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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014, n. 138

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero e delle pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero, a norma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. (14G00152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
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Testo in vigore dal:  7-10-2014 al: 31-12-2018
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, e, in particolare, gli articoli 1-bis e 6;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 23 gennaio 2014;
Ritenuto di non poter accogliere l'indicazione del Consiglio di Stato di destinare all'ampliamento della platea dei beneficiari le somme risultanti dalla decurtazione del contributo assegnato alle imprese prive della certificazione di cui all'articolo 3, prima parte, in quanto la platea stessa non può estendersi ad imprese prive dei requisiti di ammissione stabiliti dall'articolo 4;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line. Al presente regolamento è allegato l'elenco di cui all'Allegato A, punto 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, che ne fa parte integrante.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17, comma 2. - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».
- Si riporta il testo degli articoli 1-bis e 6 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n.103 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale»:
«Art. 1-bis. (Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero). - 1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line.
2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della loro diffusione presso le comunità italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.
4. È istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di cui al presente articolo e di deliberarne la liquidazione, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonché da rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e della Consulta nazionale delle associazioni di emigrazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
«Art. 6. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati:
a) l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;
c) l'articolo 3, commi 2, lettera c), e 3, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250;
d) l'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
d-bis) gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416; (17)
d-ter) l'articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62; (17)
d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48».
Il D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252, dal titolo Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese», è pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2013, n. 29.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 294 e 337, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante : «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»:
«Art 1, comma 294 - A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:
a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, per le elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;
b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014, per il rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;
e) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103».
«Art. 1, comma 337 - Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 252 del 14 novembre 2012 si vedano le note alle premesse.