stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2014, n. 188

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonchè di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23. (14G00201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/09/2021)
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-9-2021
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 11  marzo  2014,  n.  23,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al  Governo  recante  disposizioni  per  un  sistema
fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita; 
  Visto in particolare l'articolo 13 della legge n. 23  del  2014  il
quale, nell'attribuire  la  delega  al  Governo  per  procedere  alla
razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte
indirette, contempla espressamente altresi' le imposizioni di cui  al
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative; 
  Visto l'articolo 14, comma 3, primo periodo,  del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre  2013,  n.  112,  come   modificato   dall'articolo   5   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuta la necessita', ai sensi dell'articolo 1,  comma  7,  della
citata  legge  n.  23  del  2014,  di  trasmettere  nuovamente   alle
Commissioni parlamentari il testo in considerazione  delle  modifiche
apportate; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2014; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari espressi ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata
legge n. 23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2014; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi 
 
  1. Nel testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 39-bis: 
  1) nel comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis)
i tabacchi da inalazione senza combustione.»; 
  2) nel comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis)
sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i  prodotti
del tabacco non da fumo che possono essere consumati  senza  processo
di combustione.»; 
    b) all'articolo 39-ter: 
  1)  dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Sono
assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma  1,  lettera
e-bis),  i  prodotti  da  inalazione  senza  combustione   costituiti
esclusivamente  o  parzialmente  da  sostanze  solide   diverse   dal
tabacco.»; 
  2) nel comma 3, le parole:  «al  comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»; 
    c) all'articolo 39-quinquies: 
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le sigarette,  le
tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con  riferimento  al  prezzo
medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, di  seguito
denominato "PMP-sigarette", determinato annualmente  entro  il  primo
marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto,  espresso
in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato
con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte,
delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente  e  la
quantita' totale delle medesime sigarette.»; 
  2) il comma 2-bis e' abrogato; 
    d) l'articolo 39-octies e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile
ai tabacchi lavorati). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui
tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma  1,  lettere  a),
b), c), d)  ed  e),  sono  stabilite  le  aliquote  di  base  di  cui
all'Allegato I. 
  2. Per i  tabacchi  lavorati  di  cui  al  comma  1  diversi  dalle
sigarette l'accisa e' calcolata applicando la  relativa  aliquota  di
base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. 
  3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa  e'  costituito  dalla
somma dei seguenti elementi: 
  a) un importo specifico fisso per unita' di prodotto,  pari  al  10
per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta  sul  valore
aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"; 
  b)  un  importo   risultante   dall'applicazione   di   un'aliquota
proporzionale  al  prezzo  di  vendita  al  pubblico   corrispondente
all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette" dell'accisa globale sul
medesimo "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui  alla  lettera
a). 
  4. L'accisa globale, di cui alle lettere a) e b) del  comma  3,  e'
calcolata applicando l'aliquota  di  base  di  cui  al  comma  1,  al
"PMP-sigarette". 
  5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1,  secondo  periodo,
della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari
a: 
  a) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di
cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso superiore  a  3
grammi (sigari); 
  b) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di
cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso inferiore  a  3
grammi (sigaretti); 
  c)  euro  115  il  chilogrammo  per  i  tabacchi  lavorati  di  cui
all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato  a
taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette). 
  6. Per i tabacchi lavorati di cui  all'articolo  39-bis,  comma  1,
lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di  cui  all'articolo
7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE  del  Consiglio,  del  21  giugno
2011, e' pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale. 
  7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 e' applicato ai  prezzi
di vendita per i quali la somma  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies, e dell'accisa, applicata
ai sensi del comma 3, risulti inferiore  al  medesimo  onere  fiscale
minimo. 
  8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7  e'  pari  alla
differenza tra l'importo dell'onere fiscale minimo, di cui  al  comma
6, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto  applicata  ai  sensi
dell'articolo 39-sexsies. 
  9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto  definito  ai
sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), e' considerato  come
due sigarette  se  ha  una  lunghezza,  esclusi  filtro  e  bocchino,
maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a  11  centimetri,  ovvero
come tre sigarette se ha una lunghezza, esclusi  filtro  e  bocchino,
maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri,  e  cosi'
via. 
  10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma
1, lettera b) (sigarette), non puo' essere inferiore a  euro  90  per
mille  sigarette,  indipendentemente  dal  "PMP-sigarette"   di   cui
all'articolo 39-quinquies, comma 2.»; 
    e) dopo l'articolo 39-duodecies e' inserito il seguente: 
  «Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da  inalazione
senza combustione). - 1. Per i tabacchi lavorati di cui  all'articolo
39-bis, comma 1, lettera e-bis), non  si  applicano  le  disposizioni
degli  articoli  39-quater,  39-quinquies  e  39-octies  e,  ai  fini
dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di  cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.
184. 
  2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e  39-septies
ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico  e  le
relative variazioni sono  stabiliti  con  provvedimento  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, in conformita' a  quelli  richiesti  dai
fabbricanti e dagli importatori. 
  3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura
pari al cinquanta per  cento  dell'accisa  gravante  sull'equivalente
quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio  ponderato
