stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 5 maggio 2015, n. 51

Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. (15G00067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/2015
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2015, n. 91 (in G.U. 03/07/2015, n. 152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2019)
nascondi
vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 21-8-2016
aggiornamenti all'articolo
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per fronteggiare  la  grave  crisi  che  ha  colpito  il
settore  del  latte,   rilanciare   la   filiera   lattiero-casearia,
sviluppare un piano di interventi per  il  recupero  della  capacita'
produttiva del settore olivicolo e sostenere concretamente le imprese
agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali  nel
corso degli anni 2014 e 2015 e delle infezioni di organismi nocivi ai
vegetali; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire in
favore  delle  imprese  colpite  dalla  grave   crisi   del   settore
lattiero-caseario,   anche   dando   tempestiva    attuazione    alla
possibilita' di rateizzare il versamento dei prelievi sulle eccedenze
di latte relativi alla campagna 2014/2015 introdotta dal  regolamento
di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015; 
  Considerata altresi'  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
riordinare le relazioni commerciali nel settore lattiero  caseario  e
di dare pronta attuazione alle nuove misure  relative  alla  politica
agricola comune (PAC), conseguente al superamento del regime  europeo
delle quote latte, nonche' di rafforzare la competitivita' del nostro
sistema produttivo primario, con particolare riferimento al  medesimo
settore, caratterizzato da una notevole frammentazione; 
  Considerata  inoltre  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
intervenire, anche con la definizione di progetti  sperimentali,  per
sostenere le imprese del settore olivicolo nella complessa  opera  di
ammodernamento,  di  rafforzamento  e  di  recupero  del   potenziale
produttivo  di  un  settore  altamente  strategico  per   la   nostra
alimentazione; 
  Considerata  poi  la  necessita'  di  sostenere  concretamente   le
numerose imprese agricole che hanno  registrato  danni  ingenti  alle
produzioni, alle strutture aziendali ed alle scorte a causa di eventi
alluvionali nel corso degli anni 2014 e 2015, nonche'  delle  imprese
agricole i cui oliveti sono  stati  danneggiati  da  infezioni  della
fitopatia Xylella fastidiosa; 
  Considerata infine la necessita' e l'urgenza di  procedere  ad  una
razionalizzazione  delle  strutture  interne  del   Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali, al fine  di  garantire  la
realizzazione delle strutture irrigue, in particolare  nelle  regioni
del sud Italia colpite da eventi alluvionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Rateizzazione del pagamento dell'importo del  prelievo  supplementare
                 sul latte bovino non ancora versato 
 
  1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1,  del  regolamento
(CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato
dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione  del
26 marzo 2015, su richiesta dei produttori, presentata per il tramite
degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su  richiesta
dei produttori interessati, il pagamento  dell'importo  del  prelievo
supplementare  sul  latte  bovino,  di  cui   all'articolo   79   del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio  del  22  ottobre  2007,
dovuto per il periodo 1°  aprile  2014-31  marzo  2015,  puo'  essere
effettuato in tre rate annuali  senza  interessi,  nel  rispetto  dei
limiti stabiliti all'articolo 3, del regolamento  (UE)  n.  1408/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione  da  parte
del produttore richiedente di fideiussione bancaria  o  assicurativa,
esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per  le
erogazioni in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli
anni 2016 e 2017. AGEA  restituisce  ai  soggetti  che  abbiano  gia'
versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai  due  terzi  del
medesimo, previa prestazione da parte dei produttori  richiedenti  di
fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell'AGEA, esigibile  a
prima e semplice richiesta a copertura delle rate relative agli  anni
2016  e  2017.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  5,  comma  6,   del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  maggio  2003,  n.  119,  AGEA  escute,  entro  il  30
settembre 2015,  la  fideiussione  prestata  dall'acquirente  per  un
importo  pari  ad  un  terzo  del   prelievo   dovuto,   autorizzando
l'estinzione della medesima per l'importo residuo, previa prestazione
da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di  fideiussione
bancaria o assicurativa ai sensi del  secondo  periodo  del  presente
comma. 
  2. Le domande di  cui  al  comma  1  sono  presentate,  a  pena  di
esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere  oggetto
di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro. 
