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DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2015, n. 54

Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge. (15G00068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/2015
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  • Articoli

  • DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • 2

  • RICHIESTA DI INFORMAZIONI O DI ANALISI ALL'AUTORITÀ DI UN ALTRO
    STATO MEMBRO
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  • RICHIESTA DI INFORMAZIONI O DI ANALISI PRESENTATA DA UN'AUTORITÀ DI
    UN ALTRO STATO MEMBRO

    Sezione I

    Condizioni di ammissibilità della richiesta alle autorità nazionali
    competenti incaricate dell'applicazione della legge
  • 7
  • 8
  • 9

  • Procedimento di richiesta delle informazioni o delle analisi alle
    autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della
    legge
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

  • SCAMBIO SPONTANEO DI INFORMAZIONI O ANALISI
  • 16

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22

  • NORME FINALI
  • 23
Testo in vigore dal:  24-5-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Vista la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Obiettivo e definizioni
1. Il presente decreto attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
2. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano l'applicazione degli accordi o delle intese sottoscritti e resi esecutivi con Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero con Stati membri qualora non in contrasto con la decisione quadro di cui al comma 1, riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, anche per quanto concerne le condizioni di utilizzo delle informazioni scambiate, nonché le disposizioni che danno attuazione ad atti normativi dell'Unione europea riguardanti la medesima materia.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge", le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) "autorità di un altro Stato membro", le forze di polizia, i servizi doganali o altra autorità di un altro Stato membro o di un Paese associato Schengen che, in base alla legislazione interna, è competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, esercitare l'autorità e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni;
c) "decisione quadro" la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 2006;
d) "informazioni o analisi", le informazioni e/o l'intelligence di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione quadro, cioè le informazioni o i dati, nonché le loro analisi utili al processo decisionale detenuti da un'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o da un'autorità di un altro Stato membro, nonché le informazioni e i dati detenuti da autorità pubbliche o da enti privati accessibili alle predette autorità, senza il ricorso a mezzi coercitivi;
e) "indagine penale", il procedimento penale;
f) "mezzi coercitivi", le attività di investigazione e di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall'autorità giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale, nonché gli altri provvedimenti ed accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria o da altre autorità competenti necessari per l'acquisizione di dati o informazioni, altrimenti non acquisibili dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge;
g) "operazione informativa o investigativa criminale", l'operazione di intelligence criminale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione quadro, cioè una fase procedurale precedente all'indagine penale, nella quale un'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge, ai sensi della legislazione nazionale, ha facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti;
h) "punto di contatto nazionale" l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, individuata con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, competente a ricevere e trattare nei casi di urgenza le richieste di informazioni o di analisi formulate da autorità di un altro Stato membro;
i) "punto di contatto dello Stato membro", l'articolazione, individuata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro cui le autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge possono rivolgere le richieste di informazioni o di analisi nei casi di urgenza.
4. Ai fini del presente decreto si intende, inoltre, per:
a) "canali di comunicazione", qualsiasi canale, istituito in attuazione di atti normativi dell'Unione europea ovvero sulla base di accordi internazionali resi esecutivi, per lo scambio di informazioni ai fini della cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge;
b) "EUROJUST", l'Unità europea di cooperazione giudiziaria, istituita dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, attuata dalla legge 14 marzo 2005, n. 41;
c) "EUROPOL", l'Ufficio europeo di polizia, di cui alla decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009;
d) "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo", i reati di cui all'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché quelli commessi per realizzare il furto di identità relativo ai dati personali;
e) "scambio spontaneo di informazioni o analisi", la comunicazione ad un'autorità di un altro Stato membro di informazioni o analisi effettuata d'iniziativa da un'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge, senza che vi sia stata una richiesta.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.
- La decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, è pubblicata nella G.U.U.E. 29 dicembre 2006, n. L 386.
- La legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Note all'art. 1:
- Per la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006 si veda nelle note alle premesse.
- L'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O., così recita:
"Art. 16. (Forze di polizia) - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.".
- La decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 è pubblicata nella G.U.C.E. 6 marzo 2002, n. L 63.
- La legge 14 marzo 2005, n. 41 (Attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2005, n. 72.
- La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, è pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 190.
- L'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, così recita:
"Art. 8. (Consegna obbligatoria) - 1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:
a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;
b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;
c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;
d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;
e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;
f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;
g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;
h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;
i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;
l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;
m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;
n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;
o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall' articolo 583 del codice penale;
q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;
r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;
s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;
t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;
u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;
v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;
aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;
bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;
cc) falsificare mezzi di pagamento;
dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;
ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;
hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;
ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;
mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.
2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.
3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.".