di un chilogrammo  convenzionale  di  sigarette,  rilevato  ai  sensi
dell'articolo   39-quinquies,   e   alla   equivalenza   di   consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure  tecniche,
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di
un campione composto dalle cinque marche di sigarette  piu'  vendute,
in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi
dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per  i  prodotti  senza
combustione, il dispositivo specificamente previsto per  il  consumo,
fornito dal produttore. Con il provvedimento di cui  al  comma  2  e'
altresi' indicato l'importo dell'accisa,  determinato  ai  sensi  del
presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con  provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'  rideterminata,  per  i
tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. 
  4. Ferma restando  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il soggetto obbligato  al
pagamento  dell'accisa  dichiara  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
monopoli, prima dell'immissione in consumo, la  denominazione  e  gli
ingredienti dei prodotti, il contenuto e  il  peso  delle  confezioni
destinate alla  vendita  al  pubblico,  nonche'  gli  altri  elementi
informativi  previsti  dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»; 
    f) all'articolo 62-quater: 
      1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. I prodotti da inalazione senza  combustione  costituiti  da
sostanze  liquide,  contenenti  o  meno  nicotina,   esclusi   quelli
autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi  del
decreto  legislativo  24  aprile   2006,   n.   219,   e   successive
modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari
al  cinquanta  per  cento   dell'accisa   gravante   sull'equivalente
quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio  ponderato
di un  chilogrammo  convenzionale  di  sigarette  rilevato  ai  sensi
dell'articolo   39-quinquies   e   alla   equivalenza   di    consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure  tecniche,
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di
aspirazione conformi a quelle adottate per  l'analisi  dei  contenuti
delle sigarette, per il consumo di un  campione  composto  da  almeno
dieci tipologie di prodotto tra quelle in  commercio,  di  cui  sette
contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi
dalla nicotina, mediante tre dispositivi per  inalazione  di  potenza
non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle  dogane
e dei  monopoli  e'  indicata  la  misura  dell'imposta  di  consumo,
determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni
anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'
rideterminata, per i prodotti di cui al  presente  comma,  la  misura
dell'imposta di consumo in riferimento  alla  variazione  del  prezzo
medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore  del
presente comma cessa di avere  applicazione  l'imposta  prevista  dal
comma  1,  le  cui  disposizioni  continuano  ad  avere  applicazione
esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in  vigenza
del regime di imposizione previsto dal medesimo comma. 
  1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2  e'  obbligato  al
pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a  tal  fine  dichiara
all'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli,   prima   della   loro
commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti  da
inalazione, la quantita' di prodotto delle confezioni destinate  alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi  previsti
dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  e
successive modificazioni.»; 
      2) nei commi 2, 5 e 6 le parole: «al comma 1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
    g) gli articoli 62-bis  e  62-ter  sono  abrogati.  Ai  soggetti,
diversi  dai  commercianti   al   dettaglio,   che   commercializzano
fiammiferi e che comunicano entro il 31 gennaio  2015  al  competente
ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la  quantita'  e  il
valore delle rimanenze al 31 dicembre  2014,  nonche'  l'entita'  del
credito oggetto di compensazione, e' riconosciuto,  per  il  rimborso
dell'imposta di fabbricazione  gia'  assolta  sui  beni  presenti  in
magazzino alla  data  del  31  dicembre  2014,  un  apposito  credito
fruibile in compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; 
    h) nell'Allegato I: 
  1) alla voce «Tabacchi lavorati», le parole: «sigarette,  58,5  per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «sigarette, 58,7 per cento»; 
  2)  le  voci  «Fiammiferi  di  ordinario  consumo»  e   «Fiammiferi
pubblicitari omaggio o nominativi» sono abrogate. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
proposta del Direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,
tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei  prezzi  di
vendita, anche al fine di assicurare  la  realizzazione  del  maggior
gettito complessivo netto derivante  dal  presente  decreto,  possono
essere variate: 
  a) le aliquote di base di cui al comma  1  dell'articolo  39-octies
del decreto legislativo n. 504 del 1995 nonche' le misure percentuali
previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui
al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettiva mente, a 0,5  punti
percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5;(1) 
  b) l'aliquota prevista dal comma 3 dell'articolo 39-terdecies e dal
comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto  legislativo  n.  504
del  1995,  e  successive  modificazioni,   fino   a   cinque   punti
percentuali. 
  2-bis. L'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7,  paragrafo  4,
della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del  21  giugno  2011,  non
puo' superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul  valore
aggiunto  calcolate  con  riferimento  al  "PMP-sigarette"   di   cui
all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504.(1) 
  3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere  effettuate,  nel
corso dell'anno 2015, con  riferimento  alle  aliquote,  alla  misura
percentuale e agli importi  stabiliti  con  il  presente  decreto.  A
decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate  con
riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi  in
vigore alla data della loro ultima modificazione.(1) 
  4. Copia del decreto di cui ai  commi  2  e  3,  e  della  relativa
relazione  tecnica,  e'  trasmessa  alle   Commissioni   parlamentari
competenti per materia, nonche' a quelle  competenti  per  i  profili
finanziari,  per  consentire  un  monitoraggio   parlamentare   circa
l'adeguatezza  delle  variazioni  disposte  rispetto  agli  obiettivi
preventivati. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 130)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 130)). 
  7.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 130)). 
  8. I dispositivi meccanici ed elettronici,  comprese  le  parti  di
ricambio, che consentono il consumo dei prodotti di cui  all'articolo
62-quater, comma 1, del  decreto  legislativo  n.  504  del  1995  si
intendono sottratti all'imposizione. 
    
----------------
    
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1078) che le presenti modifiche si applicano a decorrere  dalla  data
di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi  di  vendita
al pubblico rideterminate, per l'anno 2019,  ai  sensi  dell'articolo
39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504.