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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2024
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Art. 39-terdecies

(Disposizioni in tema di tabacchi da inalazione senza combustione).
1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si applicano le disposizioni degli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies e, ai fini dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e 39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.
3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022, al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025
((e al 42 per cento dal 1° gennaio 2026))
dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di cui al comma 2 è altresì indicato l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima dell'immissione in consumo, la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.