  3. Le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente versate entro
il 30 settembre 2015, entro il 30  settembre  2016  ed  entro  il  30
settembre 2017.  L'importo  della  prima  rata  per  le  consegne  e'
trattenuto dall'Agea direttamente sulle somme  versate  ovvero  sulle
somme garantite dai primi acquirenti ai sensi dell'articolo 5,  comma
6,  del  decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  maggio  2003,  n.  119.  Nel  caso  di
prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la  prima  rata
e'  versata   contestualmente   alla   domanda   di   adesione   alla
rateizzazione e alla prestazione  della  fideiussione  ai  sensi  del
comma 1. 
  4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una  rata
di  cui  al  comma  1,  il  produttore  decade  dal  beneficio  della
rateizzazione e AGEA escute la fideiussione di cui al comma 1 per  la
parte di prelievo non versata. 
  ((4-bis. In  applicazione  dell'articolo  15,  paragrafo  1,  primo
capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30
marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare  sul
latte  bovino,  di  cui  all'articolo  79  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per  il  periodo
1°  aprile  2014-31  marzo  2015,  fermo  restando  quanto   disposto
all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge 28  marzo
2003, n. 49, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  maggio
2003,  n.  119,  e'  effettuato  a   favore   dell'AGEA   in   misura
corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato  del
5 per cento. 
  4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui  al
comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al  1°  ottobre  2016  ed
entro il 31 dicembre 2016,  la  restituzione  di  quanto  versato  in
eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono  tenuti
al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai
sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. 
  4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione  di
cui al comma 1  e  hanno  gia'  provveduto  al  versamento  integrale
dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque  in
misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono
dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre
2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a  quanto
disposto dal comma 4-bis. 
  4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla  rateizzazione
di cui al  comma  1  e  non  hanno  versato  l'importo  del  prelievo
supplementare loro imputato, o  comunque  hanno  versato  un  importo
inferiore  rispetto  a  quanto  disposto  dal  comma  4-bis,  versano
all'AGEA quanto dovuto entro il 1°  ottobre  2016.  I  produttori  di
latte che non rispettano il termine di versamento del 1º ottobre 2016
di cui al primo periodo sono soggetti  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000. 
  4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai  produttori  di
latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le
restituzioni previste dai commi 4-ter  e  4-quater  e  quelli  ancora
tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e  ne
da' comunicazione alle competenti  amministrazioni  regionali  per  i
conseguenti adempimenti)). 
  5.  Alle  compensazioni  finanziarie   effettuate   ((...))   dalla
Commissione europea sui  rimborsi  FEAGA  dovuti  all'Italia,  si  fa
fronte mediante anticipazioni a favore dell'Agea, a carico del  fondo
di rotazione per l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  di  cui
all'articolo 5 della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  nel  limite
complessivo  di  40  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  a  valere
sull'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge  27
dicembre 2013, n. 147. 
  ((6. Il fondo di rotazione di cui  al  comma  5  viene  reintegrato
dall'AGEA delle  anticipazioni  effettuate  a  valere  sulle  risorse
derivanti dai versamenti del prelievo  supplementare  effettuati  dai
produttori e non oggetto di restituzione)). 
  6-bis. Al fine di garantire l'efficiente qualita' dei  servizi  del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e  l'efficace  gestione
dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime  europeo
delle quote latte e  all'attuazione  della  nuova  politica  agricola
comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio  privato
alla societa' di cui  all'articolo  14,  comma  10-bis,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in coerenza con la
strategia per la crescita digitale  e  con  le  linee  guida  per  lo
sviluppo  del  SIAN,  alla  gestione  e  allo   sviluppo   del   SIAN
direttamente, o tramite societa' interamente  pubblica  nel  rispetto
delle normative europee in  materia  di  appalti,  ovvero  attraverso
affidamento a terzi  mediante  l'espletamento  di  una  procedura  ad
evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi  a  tal  fine  della  societa'
CONSIP Spa, attraverso modalita' tali da assicurare comunque la piena
operativita' del sistema al momento  della  predetta  cessazione.  La
procedura ad evidenza pubblica e' svolta attraverso modalita' tali da
garantire la salvaguardia dei livelli  occupazionali  della  predetta
societa'  di  cui  all'articolo  14,  comma   10-bis,   del   decreto
legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data di entrata  in  vigore
del  presente   decreto.   L'AGEA   provvede   all'attuazione   delle
disposizioni del presente comma con le risorse umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.