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DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal: 25-6-2015
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
che, allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso  nel  mondo
del lavoro da parte di coloro  che  sono  in  cerca  di  occupazione,
nonche' di riordinare i contratti  di  lavoro  vigenti  per  renderli
maggiormente  coerenti  con  le   attuali   esigenze   del   contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu'  efficiente  l'attivita'
ispettiva,  delega  il  Governo  ad  adottare  uno  o  piu'   decreti
legislativi,  di  cui  uno  recante  un  testo   semplificato   delle
discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera a),  recante  il  criterio  di
delega volto a individuare e analizzare tutte le  forme  contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva  coerenza  con  il
tessuto occupazionale  e  con  il  contesto  produttivo  nazionale  e
internazionale,  in  funzione  di  interventi   di   semplificazione,
modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera b),  recante  il  criterio  di
delega volto a promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il
contratto a tempo indeterminato come forma  comune  di  contratto  di
lavoro, rendendolo piu' conveniente,  rispetto  agli  altri  tipi  di
contratto, in termini di oneri diretti e indiretti; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera d),  recante  il  criterio  di
delega volto a rafforzare gli strumenti per favorire l'alternanza tra
scuola e lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera e),  recante  il  criterio  di
delega volto a revisionare la disciplina delle mansioni, in  caso  di
processi  di   riorganizzazione,   ristrutturazione   o   conversione
aziendale   individuati   sulla   base   di   parametri    oggettivi,
contemperando  l'interesse   dell'impresa   all'utile   impiego   del
personale con l'interesse del lavoratore alla  tutela  del  posto  di
lavoro,  della  professionalita'  e  delle  condizioni  di  vita   ed
economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento,  e  a
prevedere che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo  livello,  stipulata  con  le  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale
a  livello  interconfederale  o  di  categoria,   possa   individuare
ulteriori ipotesi; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h),  recante  il  criterio  di
delega  volto  a  prevedere,  tenuto   conto   di   quanto   disposto
dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
la possibilita' di  estendere,  secondo  linee  coerenti  con  quanto
disposto  dalla  lettera  a)  del  predetto  comma,  il   ricorso   a
prestazioni  di  lavoro  accessorio  per  le   attivita'   lavorative
discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva
la piena tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati, con  contestuale
rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo
periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera i),  recante  il  criterio  di
delega  relativo  all'abrogazione  di  tutte  le   disposizioni   che
disciplinano le singole  forme  contrattuali,  incompatibili  con  le
disposizioni del testo organico semplificato, al  fine  di  eliminare
duplicazioni normative e difficolta' interpretative e applicative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella  riunione
del 7 maggio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                      Forma contrattuale comune 
 
  1.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato
costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
che, allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso  nel  mondo
del lavoro da parte di coloro  che  sono  in  cerca  di  occupazione,
nonche' di riordinare i contratti  di  lavoro  vigenti  per  renderli
maggiormente  coerenti  con  le   attuali   esigenze   del   contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu'  efficiente  l'attivita'
ispettiva,  delega  il  Governo  ad  adottare  uno  o  piu'   decreti
legislativi,  di  cui  uno  recante  un  testo   semplificato   delle
discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera a),  recante  il  criterio  di
delega volto a individuare e analizzare tutte le  forme  contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva  coerenza  con  il
tessuto occupazionale  e  con  il  contesto  produttivo  nazionale  e
internazionale,  in  funzione  di  interventi   di   semplificazione,
modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera b),  recante  il  criterio  di
delega volto a promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il
contratto a tempo indeterminato come forma  comune  di  contratto  di
lavoro, rendendolo piu' conveniente,  rispetto  agli  altri  tipi  di
contratto, in termini di oneri diretti e indiretti; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera d),  recante  il  criterio  di
delega volto a rafforzare gli strumenti per favorire l'alternanza tra
scuola e lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera e),  recante  il  criterio  di
delega volto a revisionare la disciplina delle mansioni, in  caso  di
processi  di   riorganizzazione,   ristrutturazione   o   conversione
aziendale   individuati   sulla   base   di   parametri    oggettivi,
contemperando  l'interesse   dell'impresa   all'utile   impiego   del
personale con l'interesse del lavoratore alla  tutela  del  posto  di
lavoro,  della  professionalita'  e  delle  condizioni  di  vita   ed
economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento,  e  a
prevedere che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo  livello,  stipulata  con  le  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale
a  livello  interconfederale  o  di  categoria,   possa   individuare
ulteriori ipotesi; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h),  recante  il  criterio  di
delega  volto  a  prevedere,  tenuto   conto   di   quanto   disposto
dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
la possibilita' di  estendere,  secondo  linee  coerenti  con  quanto
disposto  dalla  lettera  a)  del  predetto  comma,  il   ricorso   a
prestazioni  di  lavoro  accessorio  per  le   attivita'   lavorative
discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva
la piena tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati, con  contestuale
rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo
periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera i),  recante  il  criterio  di
delega  relativo  all'abrogazione  di  tutte  le   disposizioni   che
disciplinano le singole  forme  contrattuali,  incompatibili  con  le
disposizioni del testo organico semplificato, al  fine  di  eliminare
duplicazioni normative e difficolta' interpretative e applicative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella  riunione
del 7 maggio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                      Forma contrattuale comune 
 
  1.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato
costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.