n.   56   (Disposizioni    sulle    citta'
          metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di
          comuni) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile  2014,
          n. 81, cosi' recita: 
              «Art. 1. - 1. (Omissis). 
              2. Le citta' metropolitane sono  enti  territoriali  di
          area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con
          le seguenti finalita' istituzionali  generali:  cura  dello
          sviluppo   strategico   del    territorio    metropolitano;
          promozione  e  gestione  integrata   dei   servizi,   delle
          infrastrutture e delle reti di comunicazione  di  interesse
          della   citta'   metropolitana;   cura   delle    relazioni
          istituzionali afferenti al proprio  livello,  ivi  comprese
          quelle con le citta' e le aree metropolitane europee. 
              3. Le province sono enti  territoriali  di  area  vasta
          disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle  province
          con territorio interamente montano e confinanti  con  Paesi
          stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi
          da 51 a 57 e da 85 a 97. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art.  72  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112  (Conferimento  di  funzioni  e  compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,
          n. 92, supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 72 (Attivita' a rischio di incidente  rilevante).
          -  1.   Sono   conferite   alle   regioni   le   competenze
          amministrative  relative  alle  industrie   soggette   agli
          obblighi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica  17  maggio  1988,   n.   175,   l'adozione   di
          provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonche'
          quelle  che  per  elevata   concentrazione   di   attivita'
          industriali a rischio  di  incidente  rilevante  comportano
          l'esigenza di interventi di  salvaguardia  dell'ambiente  e
          della   popolazione    e    di    risanamento    ambientale
          subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui  al
          comma 3 del presente articolo. 
              2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia  con
          specifiche normative ai fini del raccordo  tra  i  soggetti
          incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del
          territorio e della popolazione. 
              3.  Il  trasferimento  di  cui  al  comma   1   avviene
          subordinatamente all'adozione della  normativa  di  cui  al
          comma  2,   previa   attivazione   dell'Agenzia   regionale
          protezione ambiente di cui all'art. 3 del  decreto-legge  4
          dicembre 1993, n. 496, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a  seguito  di  accordo  di
          programma  tra  Stato  e  regione  per  la   verifica   dei
          presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche'  per
          le procedure di dichiarazione.».