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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (15G00012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/2015
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 28-1-2015
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n.  3,  modificata
dal  decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.  179,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
disposizioni  sugli  organismi  di  composizione   della   crisi   da
sovraindebitamento; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota del 3  settembre  2014,  ai  sensi  del  predetto
articolo; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il  presente  regolamento  disciplina  l'istituzione  presso  il
Ministero della giustizia del registro degli organismi costituiti  da
parte di  enti  pubblici,  deputati  alla  gestione  della  crisi  da
sovraindebitamento a norma dell'articolo 15 della  legge  27  gennaio
2012, n. 3. 
  2. Il presente regolamento disciplina, altresi', i requisiti  e  le
modalita'  di  iscrizione  nel  medesimo  registro,   la   formazione
dell'elenco  degli  iscritti  e  la  sua  revisione   periodica,   la
sospensione e la cancellazione dal registro  dei  singoli  organismi,
nonche' la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti
agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  15  della  legge  27
          gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura  e  di
          estorsione,  nonche'  di  composizione   delle   crisi   da
          sovraindebitamento): 
              «Art. 15 (Organismi di composizione della crisi). -  1.
          Possono costituire  organismi  per  la  composizione  delle
          crisi  da  sovraindebitamento  enti  pubblici   dotati   di
          requisiti di indipendenza  e  professionalita'  determinati
          con il regolamento di cui al  comma  3.  Gli  organismi  di
          conciliazione costituiti presso  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura ai sensi  dell'art.  2
          della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e   successive
          modificazioni, il segretariato sociale costituito ai  sensi
          dell'art. 22, comma 4, lettera a), della legge  8  novembre
          2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati,  dei
          commercialisti  ed  esperti  contabili  e  dei  notai  sono
          iscritti di diritto, a semplice domanda,  nel  registro  di
          cui al comma 2. 
              2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in  un
          apposito  registro  tenuto  presso   il   Ministero   della
          giustizia. 
              3. I requisiti di cui al comma  1  e  le  modalita'  di
          iscrizione nel registro di cui al comma 2,  sono  stabiliti
          con regolamento adottato dal Ministro della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico  ed  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.  Con  lo  stesso  decreto  sono  disciplinate   le
          condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la
          sua revisione, la  sospensione  e  la  cancellazione  degli
          iscritti, nonche' la  determinazione  dei  compensi  e  dei
          rimborsi  spese  spettanti  agli  organismi  a  carico  dei
          soggetti che ricorrono alla procedura. 
              4.  Dalla  costituzione  e  dal   funzionamento   degli
          organismi indicati al comma 1 non devono derivare  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  e  le
          attivita' degli stessi  devono  essere  svolte  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente. 
              5. L'organismo di composizione  della  crisi,  oltre  a
          quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del  presente
          capo,    assume    ogni    iniziativa    funzionale    alla
          predisposizione   del   piano   di    ristrutturazione    e
          all'esecuzione dello stesso. 
              6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati
          contenuti nella proposta e nei documenti allegati,  attesta
          la fattibilita' del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2. 
              7. L'organismo esegue le  pubblicita'  ed  effettua  le
          comunicazioni  disposte   dal   giudice   nell'ambito   dei
          procedimenti previsti dalle sezioni  prima  e  seconda  del
          presente capo. Le comunicazioni  sono  effettuate  a  mezzo
          posta elettronica certificata se il relativo indirizzo  del
          destinatario risulta  dal  registro  delle  imprese  ovvero
          dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta  elettronica
          certificata delle imprese e dei professionisti e,  in  ogni
          altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata. 
              8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli
          13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le
          funzioni di liquidatore stabilite con le  disposizioni  del
          presente capo. Ove designato ai sensi dell'art. 7, comma 1,
          svolge le funzioni di gestore per la liquidazione. 
              9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di
          composizione della crisi possono essere svolti anche da  un
          professionista o da  una  societa'  tra  professionisti  in
          possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto
          16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni,  ovvero
          da un notaio, nominati dal presidente del tribunale  o  dal
          giudice da lui delegato. Fino  all'entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al comma 3, i compensi sono  determinati
          secondo i parametri previsti per  i  commissari  giudiziali
          nelle  procedure  di  concordato  preventivo,  quanto  alle
          attivita' di cui alla sezione prima del  presente  capo,  e
          per i curatori fallimentari, quanto alle attivita'  di  cui
          alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi
          sono ridotti del quaranta per cento. 
              10. Per lo svolgimento dei compiti  e  delle  attivita'
          previsti  dal  presente  capo,   il   giudice   e,   previa
          autorizzazione   di   quest'ultimo,   gli   organismi    di
          composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti
          nell'anagrafe  tributaria,  compresa  la  sezione  prevista
          dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  605,  nei  sistemi  di
          informazioni creditizie,  nelle  centrali  rischi  e  nelle
          altre  banche  dati  pubbliche,  ivi  compreso   l'archivio
          centrale informatizzato di cui all'art.  30-ter,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  nel
          rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia
          di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e  del  codice  di
          deontologia e di buona condotta per i  sistemi  informativi
          gestiti da soggetti privati in tema di crediti al  consumo,
          affidabilita' e puntualita'  nei  pagamenti,  di  cui  alla
          deliberazione  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. 
              11. I dati personali acquisiti  a  norma  del  presente
          articolo possono essere trattati e conservati  per  i  soli
          fini e tempi della  procedura  e  devono  essere  distrutti
          contestualmente  alla   sua   conclusione   o   cessazione.
          Dell'avvenuta distruzione e' data comunicazione al titolare
          dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con  avviso
          di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non
          oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.». 
              - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori
          misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 ottobre  2012,  n.  245,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4-4-bis-4-ter. (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n.  3,  si
          veda nelle note alle premesse.