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DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2015, n. 54

Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge. (15G00068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/2015
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  • Articoli

  • DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • 2

  • RICHIESTA DI INFORMAZIONI O DI ANALISI ALL'AUTORITÀ DI UN ALTRO
    STATO MEMBRO
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  • RICHIESTA DI INFORMAZIONI O DI ANALISI PRESENTATA DA UN'AUTORITÀ DI
    UN ALTRO STATO MEMBRO

    Sezione I

    Condizioni di ammissibilità della richiesta alle autorità nazionali
    competenti incaricate dell'applicazione della legge
  • 7
  • 8
  • 9

  • Procedimento di richiesta delle informazioni o delle analisi alle
    autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della
    legge
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

  • SCAMBIO SPONTANEO DI INFORMAZIONI O ANALISI
  • 16

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22

  • NORME FINALI
  • 23
Testo in vigore dal: 24-5-2015
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  recante  nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
  Vista la  decisione  quadro  2006/960/GAI  del  Consiglio,  del  18
dicembre  2006,  relativa  alla  semplificazione  dello  scambio   di
informazioni e intelligence  tra  le  autorita'  degli  Stati  membri
dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre; 
  Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e   successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 1° dicembre 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 marzo 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con  i  Ministri
della difesa, dell'economia e delle finanze e degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale. 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Obiettivo e definizioni 
 
