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DECRETO-LEGGE 5 maggio 2015, n. 51

Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. (15G00067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/2015
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2015, n. 91 (in G.U. 03/07/2015, n. 152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2019)
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Testo in vigore dal:  21-8-2016
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la grave crisi che ha colpito il settore del latte, rilanciare la filiera lattiero-casearia, sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva del settore olivicolo e sostenere concretamente le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali nel corso degli anni 2014 e 2015 e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in favore delle imprese colpite dalla grave crisi del settore lattiero-caseario, anche dando tempestiva attuazione alla possibilità di rateizzare il versamento dei prelievi sulle eccedenze di latte relativi alla campagna 2014/2015 introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015;
Considerata altresì la straordinaria necessità e urgenza di riordinare le relazioni commerciali nel settore lattiero caseario e di dare pronta attuazione alle nuove misure relative alla politica agricola comune (PAC), conseguente al superamento del regime europeo delle quote latte, nonché di rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo primario, con particolare riferimento al medesimo settore, caratterizzato da una notevole frammentazione;
Considerata inoltre la straordinaria necessità e urgenza di intervenire, anche con la definizione di progetti sperimentali, per sostenere le imprese del settore olivicolo nella complessa opera di ammodernamento, di rafforzamento e di recupero del potenziale produttivo di un settore altamente strategico per la nostra alimentazione;
Considerata poi la necessità di sostenere concretamente le numerose imprese agricole che hanno registrato danni ingenti alle produzioni, alle strutture aziendali ed alle scorte a causa di eventi alluvionali nel corso degli anni 2014 e 2015, nonché delle imprese agricole i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della fitopatia Xylella fastidiosa;
Considerata infine la necessità e l'urgenza di procedere ad una razionalizzazione delle strutture interne del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di garantire la realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato
1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, su richiesta dei produttori, presentata per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, può essere effettuato in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione da parte del produttore richiedente di fideiussione bancaria o assicurativa, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che abbiano già versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai due terzi del medesimo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti di fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell'AGEA, esigibile a prima e semplice richiesta a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi del secondo periodo del presente comma.
2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena di esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro.
3. Le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente versate entro il 30 settembre 2015, entro il 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo della prima rata per le consegne è trattenuto dall'Agea direttamente sulle somme versate ovvero sulle somme garantite dai primi acquirenti ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Nel caso di prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la prima rata è versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione ai sensi del comma 1.
4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata di cui al comma 1, il produttore decade dal beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata.
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4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3,
4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.
4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno già provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.
4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1º ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.
4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne dà comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti
))
5. Alle compensazioni finanziarie effettuate
((...))
dalla Commissione europea sui rimborsi FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'Agea, a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
((
6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato dall'AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di restituzione
))
6-bis. Al fine di garantire l'efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente, o tramite società interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP Spa, attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica è svolta attraverso modalità tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.