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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 marzo 2015, n. 30

Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani. (15G00041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2022)
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vigente al 14/05/2024
Testo in vigore dal: 30-3-2022
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                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria
(di seguito «TUF»); 
  Visto  in   particolare   l'articolo   39   del   TUF,   sostituito
dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.
44, in base al quale il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina
i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani; 
  Visto l'articolo 14-bis della legge 25 gennaio  1994,  n.  86,  che
disciplina i fondi istituiti con apporto di beni immobili; 
  Visto il decreto del Ministro  del  tesoro  del  bilancio  e  della
programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228,  che  in  attuazione
del previgente articolo 37 del TUF, determina i criteri generali  cui
devono essere uniformati i fondi comuni di investimento; 
  Visto l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante
disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
novembre 2011, n. 236,  recante  definizione  ed  individuazione  dei
clienti professionali  pubblici,  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma
2-sexies, del TUF; 
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 22 dicembre 2014; 
  Vista la nota del 22 gennaio 2015, prot. n. 2096, con la quale,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
lo schema di  regolamento  e'  stato  comunicato  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
  Visto  il  nulla  osta  all'ulteriore   corso   del   provvedimento
comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  data  20
febbraio 2015; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente regolamento s'intendono per: 
  a) «Testo Unico della Finanza (TUF)»:  il  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; 
  b)  «Testo  Unico  Bancario  (TUB)»:  il  decreto  legislativo   1°
settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; 
  c) «Oicr»: l'organismo di  investimento  collettivo  del  risparmio
come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera k), del TUF; 
  d) «Oicr aperto»: l'Oicr di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera
k-bis), del TUF; 
  e) «Oicr chiuso»: l'Oicr diverso da quello aperto; 
  f) «Oicr italiani»: gli  Oicr  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera l, del TUF; 
  g)  «fondo»:  il  fondo  comune  di  investimento   come   definito
dall'articolo 1, comma 1, lettera j), del TUF; 
  h) «Sicav»: la societa' di investimento a capitale  variabile  come
definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del TUF; 
  i) «Sicaf»: la societa'  di  investimento  a  capitale  fisso  come
definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del TUF; 
  l) «OICVM italiani»: gli Oicr  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera m), del TUF; 
  m) «FIA»:  l'Oicr  rientrante  nell'ambito  di  applicazione  della
direttiva 2011/61/UE; 
  n) «FIA italiano»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
m-ter), del TUF; 
  o) «FIA italiano riservato»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera m-quater), del TUF; 
  p) «investitori professionali»: i clienti professionali privati,  i
clienti professionali  pubblici,  nonche'  coloro  che  su  richiesta
possono  essere  trattati  come  clienti  professionali,   ai   sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF; 
  q) «FIA italiani immobiliari»: i fondi e le Sicaf che investono  in
beni  immobili,  diritti  reali  immobiliari,  ivi   inclusi   quelli
derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e
da rapporti concessori, partecipazioni in societa' immobiliari, parti
di altri FIA immobiliari, anche esteri; 
  r) «partecipazioni in societa' immobiliari»: le  partecipazioni  in
societa'  di  capitali  che  svolgono   attivita'   di   costruzione,
valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili; 
  s)  «mercato  regolamentato»:  il  mercato  regolamentato  iscritto
nell'elenco  previsto  dall'articolo  63,  comma  2  o  nell'apposita
sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del TUF o  altro  mercato
regolamentato regolarmente  funzionante,  riconosciuto  e  aperto  al
pubblico, specificato nel regolamento del fondo; 
  t)   «sistema   multilaterale   di   negoziazione»:   il    sistema
multilaterale di negoziazione rientrante nell'ambito di  applicazione
della direttiva 2004/39/CE; 
  u) «gestore»: uno dei soggetti di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera q-bis), del TUF; 
  v) «Sgr»: la societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo
1, comma 1, lettera o), del TUF; 
  z) «gestione di portafogli»: il servizio  di  investimento  di  cui
all'articolo 1, comma 5-quinquies, del TUF. 
  ((aa)  "portafoglio  finanziario":  il   valore   complessivo   del
portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di  investimento
assicurativi e strumenti finanziari disponibili  anche  presso  altri
intermediari o gestori; 
  bb) "prodotti di investimento  assicurativi":  i  prodotti  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3) del TUF; 
  cc) "strumento finanziario": qualsiasi  strumento  riportato  nella
Sezione C dell'Allegato I del TUF; 
  dd) personale: i dipendenti e coloro  che  comunque  operano  sulla
base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione
aziendale,  anche  in  forma   diversa   dal   rapporto   di   lavoro
subordinato.)) 
  2. Le espressioni  adoperate  nel  presente  regolamento,  ove  non
diversamente definite, hanno lo stesso significato indicato nel TUF.