  1.  Il  presente  decreto  attua,  nell'ordinamento   interno,   le
disposizioni della decisione quadro 2006/960/GAI del  Consiglio,  del
18 dicembre 2006, relativa  alla  semplificazione  dello  scambio  di
informazioni e intelligence  tra  le  autorita'  degli  Stati  membri
dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. 
  2.  Le  disposizioni  del   presente   decreto   non   pregiudicano
l'applicazione degli accordi  o  delle  intese  sottoscritti  e  resi
esecutivi con Stati non appartenenti all'Unione europea,  ovvero  con
Stati membri qualora non in contrasto con la decisione quadro di  cui
al comma 1, riguardanti la  reciproca  assistenza  giudiziaria  o  il
reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, anche per
quanto  concerne  le  condizioni  di  utilizzo   delle   informazioni
scambiate, nonche' le  disposizioni  che  danno  attuazione  ad  atti
normativi dell'Unione europea riguardanti la medesima materia. 
  3. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) "autorita' nazionale competente  incaricata  dell'applicazione
della legge", le forze di  polizia  di  cui  all'articolo  16,  primo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    b) "autorita' di un altro Stato membro", le forze di  polizia,  i
servizi doganali o altra autorita' di un altro Stato membro o  di  un
Paese associato Schengen che, in base alla legislazione  interna,  e'
competente a individuare, prevenire e indagare su reati  o  attivita'
criminali,  esercitare  l'autorita'  e  adottare  misure   coercitive
nell'ambito di tali funzioni; 
    c)  "decisione  quadro"  la  decisione  quadro  2006/960/GAI  del
Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 2006; 
    d) "informazioni o analisi", le informazioni  e/o  l'intelligence
di cui all'articolo  2,  paragrafo  1,  lettera  d)  della  decisione
quadro, cioe' le informazioni o i dati, nonche' le loro analisi utili
al processo decisionale detenuti da un'autorita' nazionale competente
incaricata dell'applicazione della legge  o  da  un'autorita'  di  un
altro Stato membro, nonche' le informazioni  e  i  dati  detenuti  da
autorita' pubbliche o  da  enti  privati  accessibili  alle  predette
autorita', senza il ricorso a mezzi coercitivi; 
    e) "indagine penale", il procedimento penale; 
    f) "mezzi  coercitivi",  le  attivita'  di  investigazione  e  di
ricerca e di acquisizione di  fonti  o  elementi  di  prova  disposte
dall'autorita' giudiziaria o  svolte  dalla  polizia  giudiziaria  di
propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale,  nonche'  gli
altri   provvedimenti   ed   accertamenti   disposti   dall'autorita'
giudiziaria  o  da   altre   autorita'   competenti   necessari   per
l'acquisizione di dati o  informazioni,  altrimenti  non  acquisibili
dalle autorita' incaricate dell'applicazione della legge; 
    g)   "operazione   informativa   o   investigativa    criminale",
l'operazione  di  intelligence  criminale  di  cui  all'articolo   2,
paragrafo 1, lettera  c)  della  decisione  quadro,  cioe'  una  fase
procedurale precedente all'indagine penale, nella quale  un'autorita'
competente incaricata dell'applicazione della legge, ai  sensi  della
legislazione nazionale,  ha  facolta'  di  raccogliere,  elaborare  e
analizzare informazioni su reati o attivita'  criminali  al  fine  di
stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in  futuro
atti criminali concreti; 
    h) "punto di contatto nazionale" l'articolazione del Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, individuata  con
provvedimento del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale  della
pubblica sicurezza, competente a ricevere  e  trattare  nei  casi  di
urgenza le richieste  di  informazioni  o  di  analisi  formulate  da
autorita' di un altro Stato membro; 
    i) "punto  di  contatto  dello  Stato  membro",  l'articolazione,
individuata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
della  decisione  quadro  cui  le  autorita'   nazionali   competenti
incaricate  dell'applicazione  della  legge  possono   rivolgere   le
richieste di informazioni o di analisi nei casi di urgenza. 
  4. Ai fini del presente decreto si intende, inoltre, per: 
    a) "canali di  comunicazione",  qualsiasi  canale,  istituito  in
attuazione di atti normativi dell'Unione europea ovvero sulla base di
accordi internazionali resi esecutivi, per lo scambio di informazioni
ai fini della cooperazione internazionale in materia di  applicazione
della legge; 
    b) "EUROJUST",  l'Unita'  europea  di  cooperazione  giudiziaria,
istituita  dalla  decisione   del   Consiglio   dell'Unione   europea
2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, attuata dalla legge 14 marzo 2005,
n. 41; 
    c) "EUROPOL", l'Ufficio europeo di polizia, di cui alla decisione
2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009; 
    d) "reati di cui all'articolo 2,  paragrafo  2,  della  decisione
2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato  di
arresto europeo", i reati di cui all'articolo 8 della legge 22 aprile
2005, n. 69, nonche' quelli  commessi  per  realizzare  il  furto  di
identita' relativo ai dati personali; 
    e)  "scambio   spontaneo   di   informazioni   o   analisi",   la
comunicazione  ad  un'autorita'  di  un   altro   Stato   membro   di
informazioni  o  analisi  effettuata  d'iniziativa  da   un'autorita'
nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge,  senza
che vi sia stata una richiesta. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
                
