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DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3

Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. (15G00014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 (in SO n.15, relativo alla G.U. 25/03/2015, n.70).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  avviare  il
processo di adeguamento al sistema bancario  agli  indirizzi  europei
per  renderlo  competitivo  ed  elevare  il  livello  di  tutela  dei
consumatori e  di  favorire  lo  sviluppo  dell'economia  del  Paese,
promuovendo una maggiore patrimonializzazione delle imprese  italiane
ed il  concorso  delle  piccole  e  medie  imprese  nei  processi  di
innovazione del sistema produttivo; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
adottare   disposizioni   volte   a   favorire   l'incremento   degli
investimenti,  l'attrazione  dei   capitali   e   degli   investitori
istituzionali esteri, nonche' favorire lo sviluppo  del  credito  per
l'export; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 gennaio 2015; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  e  dei   Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Banche popolari 
 
  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: 
      «2-ter. Nelle banche popolari  il  diritto  al  rimborso  delle
azioni nel caso di recesso, anche a seguito di  trasformazione  o  di
esclusione del socio, e' limitato secondo quanto previsto dalla Banca
d'Italia,  anche  in  deroga  a  norme  di  legge,  laddove  cio'  e'
necessario  ad  assicurare  la  computabilita'   delle   azioni   nel
patrimonio di vigilanza di qualita' primaria della banca. Agli stessi
fini, la Banca d'Italia puo' limitare il diritto  al  rimborso  degli
altri strumenti di capitale emessi.»; 
    b) all'articolo 29: 
      1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. L'attivo della banca popolare  non  puo'  superare  8
miliardi di euro. Se la banca e' capogruppo di un gruppo bancario, il
limite e' determinato a livello consolidato. 
      2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis,
l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni
del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non e'
stato ridotto al di sotto della soglia ne'  e'  stata  deliberata  la
trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 31 o  la
liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto  conto  delle  circostanze  e
dell'entita'  del  superamento,   puo'   adottare   il   divieto   di
intraprendere  nuove  operazioni  ai  sensi  dell'articolo  78,  o  i
provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I,  o  proporre
alla   Banca   centrale   europea   la   revoca   dell'autorizzazione
all'attivita' bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la
liquidazione  coatta  amministrativa.  Restano  fermi  i  poteri   di
intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente
decreto legislativo. 
      2-quater. La Banca d'Italia detta  disposizioni  di  attuazione
del presente articolo.»; 
    2) il comma 3 e' abrogato; 
      c) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente: 
        «Articolo  31.  (Trasformazioni   e   fusioni).   -   1.   Le
trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni o le fusioni
a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino societa'  per
azioni  ,  le  relative  modifiche  statutarie  nonche'  le   diverse
determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate: 
          a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due  terzi
dei voti espressi, purche' all'assemblea sia rappresentato almeno  un
decimo dei soci della banca; 
          b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi
dei voti espressi, qualunque  sia  il  numero  dei  soci  intervenuti
all'assemblea. 
  2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 2-ter. 
  3. Si applicano gli articoli 56 e 57.»; 
    d) all'articolo 150-bis: 
      1) al comma  1,  le  parole:  "banche  popolari  e  alle"  sono
soppresse; 
      2) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Alle  banche
popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile:
2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514,  2519,  secondo  comma,  2522,
2525, primo, secondo, terzo e quarto comma,  2527,  secondo  e  terzo
comma, 2528, terzo e  quarto  comma,  2530,  primo,  secondo,  terzo,
quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto
comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo
e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies,  2545-octies,
2545-decies,    2545-undecies,    terzo    comma,     2545-terdecies,
2545-quinquiesdecies,   2545-sexiesdecies,    2545-septiesdecies    e
2545-octiesdecies.»; 
      3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga
a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile,
gli statuti delle banche popolari determinano il  numero  massimo  di
deleghe che possono essere conferite  ad  un  socio;  in  ogni  caso,
questo numero non e' inferiore a 10 e non e' superiore a 20.»; 
  2. In sede di prima applicazione del presente  decreto,  le  banche
popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore  del  presente
decreto si adeguano a quanto stabilito  ai  sensi  dell'articolo  29,
commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, introdotti dal presente articolo, entro il 31 dicembre ((2021)). 
  2-bis. Gli statuti  delle  societa'  per  azioni  risultanti  dalla
trasformazione delle banche popolari di cui  al  comma  2  o  da  una
fusione cui partecipino una o piu' banche popolari di cui al medesimo
comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto,
in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  nessun
soggetto avente diritto al voto puo' esercitarlo,  ad  alcun  titolo,
per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento  del  capitale
sociale avente diritto al voto, salva la facolta' di prevedere limiti
piu' elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione
ad azioni possedute direttamente e indirettamente,  tramite  societa'
controllate,  societa'  fiduciarie  o  interposta  persona  e  quelli
espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito,
a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni;  le
partecipazioni detenute da organismi di investimento  collettivo  del
risparmio, italiani o esteri, non sono  mai  computate  ai  fini  del
limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo  23  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
e successive modificazioni. In caso di violazione delle  disposizioni
del  presente  comma,  la  deliberazione  assembleare   eventualmente
assunta e' impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile,
se la maggioranza richiesta non sarebbe stata  raggiunta  senza  tale
violazione. Le azioni per le quali  non  puo'  essere  esercitato  il
diritto  di  voto  non  sono  computate  ai   fini   della   regolare
costituzione dell'assemblea.