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 1° aprile 1981, n. 121, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O. 
              - La decisione quadro 2006/960/GAI del  Consiglio,  del
          18 dicembre 2006, e' pubblicata nella G.U.U.E. 29  dicembre
          2006, n. L 386. 
              - La legge 7 ottobre 2014, n. 154  (Delega  al  Governo
          per il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione
          di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione
          europea 2013  -  secondo  semestre),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per la decisione quadro 2006/960/GAI  del  Consiglio,
          del 18 dicembre 2006 si veda nelle note alle premesse. 
              - L'articolo 16 della legge  1°  aprile  1981,  n.  121
          (Nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della   pubblica
          sicurezza.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10  aprile
          1981, n. 100, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 16. (Forze di polizia) -  Ai  fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                a) l'Arma dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              Fatte salve le rispettive attribuzioni e  le  normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.". 
              -  La  decisione  del  Consiglio  dell'Unione   Europea
          2002/187/GAI del  28  febbraio  2002  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 6 marzo 2002, n. L 63. 
              - La legge 14  marzo  2005,  n.  41  (Attuazione  della
          decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002  del  Consiglio
          dell'Unione  europea,   che   istituisce   l'Eurojust   per
          rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'.)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  marzo  2005,  n.
          72. 
              - La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno
          2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18  luglio  2002,  n.  L
          190. 
              - L'articolo 8  della  legge  22  aprile  2005,  n.  69
          (Disposizioni  per  conformare  il  diritto  interno   alla
          decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13  giugno
          2002,  relativa  al  mandato  d'arresto  europeo   e   alle
          procedure di consegna tra Stati membri),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita: 
              "Art. 8. (Consegna obbligatoria) - 1. Si fa luogo  alla
          consegna   in   base   al   mandato   d'arresto    europeo,
          indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i  fatti
          seguenti, sempre che, escluse le eventuali  aggravanti,  il
          massimo della pena o della misura  di  sicurezza  privativa
          della liberta' personale sia pari o superiore a tre anni: 
                a) partecipare ad una  associazione  di  tre  o  piu'
          persone finalizzata alla commissione di piu' delitti; 
                b) compiere  atti  di  minaccia  contro  la  pubblica
          incolumita' ovvero di violenza su persone o cose a danno di
          uno Stato, di una istituzione od organismo  internazionale,
          al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno  Stato
          ovvero distruggere o  indebolire  le  strutture  politiche,
          economiche o sociali nazionali o sovranazionali; 
                c) costringere o indurre una o piu' persone, mediante
          violenza, minaccia, inganno o abuso di  autorita',  a  fare
          ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio  di  uno
          Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di
          sottoporla   a   schiavitu'   o   al   lavoro   forzato   o
          all'accattonaggio  o  allo  sfruttamento   di   prestazioni
          sessuali; 
                d) indurre alla prostituzione  ovvero  compiere  atti
          diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale  di
          un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di  una
          persona  di  eta'  infantile  al  fine  di  produrre,   con
          qualsiasi mezzo, materiale  pornografico;  fare  commercio,
          distribuire,   divulgare    o    pubblicizzare    materiale
          pornografico in cui e' riprodotto un minore; 
                e)    vendere,    offrire,    cedere,    distribuire,
          commerciare, acquistare, trasportare, esportare,  importare
          o procurare ad altri sostanze che, secondo le  legislazioni
          vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti  o
          psicotrope; 
                f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare  o
          importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione  della
          legislazione vigente; 
                g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere
          denaro o altra utilita' in relazione  al  compimento  o  al
          mancato compimento di  un  atto  inerente  ad  un  pubblico
          ufficio; 
                h)   compiere   qualsiasi   azione    od    omissione
          intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione  di
          dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti  o  incompleti
          cui consegua il percepimento o la  ritenzione  illecita  di
          fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte
          nel bilancio di uno Stato o  nel  bilancio  generale  delle
          Comunita' europee o nei  bilanci  gestiti  dalle  Comunita'
          europee o per conto di esse; compiere qualsiasi  azione  od
          omissione intenzionale relativa alla  distrazione  di  tali
          fondi per fini diversi da quelli per cui  essi  sono  stati
          inizialmente  concessi;  compiere  le  medesime  azioni  od
          omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o
          di un ente pubblico; 
                i) sostituire  o  trasferire  denaro,  beni  o  altre
          utilita' provenienti da reato, ovvero compiere in relazione
          ad  essi  altre   operazioni,   in   modo   da   ostacolare
          l'identificazione della loro provenienza illecita; 
                l) contraffare monete nazionali o  straniere,  aventi
          corso legale nello Stato o fuori di  esso  o  alterarle  in
          qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore; 
                m) commettere, al fine di procurare a se' o ad  altri
          un profitto o di arrecare  ad  altri  un  danno,  un  fatto
          diretto a introdursi o  a  mantenersi  abusivamente  in  un
          sistema informatico o  telematico  protetto  da  misure  di
          sicurezza  ovvero   danneggiare   o   distruggere   sistemi
          informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in
          essi contenuti o a essi pertinenti; 
                n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico
          non  autorizzato  di  idrocarburi,  oli  usati   o   fanghi
          derivanti dalla depurazione  delle  acque,  l'emissione  di
          sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o  in  acqua,
          il trattamento, il trasporto, il  deposito,  l'eliminazione
          di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti  nel  suolo  o
          nelle  acque  e  la  gestione  abusiva  di  una  discarica;
          possedere,  catturare  e  commerciare  specie   animali   e
          vegetali protette; 
                o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti
          a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato
          di una persona che non e' cittadina  o  non  ha  titolo  di
          residenza permanente; 
                p) cagionare volontariamente la morte di  un  uomo  o
          lesioni  personali  della  medesima  gravita'   di   quelle
          previste dall' articolo 583 del codice penale; 
                q) procurare illecitamente e per scopo  di  lucro  un
          organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio; 
                r) privare una persona  della  liberta'  personale  o
          tenerla in proprio  potere  minacciando  di  ucciderla,  di
          ferirla o di continuare a tenerla sequestrata  al  fine  di
          costringere  un  terzo,   sia   questi   uno   Stato,   una
          organizzazione internazionale tra piu' governi, una persona
          fisica o giuridica o una collettivita' di persone  fisiche,
          a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando
          la liberazione della persona sequestrata a tale  azione  od
          omissione; 
                s)  incitare  pubblicamente   alla   violenza,   come
          manifestazione di odio razziale nei confronti di un  gruppo
          di persone, o di un membro di un tale gruppo, a  causa  del
          colore  della   pelle,   della   razza,   della   religione
          professata,  ovvero  dell'origine   nazionale   o   etnica;
          esaltare,  per  razzismo  o  xenofobia,  i  crimini  contro
          l'umanita'; 
                t)   impossessarsi   della   cosa   mobile    altrui,
          sottraendola a chi la detiene, al fine di  trarne  profitto
          per se' o per altri, facendo uso delle  armi  o  a  seguito
          dell'attivita' di un gruppo organizzato; 
                u)  operare  traffico  illecito  di  beni  culturali,
          compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte; 
                v) indurre taluno in errore, con artifizi o  raggiri,
          procurando a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui
          danno; 
                z)  richiedere  con  minacce,  uso  della   forza   o
          qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o  promesse  o
          la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un
          obbligo, un'alienazione o una quietanza; 
                aa)  imitare  o   duplicare   abusivamente   prodotti
          commerciali, al fine di trarne profitto; 
                bb)  falsificare  atti   amministrativi   e   operare
          traffico di documenti falsi; 
                cc) falsificare mezzi di pagamento; 
                dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali  e
          di altri fattori della crescita; 
                ee) operare traffico illecito di materie  nucleari  e
          radioattive; 
                ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati,
          o comunque collaborare nel farli  acquistare,  ricevere  od
          occultare, al fine  di  procurare  a  se'  o  ad  altri  un
          profitto; 
                gg) costringere  taluno  a  compiere  o  subire  atti
          sessuali con  violenza  o  minaccia  o  mediante  abuso  di
          autorita'; 
                hh) cagionare un incendio dal quale  deriva  pericolo
          per l'incolumita' pubblica; 
                ii) commettere reati che rientrano  nella  competenza
          giurisdizionale della Corte penale internazionale; 
                ll) impossessarsi di una nave o di un aereo; 
                mm) provocare illegalmente e  intenzionalmente  danni
          ingenti a strutture  statali,  altre  strutture  pubbliche,
          sistemi di trasporto pubblico o altre  infrastrutture,  che
          comportano  o  possono  comportare  una  notevole   perdita
          economica. 
              2. L'autorita' giudiziaria italiana accerta  quale  sia
          la definizione dei  reati  per  i  quali  e'  richiesta  la
          consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione,
          e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma
          1. 
              3. Se il fatto non e' previsto come reato  dalla  legge
          italiana, non si da'  luogo  alla  consegna  del  cittadino
          italiano se risulta che lo stesso  non  era  a  conoscenza,
          senza propria colpa, della norma penale dello Stato  membro
          di emissione in base alla quale e' stato emesso il  mandato
          d'arresto europeo.".